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Responsabilità del commercialista

    In tema di responsabilita' professionale (nella specie, di un dottore commercialista), la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della "chance" di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale non puo', di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'"an" - una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilita' che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e
piu' favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale -, ma solo, eventualmente, sotto quello del "quantum", dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilita' di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilita' di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.. ANNO/NUMERO 2001 15759


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AGRIZOO FRASSINETO S.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t.
MISEROCCHI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL
BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato MAGRONE
GIANDOMENICO, che la difende, per procura notarile del Notaio Gian
Paolo Toscano Rivalta, in Ravenna 27/4/99, Rep. n. 63847;
- ricorrente -
contro
FRANGELLA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15,
presso lo studio dell'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo difende,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonche' contro
SAI ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A. in persona delll'Amm.re delegato
e legale rapp.te CIANI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI TRE OROLOGI 14/A, presso lo studio dell'avvocato GAMBINO
AGOSTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 993/98 della Corte d'Appello di ROMA,
depositata il 30/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giandomenico MAGRONE, difensore della ricorrente che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Agostino GAMBINO, difensore del resistente SAI, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 5^
motivo, rigetto dei motivi 2^ 3^ 4^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione 17.2.88, le Srl "La Locomotiva" e
"Investimenti Agricoli S. Lucia" - premesso che erano proprietarie
pro-quota (rispettivamente in misura del 30% e del 70%) d'un fondo
agricolo con immobili sito in Frassineto; che l'Ufficio Registro di
Arezzo aveva loro notificato avvisi d'accertamento del maggior valore
finale del detto fondo rispetto all'affettuata dichiarazione INVIM;
che la notifica dei detti avvisi era stata eseguita il 16.5.85 in
Roma, presso lo studio del commercialista Carmine Frangella, ove
avevano eletto domicilio, ma il nominato professionista aveva omesso
di darne loro tempestiva comunicazione; che, pertanto, erano state
costrette a pagare all'Ufficio Registro, rispettivamente, L.
69.261.000 e L. 183.816.000 - convenivano innanzi al tribunale di
Roma il rag. Carmine Frangella per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti a causa della tardiva comunicazione
dell'avvenuta notificazione degli avvisi d'accertamento e della
conseguente impossibilita' di proporre avverso gli stessi rituale
impugnazione, della quale era certo il buon esito stanti i vizi di
forma (difetto di motivazione) e di merito (valutazione esagerata)
deducibili.
Costituendosi, il Frangella contestava la fondatezza delle
avverse domande e chiedeva, ad ogni buon fine, che venisse chiamata
in causa la SAI Spa, con la quale aveva stipulato contratto
d'assicurazione per la responsabilita' civile professionale.
Costituendosi a sua volta, la SAI Spa chiedeva il rigetto di
tutte le domande proposte, compresa quella del convenuto nei propri
confronti.
Con atto 22.12.88, le due societa' attrici si fondevano nella
Srl "Agrizoo Frassineto" e, con provvedimento 15.9.89, le due cause
per danni venivano riunite.
Con sentenza 24.1.94, il tribunale di Roma - ritenuto che gli
avvisi d'accertamento in questione fossero sufficientemente motivati
e che l'asserito minor valore del fondo aretino non fosse stato
adeguatamente provato - rigettava la domanda condannando l'attrice al
pagamento delle spese in favore del Frangella e compensando quelle
tra quest'ultimo e la SAI.
Avverso tale decisione la Srl Agrizoo Frassineto proponeva
appello dolendosi della mancata considerazione della rilevanza del
difetto di forma e di contenuto degli accertamenti fiscali nonche'
della ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 12/3^ della L.
13.5.88 n. 154 e 53/5^ della L. 30.12.91, onde concludeva per
l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva Carmine Frangella contestando la fondatezza del
gravame e chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresi', la SAI Spa contestando i motivi
d'impugnazione dedotti dalla Srl Agrizoo e sostenendo, in ogni caso,
la non operativita' della garanzia assicurativa.
Con sentenza 30.3.98, la corte d'appello di Roma - ritenuto che,
per costante giurisprudenza, la responsabilita' del professionista
per condotta omissiva implicasse l'accertamento del sicuro fondamento
dell'azione da proporre e, quindi, la "certezza morale" degli effetti
vantaggiosi derivanti al cliente dalla stessa; che, nel caso di
specie, detto "sicuro fondamento" non fosse stato dimostrato; che
anche la "ragionevole probabilita'" d'ottenere, attraverso la
proposizione del ricorso, una modifica in melius degli accertamenti
fiscali non fosse sicura, attesa la mancata prospettazione di
nullita' procedurali macroscopiche ovvero d'infondatezza del merito
rilevabile ictu oculi dalle carte; che la colpa del Frangella fosse
risultata circoscritta all'obbligazione ex contractu di uno specifico
risultato, la comunicazione degli avvisi d'accertamento tributario,
non anche ad una di scopo, la impugnazione ed il buon esito della
stessa, sicche' doveva parlarsi, semmai, non di colpa professionale
bensi' di colpa del Frangella per procurata perdita di chance; che,
comunque, sotto entrambi i profili non potesse pervenirsi ad una
condanna risarcitoria a carico del convenuto in quanto, valutata alla
stregua del diritto vigente, la posizione soggettiva della societa'
appellante si sarebbe potuta prendere in considerazione soltanto ove
quest'ultima avesse fornito idonea prova del buon esito del giudizio
tributario qualora fosse stato espletato; che, dunque, dovesse
escludersi la sussistenza d'un danno derivante dall'omissione colposa
del Frangella, essendosi verificata soltanto la mera possibilita' di
esso e non essendo stata fornita alcuna prova di quella fortissima
probabilita' senza la quale il danno non puo' giuridicamente
definirsi come eziologicamente provato; che ambedue le doglianze
relative all'omessa applicazione dell'art. 12 della L. 13.5.88 n. 154
e dell'art. 53 della L. 30.12.91 n. 413 fossero infondate, non
essendo prevedibili nel maggio 1985 (epoca in cui era stata eseguita
la notifica degli avvisi presso lo studio del Frangella) le
conseguenze dell'entrata in vigore delle normative in questione,
avvenuta nel maggio 1988, onde nulla poteva pretendere al riguardo la
societa' appellante - respingeva l'appello e dichiarava interamente
compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la Srl Agrizoo Frassineto proponeva
ricorso per cassazione con cinque articolati motivi illustrati anche
da successiva memoria.
Resistevano Carmine Frangella e la Spa SAI con autonomi
controricorsi e, per la seconda, memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e
falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1710 CC e vizi di
motivazione rispetto a punti decisivi della controversia - si duole
che la corte territoriale abbia erroneamente ricompreso la mansione
di semplice domiciliatario nell'attivita' professionale esercitata
dal Frangella, mancando di considerare come in realta' il compito di
quest'ultimo consistesse nell'offrire l'indirizzo del proprio studio
professionale quale sede di societa' e nello svolgere attivita' di
mera trasmissione, ai rappresentanti legali delle stesse, di quanto
ricevuto in termini di notifiche, avvisi od anche semplice
corrispondenza, onde sotto tale profilo l'obbligazione a suo carico
non poteva qualificarsi di mezzi bensi' di risultato; non abbia,
inoltre, riconosciuto, pur avendo dato atto dell'avvenuta violazione,
con il comportamento omissivo, del mandato di domiciliazione, la
conseguente responsabilita' per danni da colpa contrattuale.
Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e
falsa applicazione degli artt. 1176, 1710, 2236 CC e vizi di
motivazione rispetto a punti decisivi della controversia - si duole
che la corte territoriale abbia fondato tutte le principali
motivazioni di rigetto dell'appello su di un orientamento
giurisprudenziale risalente al 1984 ed oltre, disattendendo, cosi',
l'attuale opposto orientamento di favor clientis.
Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando violazione,
sotto altro profilo, degli artt. 1176, 1218, 1710 e 2236 CC e vizi di
motivazione rispetto ad alcuni punti decisivi - si duole che la corte
territoriale abbia omesso di rilevare come il Frangella, mancando
d'adempiere al mandato di domiciliazione conferitogli, avesse violato
l'art. 1176 CC; abbia erroneamente ritenuto costituire esatto
adempimento dell'obbligazione del commercialista il buon esito della
lite, anziche', in virtu' del mandato di domiciliazione ricevuto, la
mera comunicazione degli atti domiciliati presso di lui; non abbia
rilevato come, alla stregua del diritto vigente, anche la semplice
perdita di chance di vittoria possa integrare di per se', per il
principio dell'integrita' del risarcimento, un danno risarcibile per
il cliente.
I tre surriportati motivi, che, per evidenti ragioni di
connessione possono essere trattati congiuntamente, meritano
accoglimento nei termini che seguono.
Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione
della domanda, il giudice del merito, che non e' in cio' condizionato
dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere,
d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale
risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche
dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte
istante e dalle eventuali precisazioni' formulate nel corso del
giudizio, nonche' di tener conto del provvedimento richiesto in
concreto, con il solo limite, peraltro, di rispettare il principio
della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non
sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente
proposta.
Ove tali principi siano violati e, quindi, venga denunziato un
error in procedendo - quale, nella specie, la pronunzia su di una
domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta per
essersi ravvisato tra le parti un rapporto di prestazione d'opera
professionale non dedotto - la Corte di cassazione ha il potere-
dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione
degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e delle
deduzioni delle parti.
Orbene, la lettura dell'atto d'appello evidenzia come, in
effetti, l'appellante non avesse minimamente dedotto quale causa
petendi una responsabilita' professionale dell'appellato, in quanto
commercialista, per esser questi venuto meno ad obblighi assunti in
forza d'un contratto di prestazione d'opera disciplinato dagli artt.
2230 ss. CC e, tanto meno, d'un contratto di mandato, dacche' non gli
s'imputava d'aver omesso attivita' implicanti specifiche cognizioni
tecniche, in particolare quelle della sua professione, ne' attivita'
da svolgere nei confronti di terzi in nome e/o per conto di essa
appellante.
Specificando ch'era compito dell'appellato, confessoriamente
accertato in sede d'interrogatorio formale e non contestato, solo il
ricevere ed il ritrasmettere tempestivamente tutta la corrispondenza
e gli atti pervenuti al suo studio, l'appellante aveva prospettato
gli elementi di fatto d'un rapporto di comune domiciliazione che -
non implicando alcuna prestazione professionale in senso proprio, in
quanto nello specifico l'attivita' richiesta al domiciliatario poteva
essere svolta da chiunque senza necessita' di qualificazione non
comportando valutazioni di sorta ma solo attivita' meramente
esecutive - il giudice del merito avrebbe dovuto correttamente
identificare come contratto atipico misto di locazione limitata
(dell'immobile, in relazione all'uso come luogo per ricevere da terzi
la corrispondenza, la notifica d'atti, et similia) e d'opera (per
l'attivita' della persona di ricezione del recapitato o notificato e
di sua ritrasmissione al destinatario) con evidente prevalenza di
quest'ultimo.
Pur avendo correttamente ravvisato, in relazione a tali
elementi, la natura dell'obbligazione assunta nella specie dal
domiciliatario come obbligazione di risultato, la corte territoriale
informa, tuttavia, la decisione al rapporto di prestazione d'opera
professionale e svolge una serie d'argomentazioni in ordine ai limiti
della responsabilita' del professionista per i danni cagionati dal
mancato corretto espletamento dell'attivita' dovuta nell'adempimento
d'un'obbligazione di scopo che risultano, per cio', non pertinenti,
dal momento che l'inadempimento in discussione attiene, considerata
la figura contrattuale prevalente, ad un ordinario contratto d'opera,
avente ad oggetto l'espletamento d'un servizio, regolato dagli artt.
2222 ss. CC cui, per quanto attiene al danno da inadempimento,
trovano applicazione le ordinarie disposizioni poste dagli artt. 1218
ss. CC.
Tanto premesso per esigenza d'adeguata qualificazione della
fattispecie cui ricondurre il caso in esame, devesi rilevare come le
considerazioni sulle quali la corte territoriale e' pervenuta, sul
punto, all'impugnata decisione non siano condivisibili sotto alcuno
dei due profili dalla stessa esaminati - danno conseguente alla
mancata impugnazione degli accertamenti e danno conseguente alla
perdita della possibilita' d'impugnazione - tra l'altro confusamente
trattati in un unico contesto con il considerare il secondo non quale
situazione soggettiva autonoma e distinta ma quale diverso
atteggiarsi della situazione soggettiva afferente al primo.
Si e', infatti, anzi tutto, radicalmente esclusa qualsiasi
responsabilita' del Frangella per il danno conseguente alla mancata
proposizione dell'impugnazione sulla sola considerazione che la
Agrizoo non avesse fornito la prova del "sicuro fondamento"
dell'opposizione all'accertamento fiscale che, aveva dedotto, avrebbe
proposta ove il Frangella non avesse omesso d'adempiere la dovuta
prestazione e le avesse, invece, correttamente e tempestivamente
fatti pervenire gli avvisi presso di lui notificati o gliene avesse
dato notizia; si e', quindi, addebitato all'Agrizoo di non aver
allegato elementi idonei onde consentire al giudice d'attingere
un'assoluta "certezza morale" dell'esito positivo della proponenda
opposizione e del sicuro vantaggio economico per tal via
conseguibile.
Impostazione siffatta, come dimostra anche il richiamo di
precedenti di riferimento piuttosto datati, sembra non tener conto
della successiva evoluzione giurisprudenziale in tema
d'individuazione del nesso di causalita' tra inadempimento della
prestazione dedotta in contratto e danno - pur con qualche non
condivisibile ritorno alla "certezza morale" (Cass. 28.4.94 n. 4044),
o qualche esitazione tra "ragionevole certezza" e "ragionevole
previsione" (Cass. 27.1.99 n. 722) e tra "certezza morale" e
"ragionevole certezza" ed ancora "ragionevole probabilita'" (Cass.
5.6.96 n. 5264) che, in ogni caso, evidenzia l'esigenza di
superamento della concezione tradizionale - dal criterio della
certezza degli effetti della condotta omessa a quello della
probabilita' di essi e dell'idoneita' della stessa a produrli ove
posta in essere; criterio per il quale il rapporto causale puo' e
deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere
che l'adempimento dell'obbligazione, ove correttamente e
tempestivamente intervenuto, avrebbe influito sulla situazione,
connessa al rapporto, del creditore della prestazione in guisa che la
realizzazione dell'interesse perseguito con il contratto si sarebbe
presentata in termini non necessariamente d'assoluta certezza ma
anche solo di ragionevole probabilita', non essendo dato esprimere,
in relazione ad un evento esterno gia' verificatosi, oppure ormai non
piu' suscettibile di verificarsi, "certezze" di sorta, nemmeno di
segno "morale", ma solo semplici probabilita' d'un eventuale diversa
evoluzione della situazione stessa (criterio desumibile, con gli
adattamenti logici resi necessari dalle diverse situazioni di fatto
considerate, da Cass. 21.1.00 n. 632, 6.2.98 n. 1286, 18.4.97 n.
3362, 5.6.96 n. 5264, 11.11.93 n. 11287).
Per il che le difese ed i mezzi di prova che la Agrizoo aveva
prospettati come deducibili, nell'eventualita' d'un'impugnazione
degli accertamenti fiscali de quibus, dovevano essere esaminati dal
giudice del merito - e dovranno esserlo dal giudice del rinvio - non
in vista dell'acquisizione della certezza assoluta d'un esito
positivo della lite, con pretesa di deduzione ed allegazione di tutti
gli elementi necessari alla pronunzia sulla questione e valutazione
sostitutiva di quella del giudice al cui esame la stessa avrebbe
dovuto essere sottoposta, bensi' formulando una valutazione
prognostica circa la sussistenza d'un consistente fumus boni iuris o,
se vuolsi, di serie ed apprezzabili possibilita' di successo
dell'azione, tali che la contestazione degli accertamenti, cosi'
sotto il profilo formale come sotto quello sostanziale, sull'an come
sul quantum, avrebbe avuto, in tutto od in parte, ragionevoli
probabilita' d'accoglimento.
Non senza considerare, sotto il profilo del denunziato vizio di
motivazione, come nell'impugnata sentenza le tesi dell'appellante in
ordine all'invalidita' degli accertamenti vengano, in effetti,
genericamente disattese con superficiali considerazioni senz'alcuna
disamina delle specifiche deduzioni e delle richieste istruttorie
formulate al riguardo nell'atto d'appello.
Diversa dalla questione del danno da mancata impugnazione e' la
questione del danno da perdita della possibilita' d'impugnazione, che
nella prima e' implicitamente contenuta come il meno nel piu' ma
dalla quale nettamente si distingue.
Com'e' stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole
dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene, non e' una mera aspettativa di fatto ma un'entita'
patrimoniale a se' stante, giuridicamente ed economicamente
suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la
perdita della possibilita' di conseguire un qualsivoglia risultato
utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione
all'integrita' del patrimonio la cui risarcibilita' e', quindi,
conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto
ed attuale (e pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167,
19.12.85 n. 6506).
In tema di chances che si determinano con la partecipazione ad
una controversia in sede giudiziaria, basti considerare, sulla base
di siffatta premessa, come l'agire od il contraddire, anche del tutto
indipendentemente dalle maggiori o minori possibilita' d'esito
favorevole della lite, offrano in ogni caso frequentemente occasione,
tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la
soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto
sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, gia' di
per se stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico.
Ond'e' che, in ambito contrattuale, l'inadempimento dell'una
delle parti cui consegua la perdita, per l'altra, della chance
d'intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria, dal lato
attivo come da quello passivo, determina un danno per il quale non
puo', di regola, porsi alcun problema d'accertamento sotto il profilo
dell'an, non revocabile in dubbio nell'ipotesi d'accertato
inadempimento contrattuale (per tutte l'ampia motivazione di Cass.
15.10.99 n. 11629), ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum;
tale danno va, infatti, liquidato in ragione d'un criterio
prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilita' di
risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio
economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito
d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilita'
di conseguirlo e deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi
costitutivi della situazione giuridica dedotta od, ove tale criterio
risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo
ex art. 1226 CC (e pluribus Cass. 9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167,
29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n. 2368).
In tali termini doveva, dunque, essere affrontato dal giudice
del merito - e dovra' esserlo da quello del rinvio - il tema del
danno da perdita della possibilita' d'opposizione, escluso
nell'erroneo convincimento ch'esso rappresentasse elemento
costitutivo del diverso danno da mancata opposizione e che non
potesse, comunque, trovare applicazione un criterio d'accertamento
probabilistico.
Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando violazione o
falsa applicazione dell'art. 1225 CC e vizi di motivazione su di un
punto decisivo - si duole che la corte territoriale, confondendo la
sussistenza del danno con la prevedibilita' di esso, abbia
erroneamente ritenuto non imputabile al Frangella, per non esserne
prevedibile al momento dell'inadempimento (1985) l'entrata in vigore
(1988 e 1991), la perduta opportunita' di fruire, ove fosse stato
introdotto il giudizio d'opposizione, della piu' favorevole normativa
sopravvenuta.
Il motivo merita accoglimento.
In tema di risarcimento del danno per inadempimento derivante,
come nella specie, da colpa del debitore, la prevedibilita' del danno
si pone, infatti, nel paradigma dell'articolo 1225 cod. civ., come
limite e, quindi, come autonomo requisito di determinazione del danno
risarcibile, e, nel caso particolare di danno che s'assuma derivato
da modifica, in melius od in peius che sia, d'una pregressa
disciplina per effetto di ius superveniens, non e', come ritenuto
invece dalla corte territoriale, da escludere per definizione,
dovendosene, viceversa, inferire la possibile ricorrenza alla stregua
d'un criterio di normale evolutivita' della legislazione che, nella
singola fattispecie, risulti o meno rispettato.
La relativa indagine e' demandata al giudice del merito, anche
se la prevedibilita' da considerare non e', in questo caso, quella
del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una categoria
di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei
soggetti economici (Cass. 2910/92, 619/85).
Con il quinto motivo, la ricorrente - denunziando omessa
motivazione ed omessa pronunzia - si duole che la corte territoriale
abbia ignorato la questione, pur ripetutamente prospettata tanto in
primo quanto in secondo grado, dell'opportunita' ch'essa ricorrente
avrebbe avuto, ove tempestivamente posta al corrente degli
accertamenti, di concludere il c.d. "concordato fiscale", con
vantaggiosa definizione del contesto e sostanziale riduzione della
soprattassa per infedele dichiarazione.
Il motivo merita accoglimento.
La questione della mancata possibilita' di definire il contesto
per adesione risulta, in effetti, dedotta nell'atto d'appello, come
ultimo motivo di doglianza avverso la pronunzia del primo giudice cui
s'imputa di non averne tenuto conto, ma la corte territoriale tale
censura non ha presa affatto in considerazione, onde nell'impugnata
sentenza e' all'evidenza ravvisabile il denunziato vizio d'omessa
pronunzia sul punto.
Il ricorso va, dunque, accolto e la causa deve essere, di
conseguenza, rinviata per nuova valutazione ad altro giudice del
merito di secondo grado, che si indica in diversa sezione della
medesima corte d'appello, cui ex art. 385 CPC e' demandato altresi'
di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche
per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile
2001.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2001
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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