LA NATURA DELL’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO
a cura dell'Avv.Fioretto Barbara del foro di Lecce
Come si è rilevato la responsabilità medica, per opinione largamente condivisa, è regolata dai principi delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale, relativamente alla diligenza e al grado della colpa, a prescindere dalla circostanza che il sanitario agisca come libero professionista ovvero in qualità di dipendente dalla struttura sanitaria.
Si è osservato, infatti, che anche nel secondo caso, almeno secondo l’orientamento prevalente, si ha un’ applicazione degli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c., diretta o analogica, a seconda che si qualifichi come contrattuale o extracontrattuale la responsabilità del medico.
Secondo l’impostazione tradizionalmente accolta in giurisprudenza l’obbligazione nascente dal contratto d’opera intellettuale ( art. 2230 ss c.c.) è un’obbligazione di mezzi, nell’adempimento della quale il professionista è tenuto ad impiegare la diligenza che la natura dell’attività esige, ai sensi dell’art. 1176 c.c..
Com’è noto la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato afferisce al contenuto dell’obbligazione stessa, che nelle prime coinciderebbe con il diligente comportamento dovuto dal debitore, mentre nella seconda con il risultato stesso .
Precisamente nelle obbligazioni di risultato il debitore si impegna a realizzare lo scopo finale avuto di mira dal creditore, il quale è assunto come contenuto essenziale della prestazione. Pertanto l’obbligazione di risultato può considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l’evento previsto come conseguenza dell’attività esplicata dal debitore.
All’opposto, nella obbligazioni di mezzi il debitore si impegna solo svolgere l’attività necessaria ed utile in vista del risultato che il creditore spera di conseguire, e non già a conseguirlo. A differenza dell’obbligazione di risultato, l’adempimento di un’obbligazione di mezzi richiede quindi al debitore solo la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito creditore.
Con riferimento al settore della responsabilità medica si osserva come la qualificazione dell’obbligazione del professionista come obbligazione di mezzi si giustifichi in ragione dell’intrinseca aleatorietà degli esiti dell’attività considerata . Infatti non si può pretendere dal sanitario la garanzia dell’esito sperato e l’eliminazione di ogni possibile rischio, atteso che la scienza medica non consente la prevenzione di ogni forma di rischio connesso all’attività sanitaria.
Dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo i suoi fautori originari, discenderebbero rilevanti conseguenze sulla disciplina delle rispettive categorie, sul piano delle regole delle responsabilità nonchè dal punto di vista dell’onere della prova .
Precisamente sotto il primo profilo la rigida regola di responsabilità fissata nell’articolo 1218 c.c. per il caso di inadempimento varrebbe solo per le obbligazioni di risultato. In tal caso la diligenza del debitore sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe dovuto solo il risultato. Nelle obbligazioni di mezzi, al contrario, si applicherebbe la regola della responsabilità per colpa, secondo la quale il debitore non è responsabile se si è comportato diligentemente.
Sul piano della ripartizione dell’onere della prova solo nelle di mezzi al creditore spetterebbe l’onere di provare la colpa del debitore. Ciò in quanto il creditore avrebbe l’onere di dimostrare l’inesatto adempimento e questa prova richiederebbe la prova della diligente esecuzione della prestazione .
Sulle scorta di tale impostazione la giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto gravare sul paziente, che assuma di essere stato danneggiato, l’onere di provare “la difettosa o inadeguata prestazione professionale” del medico .
La netta distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, tuttavia, ha incontrato lo sfavore di buona parte della dottrina, che ha evidenziato la necessità di superarla o quanto meno di attenuarne le rigidità descritte.
. Anzitutto si è osservato come la descritta dicotomia non sia prevista dal codice, che pone quale unica regola sulla responsabilità del debitore (per qualunque debitore e per qualunque obbligazione) quella di cui all’art.1218 c.c . Di conseguenza appare arbitrario circoscrivere l’ambito di applicazione di tale disposizione alle sole obbligazione di risultato, nonché riferire l’articolo 1176 c.c., dettato non in materia di inadempimento ma di adempimento, alle sole obbligazioni di mezzi.
In secondo luogo si è rilevato come sia difficile immaginare l’esistenza di obbligazioni in cui un risultato non sia comunque dovuto o nelle quali, al contrario, non sia dovuto lo sforzo necessario per conseguirlo . Al contrario in tutte le obbligazioni assumono rilievo tanto il risultato perseguito, quanto l'impegno spiegato dal debitore per conseguirlo.
Nello specifico settore delle responsabilità medica il superamento della distinzione in esame è sembrato alimentato da un lato dal progresso “tecnico-scientifico, che fa apparire sempre meno aleatorie la diagnosi e la terapia medica” e dall’altro dall’importanza assunta dal dovere d’informazione nel rapporto medico paziente .Si è infatti osservato che il riconoscimento dell’obbligo, in capo professionista, di rendere note al paziente le possibilità di conseguimento dell’esito auspicato dimostri come quest’ultimo rientri nel contenuto della prestazione promessa.
Al ridimensionamento della dicotomia ha, inoltre, contribuito il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, della possibilità che le parti configurino il risultato quale oggetto dell’obbligazione professionale .
La rilevanza della distinzione in esame sul piano della disciplina applicabile si è, poi, ridotta con l’introduzione, da parte della giurisprudenza, di un meccanismo di presunzione di colpa in caso di esito infausto di interventi di facile esecuzione .
In ultima analisi si osservi come la dicotomia descritta sia ormai priva di ripercussioni sotto il profilo della disciplina delle rispettive categorie.
Anzitutto essa non si riflette in alcun modo sul regime della responsabilità, che per opinione largamente condivisa è dettato dall’articolo 1218 c.c. per tutti i tipi di obbligazioni. Al riguardo si noti come, proprio nel settore della responsabilità medica, la giurisprudenza, pur qualificando l’obbligazione del professionista come obbligazione di mezzi, spesso allo scopo di garantire una migliore tutela al paziente fa gravare sul sanitario una prova liberatoria che va ben al di là della dimostrazione della sua diligenza. Si richiede infatti che il medico, per andare esente da responsabilità, dimostri non solo che la prestazione professionale sia stato eseguito in modo diligente ma altresì che “quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ”. In tal modo dunque si prevede un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, in chiara distonia con l’impostazione dei fautori originari della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato che vorrebbero applicare solo alle prime la regola della responsabilità per colpa.
Si osservi, poi, come la descritta dicotomia non determini più alcuna conseguenza sul piano della ripartizione dell’onere della prova alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2001, con sentenza n.13.533, Quest’ultime infatti hanno fissato una regola di distribuzione dell’onere della prova dell’inadempimento unitaria, valevole per ogni tipo di obbligazione. Precisamente si è affermato che il creditore- danneggiato è sempre esonerato dall’onore di dimostrare l’inadempimento, a prescindere circostanza che questo consiste nel mancato conseguimento del risultato dovuto ovvero nella difformità tra comportamento diligente dovuto e comportamento tenuto.
Al creditore di un’obbligazione di mezzi, dunque, non spetta più dimostrare la colpa specifica del debitore.