In tema di responsabilita' professionale (nella specie, di un dottore commercialista), la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della "chance" di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale non puo', di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'"an" - una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilita' che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e piu' favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale -, ma solo, eventualmente, sotto quello del "quantum", dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilita' di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilita' di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.. ANNO/NUMERO 2001 15759
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE - Presidente - Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere - Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere - Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere - Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: AGRIZOO FRASSINETO S.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t. MISEROCCHI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la difende, per procura notarile del Notaio Gian Paolo Toscano Rivalta, in Ravenna 27/4/99, Rep. n. 63847; - ricorrente - contro FRANGELLA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo difende, giusta delega in atti; - controricorrente - nonche' contro SAI ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A. in persona delll'Amm.re delegato e legale rapp.te CIANI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso lo studio dell'avvocato GAMBINO AGOSTINO, che lo difende, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 993/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ; udito l'Avvocato Giandomenico MAGRONE, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato Agostino GAMBINO, difensore del resistente SAI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 5^ motivo, rigetto dei motivi 2^ 3^ 4^. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti di citazione 17.2.88, le Srl "La Locomotiva" e "Investimenti Agricoli S. Lucia" - premesso che erano proprietarie pro-quota (rispettivamente in misura del 30% e del 70%) d'un fondo agricolo con immobili sito in Frassineto; che l'Ufficio Registro di Arezzo aveva loro notificato avvisi d'accertamento del maggior valore finale del detto fondo rispetto all'affettuata dichiarazione INVIM; che la notifica dei detti avvisi era stata eseguita il 16.5.85 in Roma, presso lo studio del commercialista Carmine Frangella, ove avevano eletto domicilio, ma il nominato professionista aveva omesso di darne loro tempestiva comunicazione; che, pertanto, erano state costrette a pagare all'Ufficio Registro, rispettivamente, L. 69.261.000 e L. 183.816.000 - convenivano innanzi al tribunale di Roma il rag. Carmine Frangella per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della tardiva comunicazione dell'avvenuta notificazione degli avvisi d'accertamento e della conseguente impossibilita' di proporre avverso gli stessi rituale impugnazione, della quale era certo il buon esito stanti i vizi di forma (difetto di motivazione) e di merito (valutazione esagerata) deducibili. Costituendosi, il Frangella contestava la fondatezza delle avverse domande e chiedeva, ad ogni buon fine, che venisse chiamata in causa la SAI Spa, con la quale aveva stipulato contratto d'assicurazione per la responsabilita' civile professionale. Costituendosi a sua volta, la SAI Spa chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte, compresa quella del convenuto nei propri confronti. Con atto 22.12.88, le due societa' attrici si fondevano nella Srl "Agrizoo Frassineto" e, con provvedimento 15.9.89, le due cause per danni venivano riunite. Con sentenza 24.1.94, il tribunale di Roma - ritenuto che gli avvisi d'accertamento in questione fossero sufficientemente motivati e che l'asserito minor valore del fondo aretino non fosse stato adeguatamente provato - rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese in favore del Frangella e compensando quelle tra quest'ultimo e la SAI. Avverso tale decisione la Srl Agrizoo Frassineto proponeva appello dolendosi della mancata considerazione della rilevanza del difetto di forma e di contenuto degli accertamenti fiscali nonche' della ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 12/3^ della L. 13.5.88 n. 154 e 53/5^ della L. 30.12.91, onde concludeva per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza. Si costituiva Carmine Frangella contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Si costituiva, altresi', la SAI Spa contestando i motivi d'impugnazione dedotti dalla Srl Agrizoo e sostenendo, in ogni caso, la non operativita' della garanzia assicurativa. Con sentenza 30.3.98, la corte d'appello di Roma - ritenuto che, per costante giurisprudenza, la responsabilita' del professionista per condotta omissiva implicasse l'accertamento del sicuro fondamento dell'azione da proporre e, quindi, la "certezza morale" degli effetti vantaggiosi derivanti al cliente dalla stessa; che, nel caso di specie, detto "sicuro fondamento" non fosse stato dimostrato; che anche la "ragionevole probabilita'" d'ottenere, attraverso la proposizione del ricorso, una modifica in melius degli accertamenti fiscali non fosse sicura, attesa la mancata prospettazione di nullita' procedurali macroscopiche ovvero d'infondatezza del merito rilevabile ictu oculi dalle carte; che la colpa del Frangella fosse risultata circoscritta all'obbligazione ex contractu di uno specifico risultato, la comunicazione degli avvisi d'accertamento tributario, non anche ad una di scopo, la impugnazione ed il buon esito della stessa, sicche' doveva parlarsi, semmai, non di colpa professionale bensi' di colpa del Frangella per procurata perdita di chance; che, comunque, sotto entrambi i profili non potesse pervenirsi ad una condanna risarcitoria a carico del convenuto in quanto, valutata alla stregua del diritto vigente, la posizione soggettiva della societa' appellante si sarebbe potuta prendere in considerazione soltanto ove quest'ultima avesse fornito idonea prova del buon esito del giudizio tributario qualora fosse stato espletato; che, dunque, dovesse escludersi la sussistenza d'un danno derivante dall'omissione colposa del Frangella, essendosi verificata soltanto la mera possibilita' di esso e non essendo stata fornita alcuna prova di quella fortissima probabilita' senza la quale il danno non puo' giuridicamente definirsi come eziologicamente provato; che ambedue le doglianze relative all'omessa applicazione dell'art. 12 della L. 13.5.88 n. 154 e dell'art. 53 della L. 30.12.91 n. 413 fossero infondate, non essendo prevedibili nel maggio 1985 (epoca in cui era stata eseguita la notifica degli avvisi presso lo studio del Frangella) le conseguenze dell'entrata in vigore delle normative in questione, avvenuta nel maggio 1988, onde nulla poteva pretendere al riguardo la societa' appellante - respingeva l'appello e dichiarava interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza la Srl Agrizoo Frassineto proponeva ricorso per cassazione con cinque articolati motivi illustrati anche da successiva memoria. Resistevano Carmine Frangella e la Spa SAI con autonomi controricorsi e, per la seconda, memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1710 CC e vizi di motivazione rispetto a punti decisivi della controversia - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ricompreso la mansione di semplice domiciliatario nell'attivita' professionale esercitata dal Frangella, mancando di considerare come in realta' il compito di quest'ultimo consistesse nell'offrire l'indirizzo del proprio studio professionale quale sede di societa' e nello svolgere attivita' di mera trasmissione, ai rappresentanti legali delle stesse, di quanto ricevuto in termini di notifiche, avvisi od anche semplice corrispondenza, onde sotto tale profilo l'obbligazione a suo carico non poteva qualificarsi di mezzi bensi' di risultato; non abbia, inoltre, riconosciuto, pur avendo dato atto dell'avvenuta violazione, con il comportamento omissivo, del mandato di domiciliazione, la conseguente responsabilita' per danni da colpa contrattuale. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1710, 2236 CC e vizi di motivazione rispetto a punti decisivi della controversia - si duole che la corte territoriale abbia fondato tutte le principali motivazioni di rigetto dell'appello su di un orientamento giurisprudenziale risalente al 1984 ed oltre, disattendendo, cosi', l'attuale opposto orientamento di favor clientis. Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando violazione, sotto altro profilo, degli artt. 1176, 1218, 1710 e 2236 CC e vizi di motivazione rispetto ad alcuni punti decisivi - si duole che la corte territoriale abbia omesso di rilevare come il Frangella, mancando d'adempiere al mandato di domiciliazione conferitogli, avesse violato l'art. 1176 CC; abbia erroneamente ritenuto costituire esatto adempimento dell'obbligazione del commercialista il buon esito della lite, anziche', in virtu' del mandato di domiciliazione ricevuto, la mera comunicazione degli atti domiciliati presso di lui; non abbia rilevato come, alla stregua del diritto vigente, anche la semplice perdita di chance di vittoria possa integrare di per se', per il principio dell'integrita' del risarcimento, un danno risarcibile per il cliente. I tre surriportati motivi, che, per evidenti ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, meritano accoglimento nei termini che seguono. Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non e' in cio' condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni' formulate nel corso del giudizio, nonche' di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite, peraltro, di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tali principi siano violati e, quindi, venga denunziato un error in procedendo - quale, nella specie, la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta per essersi ravvisato tra le parti un rapporto di prestazione d'opera professionale non dedotto - la Corte di cassazione ha il potere- dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. Orbene, la lettura dell'atto d'appello evidenzia come, in effetti, l'appellante non avesse minimamente dedotto quale causa petendi una responsabilita' professionale dell'appellato, in quanto commercialista, per esser questi venuto meno ad obblighi assunti in forza d'un contratto di prestazione d'opera disciplinato dagli artt. 2230 ss. CC e, tanto meno, d'un contratto di mandato, dacche' non gli s'imputava d'aver omesso attivita' implicanti specifiche cognizioni tecniche, in particolare quelle della sua professione, ne' attivita' da svolgere nei confronti di terzi in nome e/o per conto di essa appellante. Specificando ch'era compito dell'appellato, confessoriamente accertato in sede d'interrogatorio formale e non contestato, solo il ricevere ed il ritrasmettere tempestivamente tutta la corrispondenza e gli atti pervenuti al suo studio, l'appellante aveva prospettato gli elementi di fatto d'un rapporto di comune domiciliazione che - non implicando alcuna prestazione professionale in senso proprio, in quanto nello specifico l'attivita' richiesta al domiciliatario poteva essere svolta da chiunque senza necessita' di qualificazione non comportando valutazioni di sorta ma solo attivita' meramente esecutive - il giudice del merito avrebbe dovuto correttamente identificare come contratto atipico misto di locazione limitata (dell'immobile, in relazione all'uso come luogo per ricevere da terzi la corrispondenza, la notifica d'atti, et similia) e d'opera (per l'attivita' della persona di ricezione del recapitato o notificato e di sua ritrasmissione al destinatario) con evidente prevalenza di quest'ultimo. Pur avendo correttamente ravvisato, in relazione a tali elementi, la natura dell'obbligazione assunta nella specie dal domiciliatario come obbligazione di risultato, la corte territoriale informa, tuttavia, la decisione al rapporto di prestazione d'opera professionale e svolge una serie d'argomentazioni in ordine ai limiti della responsabilita' del professionista per i danni cagionati dal mancato corretto espletamento dell'attivita' dovuta nell'adempimento d'un'obbligazione di scopo che risultano, per cio', non pertinenti, dal momento che l'inadempimento in discussione attiene, considerata la figura contrattuale prevalente, ad un ordinario contratto d'opera, avente ad oggetto l'espletamento d'un servizio, regolato dagli artt. 2222 ss. CC cui, per quanto attiene al danno da inadempimento, trovano applicazione le ordinarie disposizioni poste dagli artt. 1218 ss. CC. Tanto premesso per esigenza d'adeguata qualificazione della fattispecie cui ricondurre il caso in esame, devesi rilevare come le considerazioni sulle quali la corte territoriale e' pervenuta, sul punto, all'impugnata decisione non siano condivisibili sotto alcuno dei due profili dalla stessa esaminati - danno conseguente alla mancata impugnazione degli accertamenti e danno conseguente alla perdita della possibilita' d'impugnazione - tra l'altro confusamente trattati in un unico contesto con il considerare il secondo non quale situazione soggettiva autonoma e distinta ma quale diverso atteggiarsi della situazione soggettiva afferente al primo. Si e', infatti, anzi tutto, radicalmente esclusa qualsiasi responsabilita' del Frangella per il danno conseguente alla mancata proposizione dell'impugnazione sulla sola considerazione che la Agrizoo non avesse fornito la prova del "sicuro fondamento" dell'opposizione all'accertamento fiscale che, aveva dedotto, avrebbe proposta ove il Frangella non avesse omesso d'adempiere la dovuta prestazione e le avesse, invece, correttamente e tempestivamente fatti pervenire gli avvisi presso di lui notificati o gliene avesse dato notizia; si e', quindi, addebitato all'Agrizoo di non aver allegato elementi idonei onde consentire al giudice d'attingere un'assoluta "certezza morale" dell'esito positivo della proponenda opposizione e del sicuro vantaggio economico per tal via conseguibile. Impostazione siffatta, come dimostra anche il richiamo di precedenti di riferimento piuttosto datati, sembra non tener conto della successiva evoluzione giurisprudenziale in tema d'individuazione del nesso di causalita' tra inadempimento della prestazione dedotta in contratto e danno - pur con qualche non condivisibile ritorno alla "certezza morale" (Cass. 28.4.94 n. 4044), o qualche esitazione tra "ragionevole certezza" e "ragionevole previsione" (Cass. 27.1.99 n. 722) e tra "certezza morale" e "ragionevole certezza" ed ancora "ragionevole probabilita'" (Cass. 5.6.96 n. 5264) che, in ogni caso, evidenzia l'esigenza di superamento della concezione tradizionale - dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilita' di essi e dell'idoneita' della stessa a produrli ove posta in essere; criterio per il quale il rapporto causale puo' e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente ritenere che l'adempimento dell'obbligazione, ove correttamente e tempestivamente intervenuto, avrebbe influito sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore della prestazione in guisa che la realizzazione dell'interesse perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non necessariamente d'assoluta certezza ma anche solo di ragionevole probabilita', non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno gia' verificatosi, oppure ormai non piu' suscettibile di verificarsi, "certezze" di sorta, nemmeno di segno "morale", ma solo semplici probabilita' d'un eventuale diversa evoluzione della situazione stessa (criterio desumibile, con gli adattamenti logici resi necessari dalle diverse situazioni di fatto considerate, da Cass. 21.1.00 n. 632, 6.2.98 n. 1286, 18.4.97 n. 3362, 5.6.96 n. 5264, 11.11.93 n. 11287). Per il che le difese ed i mezzi di prova che la Agrizoo aveva prospettati come deducibili, nell'eventualita' d'un'impugnazione degli accertamenti fiscali de quibus, dovevano essere esaminati dal giudice del merito - e dovranno esserlo dal giudice del rinvio - non in vista dell'acquisizione della certezza assoluta d'un esito positivo della lite, con pretesa di deduzione ed allegazione di tutti gli elementi necessari alla pronunzia sulla questione e valutazione sostitutiva di quella del giudice al cui esame la stessa avrebbe dovuto essere sottoposta, bensi' formulando una valutazione prognostica circa la sussistenza d'un consistente fumus boni iuris o, se vuolsi, di serie ed apprezzabili possibilita' di successo dell'azione, tali che la contestazione degli accertamenti, cosi' sotto il profilo formale come sotto quello sostanziale, sull'an come sul quantum, avrebbe avuto, in tutto od in parte, ragionevoli probabilita' d'accoglimento. Non senza considerare, sotto il profilo del denunziato vizio di motivazione, come nell'impugnata sentenza le tesi dell'appellante in ordine all'invalidita' degli accertamenti vengano, in effetti, genericamente disattese con superficiali considerazioni senz'alcuna disamina delle specifiche deduzioni e delle richieste istruttorie formulate al riguardo nell'atto d'appello. Diversa dalla questione del danno da mancata impugnazione e' la questione del danno da perdita della possibilita' d'impugnazione, che nella prima e' implicitamente contenuta come il meno nel piu' ma dalla quale nettamente si distingue. Com'e' stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non e' una mera aspettativa di fatto ma un'entita' patrimoniale a se' stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilita' di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrita' del patrimonio la cui risarcibilita' e', quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (e pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506). In tema di chances che si determinano con la partecipazione ad una controversia in sede giudiziaria, basti considerare, sulla base di siffatta premessa, come l'agire od il contraddire, anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilita' d'esito favorevole della lite, offrano in ogni caso frequentemente occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, gia' di per se stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico. Ond'e' che, in ambito contrattuale, l'inadempimento dell'una delle parti cui consegua la perdita, per l'altra, della chance d'intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria, dal lato attivo come da quello passivo, determina un danno per il quale non puo', di regola, porsi alcun problema d'accertamento sotto il profilo dell'an, non revocabile in dubbio nell'ipotesi d'accertato inadempimento contrattuale (per tutte l'ampia motivazione di Cass. 15.10.99 n. 11629), ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum; tale danno va, infatti, liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilita' di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilita' di conseguirlo e deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta od, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 CC (e pluribus Cass. 9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167, 29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n. 2368). In tali termini doveva, dunque, essere affrontato dal giudice del merito - e dovra' esserlo da quello del rinvio - il tema del danno da perdita della possibilita' d'opposizione, escluso nell'erroneo convincimento ch'esso rappresentasse elemento costitutivo del diverso danno da mancata opposizione e che non potesse, comunque, trovare applicazione un criterio d'accertamento probabilistico. Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 1225 CC e vizi di motivazione su di un punto decisivo - si duole che la corte territoriale, confondendo la sussistenza del danno con la prevedibilita' di esso, abbia erroneamente ritenuto non imputabile al Frangella, per non esserne prevedibile al momento dell'inadempimento (1985) l'entrata in vigore (1988 e 1991), la perduta opportunita' di fruire, ove fosse stato introdotto il giudizio d'opposizione, della piu' favorevole normativa sopravvenuta. Il motivo merita accoglimento. In tema di risarcimento del danno per inadempimento derivante, come nella specie, da colpa del debitore, la prevedibilita' del danno si pone, infatti, nel paradigma dell'articolo 1225 cod. civ., come limite e, quindi, come autonomo requisito di determinazione del danno risarcibile, e, nel caso particolare di danno che s'assuma derivato da modifica, in melius od in peius che sia, d'una pregressa disciplina per effetto di ius superveniens, non e', come ritenuto invece dalla corte territoriale, da escludere per definizione, dovendosene, viceversa, inferire la possibile ricorrenza alla stregua d'un criterio di normale evolutivita' della legislazione che, nella singola fattispecie, risulti o meno rispettato. La relativa indagine e' demandata al giudice del merito, anche se la prevedibilita' da considerare non e', in questo caso, quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici (Cass. 2910/92, 619/85). Con il quinto motivo, la ricorrente - denunziando omessa motivazione ed omessa pronunzia - si duole che la corte territoriale abbia ignorato la questione, pur ripetutamente prospettata tanto in primo quanto in secondo grado, dell'opportunita' ch'essa ricorrente avrebbe avuto, ove tempestivamente posta al corrente degli accertamenti, di concludere il c.d. "concordato fiscale", con vantaggiosa definizione del contesto e sostanziale riduzione della soprattassa per infedele dichiarazione. Il motivo merita accoglimento. La questione della mancata possibilita' di definire il contesto per adesione risulta, in effetti, dedotta nell'atto d'appello, come ultimo motivo di doglianza avverso la pronunzia del primo giudice cui s'imputa di non averne tenuto conto, ma la corte territoriale tale censura non ha presa affatto in considerazione, onde nell'impugnata sentenza e' all'evidenza ravvisabile il denunziato vizio d'omessa pronunzia sul punto. Il ricorso va, dunque, accolto e la causa deve essere, di conseguenza, rinviata per nuova valutazione ad altro giudice del merito di secondo grado, che si indica in diversa sezione della medesima corte d'appello, cui ex art. 385 CPC e' demandato altresi' di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita'. P.Q.M. LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2001 |