Magistrato e procedimento disciplinare
Sentenza n. 17 del 4 gennaio 2007
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - FAVOR REI - LIMITI
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in tema di procedimento disciplinare, contenute nel R. D. lgs. n. 511 del 1946 soltanto ove più favorevoli; se invece non solo la commissione del fatto, ma anche l’inizio dell’azione disciplinare si collocano prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche se meno favorevole.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CAPO DI INCOLPAZIONE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è validamente redatto e non è affetto da assoluta indeterminatezza il capo di incolpazione in cui il comportamento ascritto all'incolpato faccia riferimento ad una serie di episodi stralciati, a mero titolo esemplificativo, da quelli ben più numerosi evidenziati dalla relazione ispettiva, non derivando da tale modalità di redazione alcuna limitazione dell'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, al quale vengono rivolte specifiche contestazioni, anche se relative ad un numero di episodi più ristretto rispetto a quelli risultanti dai verbali di ispezione.