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Responsabilità del chirurgo

    La responsabilita' del professionista per i danni causati nello esercizio della sua attivita' postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attivita' e che, in rapporto alla professione di medico-Chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-Chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operatorio o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave,  quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessita' o perche' non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perche' non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. (in base a tali principi, la corte di cassazione ha considerato legittimamente affermata la responsabilita' d'un medico-Chirurgo, con esperienza in ortopedia, che aveva eseguito un intervento al midollo spinale, richiedente una specifica esperienza
di neurochirurgia, dal quale era derivata al paziente la paralisi degli arti inferiori). ( conf. 1847/88, mass n.457795).*

ANNO/NUMERO: 1990 2428


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Manlio CRUCIANI ff. Presidente
" Giuseppe TROPEA Consigliere
" Giuseppe MORSILLO "
" Aldo PAPA "
" Ugo FAVARA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Ric. n. 571-84
CAIAFFA Elio - res. Bari, Via Califati n. 12 - elett. dom. in Roma,
L. Manara n. 43 presso l'avv. Antonio D'Ippolito che lo rapp. e
difende per delega a margine del ricorso
Ricorrente
contro
Unita' Sanitaria Locale BA-3 - Regione Puglia - nonche' Gambardella
Luigi
Intimati
Ric. n. 1760-84
Unita' Sanitaria Locale BA-3 - Regione Puglia - in persona del suo
legale rapp.te p.t. - elett. dom. in Roma, Via dei Cappuccini n. 30
presso l'avv. Gaetano Scamarcio che la rapp. e difende per delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GAMBARDELLA Giuseppina Anna Marta, proc.ce gen. di Gambardella Luigi
- elett. dom. in Roma, Via A. Graf. n. 31 presso sig. Bruno Savino,
rapp. e difesa dall'avv. Pietro Gagliardi per delega a margine del
controricorso al ricorso incidentale
Controricorrente al ricorso incidentale
contro
CAIAFFA Elio
Intimato
Ric. n. 1793-84
GAMBARDELLA Giuseppina Anna Marta, proc. gen. di Gambardella Luigi -
elett. dom., rapp. e difesa come sopra per delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CAIAFFA Elio e Unita' Sanitaria Locale BA-3 - Regione Puglia (ex
Ospedale L. Bonomo di Andria)
Intimati
Visti i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
6.4-21.4.83 (R.G. 563-82);
Udito il Cons. Rel. dr. G. E. Longo nella pubblica udienza
dell'8.11.88;
Sentito l'avv. D'Ippolito;
Sentito l'avv. Scamarcio G.;
Sentito l'avv. P. Gagliardi;
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. I. Visalli che
ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto dei
ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.7.72 Gambardella Luigi
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Trani il prof. dr. Elio
Caiaffa e l'Ospedale Provinciale Bonomo per ivi sentirli condannare
al pagamento della somma di lire 300.000.000, oltre interessi
compensativi a titolo di risarcimento danni provocatigli a seguito di
un intervento operatorio da esso Gambardella subito in data 20.6.67.
Esponeva l'attore in citazione che, essendo affetto da sofferenza del
midollo spinale a livello toracico, si era ricoverato presso
l'ospedale Bonomo di Andria ove era stato sottoposto ad intervento di
laminectomia per sospetta neoplasia extramidollare al livello T6-T7
senza che fossero preventivamente state fatte indagini ed analisi
adeguate al caso clinico prospettato. Riferiva, ancora, in citazione
il Gambardella che l'intervento era stato praticato dal Caiaffa,
primario ortopedico del predetto ospedale, che, senza avere una
particolare competenza in materia, si era avventurato in una
operazione di altissima chirurgia che, maldestramente eseguita, aveva
provocato la lesione del midollo spinale con immediata e completa
paralisi di tutta la parte inferiore del corpo, con conseguente
inidoneita' ed impossibilita' a svolgere qualsiasi lavoro necessario
per il sostentamento suo e della famiglia.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti contestavano il contenuto
della domanda. Il Caiaffa, in particolare, poneva in evidenza la
propria capacita' professionale e la sua lunga esperienza acquisita
presso la clinica ortopedica dell'universita' di Bari e deduceva,
ancora, di avere riscontrato nel Gambardella, nipote di un suo
cognato, i sintomi di una compressione midollare per cui aveva
consigliato l'intervento operatorio per rimuovere la predetta
compressione, intervento successivamente eseguito dopo i necessari
accertamenti e dopo avere ottenuto l'autorizzazione del paziente e
dei suoi familiari. Riferiva, ancora, il Caiaffa che durante
l'intervento aveva potuto notare il danno midollare determinato dalla
lunga compressione, e di cio' aveva portato a conoscenza i familiari
del Gambardella ai quali aveva anche esternato il problema dei
postumi della operazione per cui aveva consigliato il ricovero del
Gambardella stesso presso un centro di riabilitazione motoria per
intervenuta paraplegia.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, non essendovi sua
responsabilita' professionale.
L'Ente Ospedaliero, a sua volta, chiedeva il rigetto della domanda
ed, in via gradata, che fosse accolta la sua richiesta di rivalsa nei
confronti dell'operatore Prof. Caiaffa. Eseguita la istruzione, il
Tribunale di Trani con sentenza del 23.12.81 condannava in solido i
convenuti al risarcimento dei danni liquidandoli in favore del
Gambardella in lire 180.000.000, oltre interessi e spese.
Avverso la suddetta sentenza proponendo appello il Caiaffa e la USL
Bari 3, subentrata per legge all'Ente Ospedaliero Bonomo di Andria.
Proponeva altresi', appello incidentale il Gambardella a mezzo del
suo procuratore generale Giuseppina Anna Marta Gambardella.
La Corte di Bari con sentenza del 21.4.83, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Trani, condannava il Caiaffa e la USL BA-3
in solido al pagamento, a titolo di danni, della somma di lire
148.000.000, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio,
dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia
proposta dalla USL nei confronti del Caiaffa con compensazione tra
quest'ultimi delle spese di causa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Caiaffa
sulla base di un unico motivo. Ha anche proposto ricorso incidentale
sulla base di un unico motivo la USL. Ha presentato controricorso il
Gambardella che ha, altresi', proposto ricorso incidentale sulla
entita' dei danni liquidati. La USL ha presentato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 CPC, trattandosi
di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo di annullamento contenuto nella impugnazione
principale del Caiaffa ed incidentale della USL BA-3, Regione Puglia,
i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione di legge,
art. 360 n. 3 CPC, in particolare degli artt. 1223, 2043, 2229, 2236,
2697, 2727 e 2729 CC., nonche' insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle
parti, art. 360 n. 5 CPC, lamentano che la Corte di Appello di Bari,
ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 2236 CC, sarebbe
incorsa in errore nell'avere messo in dubbio la esperienza del
Caiaffa nel campo della Chirurgia midollare, nonche' nell'avere
tratto il convincimento della responsabilita' del professionista in
quanto contenuto nel resoconto riportato dalla cartella clinica
redatta dallo stesso operatore e nell'avere, infine, individuato, la
colpa del professionista nel mancato esame istologico del reperto.
La doglianza e' infondata.
E', anzitutto, da porre in evidenza che, nel caso concreto, si e' nel
campo della responsabilita' extracontrattuale, non essendo stato
concluso alcun contratto tra il Caiaffa ed il Gambardella in ordine
alla operazione chirurgica, mentre deve ritenersi pacifico che il
rapporto contrattuale e' sorto tra l'ente ospedaliero e lo stesso
Gambardella.
Cio' premesso, va posta in evidenza la circostanza che la sentenza
della Corte di Bari deve essere confermata, in quanto immune dalle
denunciate censure. Va, infatti, rilevato che la Corte di merito
nell'addebitare al Caiaffa la responsabilita' dell'evento dannoso
subito dal Gambardella, paralisi totale della parte inferiore del
corpo, ha dato conto del proprio convincimento con motivazione
adeguata ed immune da vizi logici. Con le considerazioni svolte in
sentenza i giudici di merito hanno, in effetti, esaurientemente
dimostrato la sussistenza della colpa anche grave del Caiaffa
nell'eseguire l'intervento pervenendo ad una decisione che puo'
ritenersi fondata su argomentazioni prive di ogni illogicita',
nonche' informata ai principi che regolano la responsabilita' del
professionista per prestazione di opera.
E' da ritenersi principio consolidato in giurisprudenza che la
responsabilita' del professionista, per danni causati nell'esercizio
della sua attivita' professionale, deve essere valutata alla stregua
dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attivita' ed, in
particolare, al dovere di diligenza il quale a norma dell'art. 1176
CC., secondo comma, deve adeguarsi ala natura dell'attivita'
esercitata. In queste condizioni, tenuto conto delle particolari
caratteristiche della professione sanitaria, la diligenza che il
medico chirurgo deve impiegare nello svolgimento di tale professione
e' quella del regolato ed accorto professionista esercente la sua
attivita' con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione
professionale. Sulla base di detti principi, il professionista
risponde, pertanto, a titolo di colpa lieve, quando per omissione di
detta diligenza o, comunque, per preparazione inadeguata provochi un
danno che sia, comunque, da collegarsi alla esecuzione di una terapia
medica o di un intervento operatorio, mentre si ha una attenuazione
di tale responsabilita' quando il caso affidato allo stesso
professionista sia di particolare complessita' o perche' non ancora a
sufficienza sperimentato e studiato o perche' ancora dibattuto con
riferimento ai metodi terapeutici da seguire, ed, in tale ipotesi, il
medico sara' tenuto al risarcimento dei danni solo per dolo o colpa
grave.
Nella specie, la Corte di Bari ha ritenuto raggiunta la prova della
colpa anche grave del Caiaffa nell'avere questi affrontato un
intervento di alta neurochirurgia senza alcuna esperienza nel campo,
per essere lo stesso Caiaffa in possesso di specializzazione che
tratta la patologia dell'apparato scheletrico e non di
specializzazione in neurochirurgia che specificamente tratta anche le
malattie del midollo spinale. Il giudice di merito ha, ancora,
accertato che il Caiaffa non aveva mai eseguito interventi sul
midollo spinale ed ha desunto l'inesperienza dell'operatore nel campo
della chirurgia spinale dalla descrizione dell'intervento fatta
dall'operatore medesimo o dai suoi collaboratori nella cartella
clinica, dal cui contenuto ha tratto, altresi', la prova che il
Caiaffa venne a trovarsi di fronte ad un caso al di fuori della sua
esperienza professionale, (ne e' conferma il mancato esame del
reperto, e la mancata menzione dell'intervenuta paraplegia) essendo,
come si e' detto, ortopedico e non neurochirurgo.
L'intervento di laminectomia per sospetta neoplasia extramidollare
eseguito dal Caiaffa sul Gambardella e' stato, come, altresi',
accertato dal giudice di merito, portato a termine senza preventivo
controllo scopico e tra innumerevoli incertezze e lacune dovute alla
inesperienza dell'operatore, inesperienza che ha finito per provocare
l'evento lesivo da collegarsi ad un danno subito dal midollo spinale
a seguito dell'intervento operatorio e che ha portato alla ulteriore
conseguenza della paralisi della parte inferiore del corpo del
paziente Gambardella.
Quest'ultimo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti,
vertendosi in ipotesi di responsabilita' extracontrattuale, ha
provato la grave imprudenza dell'operatore, il modo anomalo di
operare da parte di quest'ultimo che non ha, tra l'altro, effettuato,
come si e' detto, preventive ed adeguate indagini idonee a
diagnosticare la sussistenza di una neoplasia extramidollare, il
rapporto causale tra intervento e danno lamentato e su tali
presupposti la Corte di Bari e' pervenuta ripetesi all'accertamento
di responsabilita' del Caiaffa per avere egli affrontato un caso di
chirurgia spinale senza averne la necessaria competenza professionale
e nell'avere, comunque, eseguito un intervento operatorio che e'
stato la causa diretta del danno midollare irreversibile con
conseguente come si e' detto, immediata paralisi della parte
inferiore del corpo del Gambardella. Nessuna censura merita,
pertanto, la sentenza impugnata che ha ravvisato, alla stregua di
quanto anche affermato dal collegio dei periti, la colpa grave del
professionista nei ricordati elementi che sono emersi nel corso del
giudizio di merito,
Va, a questo punto, appena ricordato che il Caiaffa per liberarsi da
ogni sua responsabilita' avrebbe dovuto provare in concreto la
sussistenza di una causa di forza maggiore o comunque di un fatto a
lui non imputabile e la condizione del tessuto midollare del
Gambardella, come e' stato posto in rilievo dai consulenti di
ufficio, non era tale da provocare un immediato sopraggiungere della
paralisi pur non potendosi escludere che la predetta sofferenza
midollare avrebbe potuto con l'andare del tempo, comunque, portare a
tale temuto evento.
Con il ricorso incidentale il Gambardella, denunciando insufficiente
e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in
relazione all'art. 360 n. 5 CPC, lamenta che la Corte di merito
avrebbe errato nel liquidare i danni nel loro ammontare, ritenendo il
ricorrente del tutto inadeguata la somma posta a base del calcolo per
la liquidazione complessiva.
La Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi
logici e giuridici, ha valutato il danno subito dal Gambardella, a
seguito dell'intervento operatorio su di lui effettuato dal Caiaffa,
tenendo in considerazione, richiamandosi ad esatti principi
giuridici, la condizione del paziente nella fase precedente la
operazione chirurgica ponendo in evidenza che lo stesso Gambardella
per il male del quale soffriva era in ogni caso destinato in un tempo
piu' o meno lungo alla paralisi della parte inferiore del corpo,
cosi' come anche evidenziato dai periti, i quali hanno affermato che
il Gambardella era afflitto da un "quid" che danneggiava con lenta ma
progressiva gravita' il midollo spinale il che avrebbe, si ribadisce,
portato alla paralisi degli arti inferiori, nonche' delle funzioni
sessuali e fisiologiche.
Alla stregua di detta diagnosi e valutati tutti gli elementi a sua
disposizione in ordine alla persona del Gambardella e' la Corte di
merito "pervenuta alla decisione di ridurre in via equitativa il
danno gia' liquidato dal primo giudice. Tale decisione e' sorretta,
si ripete, da motivazione adeguata ed e' fondata su argomentazioni
prive di illogicita' per cui sul punto la sentenza non puo' che
essere confermata.
Le spese processuali sono a carico del Caiaffa e della USL BA-3 in
solido per la loro sostanziale soccombenza, ripetuta contestazione
della responsabilita', con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna il Caiaffa e la USL BA-3 Regione Puglia in solido al
pagamento delle spese che liquida in favore del Gambardella, come
rappresentato, in lire 114.400 e degli onorari che liquida in lire
4.000.000.
Cosi' deciso in Roma, l'8.11.88.

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