Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Responsabilità
Responsabilità
Concorrenza sleale
 - Concorrenza sleale e dumping interno
Danno
 - Danno all'immagine e protesto illegittimo
 - Danno biologico e calcolo
 - Danno biologico e danno esistenziale
 - Danno erariale e giurisdizione
 - Danno erariale e responsabilità del magistrato
 - Danno esistenziale
 - Danno esistenziale del lavoratore
 - Danno esistenziale e datore di lavoro
 - Danno esistenziale e demansionamento
 - Danno esistenziale e perdita del cavallo
 - Danno esistenziale e pregiudiziale
 - Danno esistenziale ed autonomia
 - Diritto alla salute
 - Diritto di cronaca e risarcimento
 - Diritto di cronaca,limiti
 - Mancata promozione e perdita di chances
 - Manutenzione stradale
 - Responsabilità della pubblica amministrazione
 - Rovina di edifici
 - Vaccinazioni obbligatorie ed indennizzo
Medico
 - L'art.2236 cc.
 - Natura giuridica della responsabilità
 - Nesso di causalità
 - Obbligazione del medico
 - Obbligo di informazione
 - Onere della prova
 - Responsabilità della struttura
 - Struttura sanitaria e paziente
 - Struttura sanitaria e responsabilità
Soggetti Responsabili
 - Consulenza fiscale
 - Consulenza legale
 - Consulenza tecnica
 - Consulenza Tributaria
 - Consulenze legali
 - Magistrato e procedimento disciplinare
 - Responsabilità della pubblica amministrazione
 - Responsabilità delle strade pubbliche
 - Responsabilità del chirurgo
 - Responsabilità del commercialista
 - Responsabilità del conducente
 - Responsabilità del costruttore
 - Responsabilità del genitore
 - Responsabilità del magistrato
 - Responsabilità del mediatore
 - Responsabilità del medico
 - Responsabilità del notaio
 - Responsabilità del poliziotto
 - Responsabilità del produttore
 - Responsabilità del proprietario di animali
 - Responsabilità del vettore
 - Responsabilità dell'architetto
 - Responsabilità dell'avvocato
 - Responsabilità dell'ingegnere
 - Responsabilità della casa di cura
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Natura giuridica della responsabilità

     LA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO 

a cura dell'Avv.Fioretto Barbara del foro di Lecce

Com’è noto la prestazione medico professionale può essere eseguita sia da un medico libero professionista sia a da un  medico dipendente da un ente ospedaliero o da una casa di cura privata.
Nella prima ipotesi il paziente conclude un contratto d’un opera intellettuale direttamente con il professionista e di conseguenza la responsabilità del sanitario per i danni cagionati dalla sua attività diagnostica o terapeutica è pacificamente riconducibile all’art. 1218 c.c..
Nel secondo caso, al contrario, una convenzione intercorre solo tra la struttura sanitaria e il paziente e quest’ultimo viene affidato (o sceglie di affidarsi) ad un medico dalla stessa dipendente.
In tale evenienza la presenza di una dicotomia  tra parte formale del contratto e soggetto che effettivamente esegue la prestazione professionale ha dato luogo ad un vivace dibattito circa la natura giuridica della responsabilità del medico dipendente per i danni cagionati dalla sua attività diagnostica o terapeutica nei confronti dei paziente.
L’impostazione tradizionale[1] riconduce tale responsabilità nell’alveo dell’art. 2043 c.c., sulla base della considerazione che in tali fattispecie il paziente stipula il contratto solo con la struttura sanitaria e  non con il medico curante.
Tale opzione interpretativa, tuttavia, non è sembrata persuasiva alla giurisprudenza più recente sotto vari profili[2].
Anzitutto non è apparsa condivisibile nella misura in cui equipara il medico dipendente al quisque de populo che si inserisce nella sfera giuridica altrui provocando l’evento dannoso. In tal modo, si osserva, “si riduce al momento terminale, cioè al danno, una vicenda che non incomincia con il danno ma si instaura prima come rapporto in cui paziente, quanto meno  in punto di fatto, si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele”[3].
In secondo luogo si rileva che l’articolo 2043 c.c. avrebbe ad oggetto i soli comportamenti causativi di un danno, ossia i comportamenti peggiorativi, lesivi della salute e non consentirebbe di sanzionare comportamenti meramente non migliorativi [4].
Sul piano delle conseguenze pratiche, tuttavia, la tesi che configura come aquiliana la responsabilità del medico dipendente ha comportato una limitazione della tutela del paziente solo quando una delle due azioni risultava prescritta.
Se infatti in linea di principio le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale presentano considerevoli differenze sia sul piano sostanziale sia su quello processuale[5] nella pratica la distinzione tende ridursi notevolmente ove rapportata all’attività medica, tanto da aver indotto taluni autori a dubitare della stessa portata non solo teorica di tale distinzione[6].
Al riguardo si rilevi, tuttavia, come la questione della natura giuridica della responsabilità del medico dipendente assuma un rinnovato interesse pratico, sul piano probatorio, alla luce della rilettura delle regole di distribuzione dell’onere della prova dell’inadempimento contrattuale effettuata delle sezioni unite con sentenza n.13533/2001[7].
In applicazione del principio stabilito in tale pronuncia, infatti,  la qualificazione come contrattuale della responsabilità del medico dipendente comporta che il paziente che agisce in giudizio nei confronti del professionista, lamentandosi dell’ inesatto adempimento della prestazione sanitaria, sia esonerato dall’onere di dimostrare l’errore diagnostico o terapeutico. Grava infatti sul debitore la prova che la propria prestazione professionale sia sta eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile[8].
Al contrario l’orientamento giurisprudenziale che ascrive la responsabilità del medico dipendente all’art. 2043 c.c. giunge ad esonerare il danneggiato dall’onere di dimostrare la colpa del sanitario dipendente solo nelle ipotesi di interventi routinari[9].
Al fine di apprestare una migliore tutela al paziente dottrina e giurisprudenza hanno tentato in vario modo di ricondurre la responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria nell’alveo della responsabilità contrattuale.
Alcuna pronunce configurano come contrattuale di tipo professionale sia la responsabilità della struttura sanitaria sia quella del medico dipendente sulla scorta dell’osservazione che entrambe hanno “una comune radice nell’esecuzione non diligente della prestazione sanitaria del professionista”[10].
A sostegno dell’assunto si fa leva sulla lettera dell’art. 28 Cost.. La norma, infatti, qualificando come “diretta” la responsabilità dei funzionari e aggiungendo poi che tale responsabilità  “si estende” all’ente pubblico sembrerebbe presupporre - applicando il ragionamento al medico dipendente dall’ente ospedaliero - la medesima natura giuridica delle responsabilità del professionista e della struttura sanitaria.
Tale impostazione, tuttavia, ha destato talune perplessità[11].
Anzitutto il richiamo all’articolo 28 cost. non è sembrato esaustivo. La disposizione, infatti, si limita stabilire che è diretta la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione dei diritti ma è muta sul piano della natura contrattuale o aquiliana di tale responsabilità.
Allo stesso modo non è apparso risolutivo l’argomento che fa leva sulla radice comune della responsabilità. Ciò sulla scorta del rilievo che è ammesso nel nostro ordinamento che un medesimo fatto comporti,  anche carico di soggetti diversi, entrambi i tipi di responsabilità[12].
Parte della dottrina ha qualificato come contrattuale la responsabilità del medico dipendente ravvisando nel contratto di lavoro stipulato tra la struttura sanitaria e il professionista un contratto a favore dei terzi ai sensi dell’art. 1411c.c[13]. In particolare si osserva che la struttura sanitaria, nel momento in cui si assicura la prestazione professionale del medico, stabilisce anche che beneficiario della medesima sarà il paziente che successivamente la richiederà.
L’impostazione, tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente[14], non sembra fotografare la reale fisionomia dei rapporti esistenti tra il paziente, da un lato,  e il medico o la struttura sanitaria dall’altro.
Si  osserva, infatti, che quando il paziente decide di adire le vie giudiziarie per chiedere il risarcimento dei danni subiti non fa valere il contratto esistente tra l’ente ed il medico, di cui egli sarebbe beneficiario, ma azione il diverso contratto intervenuto tra lui e l’ente gestore per ottenere la prestazione sanitaria ovvero propone un’azione di responsabilità extracontrattuale per lesione di un suo diritto soggettivo assoluto, qual’è il diritto alla salute.
Per analoghe ragioni ha destato perplessità la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ ipotesi di contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.[15]
Perciò la corte di cassazione[16], senza voler abbandonare l’idea dell’inadempimento nei rapporti tra medico e paziente, aderisce “al recente, ma sempre più consistente, orientamento della dottrina” secondo il quale la responsabilità  contrattuale del medico nascerebbe da “un’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto”[17].
La suprema corte, infatti, ravvisa nel “contatto sociale” che si instaura tra il medico e il paziente affidato alle sue cure, nonostante l’assenza di un contratto, quindi di un obbligo di prestazione, la fonte di specifici obblighi di cura, la cui violazione genera responsabilità contrattuale.
Precisamente tale relazione socialmente tipica viene  ricondotta all’alveo delle fonti delle obbligazioni quale “un fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” ai sensi dell’art. 1173 c. c.
A tal fine si valorizza la formula aperta dell’articolo 1173 c.c[18]. La disposizione, infatti, stabilendo che “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle conformità all’ordinamento giuridico”, consente di inserire tra le fonti principi, soprattutto di rango costituzionale ( tra cui con specifico riguardo alla responsabilità del sanitario può annoverarsi il diritto alla salute), che trascendono singole proposizioni legislative.
Ne consegue che il contatto sociale è fonte di obblighi specifici, ben diversi dai generici doveri del naeminem laedere di cui all’art. 2043 c. c .e che soggiacciono alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale.
Più analiticamente si noti che la  Suprema Corte da un lato fa discendere dal  contatto sociale non obblighi di prestazione ma solo doveri di protezione- al fine di non revocare in dubbio l’affermazione consolidata secondo cui l’obbligo di prestazione nasce per definizione dal contratto[19] -  dall’altro afferma che tali doveri di protezione sono ontologicamente identici ai doveri di prestazione[20].          
Al riguardo autorevole dottrina[21] ha rilevato come la cassazione sembri collegare al  contatto negoziale tra il medico ed il paziente non un mero obbligo di conservazione della sfera giuridica del malato, ma un vero e proprio obbligo di prestazione laddove afferma che “l’esercizio dell’attività sanitaria (e quindi il  rapporto paziente- medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico”[22].
La citata pronuncia pone, dunque, agli interpreti la questione di “vedere se la presenza di tali obblighi che si definiscono specifici proprio a seguito del modo come questi sorgono (e l’espressione contatto è evidentemente figurativa ) non renda  esigibili proprio prestazioni, e cioè comportamenti finalizzati  allo scopo di soddisfare  gli interessi dei destinatari al di là di quello di “protezione”[23].
 Oltre a porre il descritto  problema interpretativo, la qualificazione come contrattuale da contatto sociale della responsabilità del medico dipendente ha, poi, destato talune perplessità in dottrina, sia sotto il profilo dogmatico sia sotto quello applicativo.
Da un lato infatti si rileva che affinché possa sorgere una responsabilità contrattuale occorre che il contatto sociale, pur qualificabile in termini di fonte dell’obbligazione ex 1173 c.c., abbia quantomeno una base negoziale[24], assente nella fattispecie in esame.
Dall’altro non si è mancato di sottolineare  come tale opzione sia dotata di enormi potenzialità espansive anche di fuori di questo specifico settore[25].
I descritti rilievi critici, invero, non appaiono decisivi.
Quanto al primo si osservi che se si reputa che l'art. 1173 c.c. delinei un sistema di fonti delle obbligazioni atipiche e riconosca, dunque, la capacità di produrle ad ogni atto o fatto notato di efficacia vincolante alla luce di principi o criteri desumibili dall'ordinamento, valutato nella sua interezza,[26] è agevole ricollegare al contatto sociale tra medico e paziente, pur in assenza di un contratto, specifici obblighi di cura, diversi dai doveri generici del neminem laedere. In primo luogo infatti la professione medica incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost.. A tale considerazione si aggiunga che “trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il pubblico è obbligato per legge a valersi ex art. 359 c.p., e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno contratto "[27].
Si osservi poi come la circostanza che la ricostruzione della responsabilità del sanitario come contrattuale da contatto sociale sia dotata di potenzialità espansive al di fuori del settore in esame non possa rappresentare, in sé, motivo sufficiente per abbandonare tale opzione interpretativa.
Al di là dei problemi interpretativi posti e delle perplessità destate l’impostazione accolta dal supremo collegio ha il merito di garantire al paziente una tutela più efficiente.
Come si è già rilevato, infatti, la qualificazione come contrattuale della responsabilità del medico dipendente comporta per il danneggiato l’applicazione di un regime più favorevole non solo sul piano del termine di prescrizione ma anche su quello probatorio.
La descritta ricostruzione della responsabilità del medico dipendente in termini contrattuali da contatto sociale ha trovato riscontro nella successiva giurisprudenza[28]. La cassazione ha infatti ribadito recentemente che “l’obbligazione del medico dipendente dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché ché non fondato sul contratto, ma sul “contratto sociale” ha natura contrattuale ( Cass. 22 dicembre 1999 n. 589). La responsabilità sia del medico che dell’ente ospedaliero per  inesatto adempimento della prestazione ha dunque natura contrattuale ed è  quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova e i principi dell’obbligazione da contratto d’opera professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa”[29].                                                                                                                                                                

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Cass. 8 marzo 1979, n.  1716; Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 26 marzo 1990, n. 2428; Cass. 13 marzo 1998, n. 2750 e in dottrina MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale , (Analisi comparata di un problema), Padova, 1989,. p. 770; VISENTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Fatti illeciti, Inadempimento. Danno risarcibile, II ed.,Padova, 1999, p. 240 s.

[2] Critica l'impostazione tradizionale Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in Corr. Giur.,1999, n. 4, p. 441 ss., con nota di DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in cassazione; in Contratti, 1999, p. 999 ss. , con nota di GUERINONI, Obbligazione da “contatto sociale” e responsabilità contrattuale nei confronti del terzo; in Foro it., I, c. 33332, con note di DI CIOMMO e LANOTTE; in Giur. It, 2000, p. 740 ss..

[3] Cass., 22gennaio,1999, n. 589 cit.
[4] L’osservazione, invero, non appare decisiva, atteso che pacificamente anche coloro che considerano la responsabilità del medico dipendente nei confronti del paziente di natura extracontrattuale ritengono che essa comprenda anche le ipotesi in cui paziente si lamenta del cattivo o insufficiente esito della cura prestatagli.( V. in tal senso Cass. 18 novembre 1997 n. 11440 e in dottrina CAFAGGI, La responsabilità del professionista, in Dig.IV, delle disc. privatistiche, sezione civile Vol. XVII, 211ss).

[5] Come è noto la  responsabilità contrattuale trova la propria necessaria giustificazione nell’esistenza di rapporto qualificato tra debitore e creditore, di tipo obbligatorio; al contrario la responsabilità aquiliana non presuppone un rapporto obbligatorio (negoziale o legale) tra danneggiante e danneggiato. A questo si aggiungono le molteplici divergenze di disciplina concreta: dalla prescrizione (normalmente decennale nel primo caso e quinquennale nel secondo, salvo diverse specifiche previsioni)  alla ripartizione dell'onere della prova; dal novero delle conseguenze pregiudizievoli suscettibili di risarcimento ( unicamente in ambito extracontrattuale è infatti risarcibile il danno non prevedibile pur in  assenza di dolo, mentre sul piano dei danni non patrimoniali non vi è uniformità di vedute in ordine alla risarcibilità di stessi in ambito contrattuale) al piano regime delle clausole di esonero della responsabilità.
[6] CATTANEO, La responsabilità medica del diritto italiano, in punto in AA.VV., La responsabilità medica, Milano 1982,11, secondo il quale richiama l'uno all'altra tipologia di responsabilità non conduce a risultati differenti se si eccettua il regime della prescrizione; GAMBARO, La responsabilità medica nella prospettiva comparatistica, id., 26. In giurisprudenza, pur qualificando come aquiliana la responsabilità del medico dipendente, vi estende le stesse regole e gli stessi principi che governano la responsabilità contrattuale, ad eccezione del diverso termine di prescrizione, tra le altre, Cass. 18 novembre 1997 n. 11440.

5Le sezioni unite, infatti, hanno stabilito che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per l'adempimento ovvero per il risarcimento del danno da inadempimento deve dare la prova della fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, e che grava invece sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, ossia l'avvenuta adempimento. Tale principio, ha precisato la suprema corte, opera invariabilmente per le obbligazioni di mezzi e per le obbligazione di risultato, in caso di adempimento e di in esatto adempimento.

[8] A tali conclusioni è giunta la cassazione con la pronuncia del 28 maggio 2004 n. 10297, in Danno e  resp., n.1| 25, 26.

[9] V. in tal senso Cass. 18 novembre 1997 n. 11440.
[10] Cass.1 marzo 1988, e n 2144, in Foro it, 1988, I, 2296; Cass. 11 aprile 1995, n.  4152 in Riv. it. medicina legale, 1997, 1073;; Cass. 27 maggio 1993 n. 5999; Cass. 1 febbraio 1991, n. 977.

[11]Per una critica all'orientamento in esame si veda Cass. 1999 n. 589 cit.; in dottrina PIAZZA, op. cit., 172.
[12]Si veda in tal senso, senza pretesa di esaustività, in giurisprudenza Cass. 20 giugno 2001, n. 8381, in Giust. Civ. Mass., 2001 1223; Cass., 5 ottobre 1994, n. 8090, in Danno e resp., 1996, 614, con nota di DE SIMONE; Cass., 19 gennaio 1996, n. 418, in Danno e resp., 1996, 611, con nota di DE SIMONE. In dottrina BIANCA, Diritto civile,V La responsabilità, Milano, 2001, 552; BRECCIA, op. cit.,672.
[13] In giurisprudenza il rapporto intercorso tra la clinica e la gestante viene inquadrato nello schema del contratto a favore del nascituro ai sensi dell’art. 1411 c.c.da Trib. Verona, 15 ottobre 1990,in Arch. Civ., 1991, p. 716 con nota di MORELLI, La responsabilità civile  in campo medico; appunti e riflessioni; in foro.it., 1991,I, c. 261 ss; in Nuova giur. civ. comm., 1991,I,357 con nota di PUCELLA, Responsabilità medica per l'elezione del diritto a nascere sani; tutela del nascituro e dei prossimi congiunti; in Nuovo dir., 1991, 126 con nota di LOTITO, In tema di contratto atipico di spedalità e di responsabilità per comportamento colposo di un medico di una struttura pubblica ospedaliera, anche nei confronti di nascituro, in Resp. civ. prev., 1990,  1039, con nota di NAVARRETTA, Il diritto a nascere sano e  la responsabilità del medico.

[14] Cass., 22 gennaio 1999, n. 589 cit.
[15] La figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi si avrebbe  ogni qualvolta da un determinato contratto sia deducibile l’ attribuzione al terzo di un diritto non al conseguimento della prestazione principale ma alla sua esecuzione con diligenza tale  da un evitare danni al terzo medesimo. Sulla configurabilità  del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo si veda Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, Foro it., 1994, I, 2479 e Nuova giur.civ., 1994, I, 690 con nota di ZENO ZENCOVICH; Corriere giur.,1994, 479, con nota di BATA’; Resp. civ., 1994, 403 con nota di IORIATTI; Giur. it., 1994,I , 550, con nota di CARUSI; Rass. dir.civ., 1995,908, con nota diVENNERI. In dottrina per un inquadramento del rapporto tra ente ospedaliero e medico nello schema del contratto con effetti protettivi nei confronti del paziente si veda DI CIOMMO, op. cit, 3336.
[16] Cass., 22 gennaio, n. 589, 1999 cit..
[17] CASTRONOVO, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in La nuova resp. civile, II ed., Milano, 1997, 170 ss.
[18] Sul carattere atipico delle fonti delle obbligazioni si veda GIORGIANNI, Appunti sulle fonti dell'obbligazione, in Riv. dir. civ., 1965, 71ss.
[19] “La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità ( seconda determinati standard accertati all'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professione ha fatto affidamento, entrando in contatto con lui…”
[20] “L’ esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo se di stabilire se il medico si obbliga della prestazione della sua attività sanitaria... In assenza di dette ipotesi di vincolo, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria del medico, ma se il medico in ogni caso interviene ( ad es. perché a tanto temuto nei confronti dell'ente ospedaliero, come nella fattispecie) l'esercizio della sua attività sanitaria e quindi il rapporto medico- paziente non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico.”
[21] DI MAJO, op. cit., 451; LANOTTE, op. cit., 3342, la quale afferma al riguardo: “ … la locuzione appropriata dovrebbe essere quella di “prestazione senz'obbligazione”, dato che l'attività che si esige del medico -dipendente non è semplicemente di protezione dal rischio di danno proveniente della prestazione tra principale, ma consiste di un vero e proprio facere.”.

[23] DI MAJO, op. cit.,451.
[24] DI CIOMMO, op.cit., 3335;
[25] FORZIATI, op. cit, 681; DI CIOMMO, op. cit.,3335.
[26] Sul carattere atipico delle fonti delle obbligazioni v., per tutti, GIORGIANNI, Appunti sulle fonti dell'obbligazione, cit., 71 ss.
[27] Così Cass., 22 gennaio, n. 589, 1999 cit..
[28] Cass., 28 maggio 2004 n. 10297, in Danno e resp.,; Cass., 18 aprile 2005 n. 7997, in 
www.giustizia.it – Diritto e Giustizia- Quotidiano di informazione giuridica, 8 giugno 2005; Trib.Roma, 23 gennaio 2004, dir. e giustizia, 2004, 255, con nota di VITTORIA;  Trib. Milano 24 giugno 1999,  in Corr. Giurid., 2000, 375, con nota di IAMICELLI; Trib.  Monza 26 ottobre 2000, in  danno e resp. civ. prev., 580 con nota di GUERINONI.

[29] Cass., 28 maggio 2004, n. 10297 cit..

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003