L’ART 2236 C.C.
a cura dell'Avv.Fioretto Barbara del foro di Lecce
L’articolo 2236 c.c. pone, come è noto, una limitazione di responsabile del prestatore d’opera, circoscrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave qualora ci si trovi di fronte problemi tecnici di speciale difficoltà.
Secondo quanto si legge nella Relazione al Re la disposizione è volta a soddisfare la duplice esigenza di evitare che il professionista, temendo la reazione del cliente insoddisfatto, non possa operare serenamente, e, nello stesso tempo, che una totale immunità possa finire col disincentivarlo dall’operare con decisioni avvedute e doverosa solerzia. Il punto di equilibrio tra le proposte esigenze, a quanto parrebbe da una lettura sommaria del testo, consiste nell’esonerare da responsabilità per colpa lieve il professionista che chi si è trovato, durante l’esecuzione della prestazione, di fronte ai problemi tecnici di speciale difficoltà.
La norma, tuttavia, ad una prima lettura, ha destato perplessità in dottrina . Ciò in quanto, sulla base del tenore letterale della disposizione, il legislatore è sembrato irragionevolmente accontentarsi di un livello di diligenza minimo proprio quando la particolare complessità del caso richiederebbe maggiore attenzione e zelo.
Tale opinione, invero, è stata smentita dall’interpretazione che la giurisprudenza più recente e la migliore dottrina hanno dato alla previsione dell’articolo 2236 c.c. Secondo la tesi attualmente prevalente, infatti, la limitazione di responsabilità posta della norma de qua opera solo nell’ipotesi di imperizia, e cioè di responsabilità per violazione delle regole tecnico-scientifiche che presiedono all’adempimento della prestazione, senza riferimento al grado di dirigenza .
. Una tappa fondamentale nell'evoluzione della lettura dell’art.2236 c.c. è segnata dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 116, del 28 novembre 1973 . La Consulta, infatti, nel respingere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 c.p., in relazione all’art. 2236 c.c., per contrasto con l’articolo 3 cost., ha affermato che mentre per la perizia “l’indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente proporzionale alla difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di normale severità”.
Tale posizione è stata recepita dalla giurisprudenza civile successiva. Si è poi precisato come la limitazione di responsabilità non potesse valere per il professionista che, conoscendo la grande impreparazione teorica, accettasse ugualmente l’impegno a svolgere una prestazione difficile, in luogo di indicare in sua vece uno specialista qualificato .
Chiarito, dunque, che l’attenuazione di responsabilità di cui all’art.2236 c.c. opera unicamente in relazione all’elemento della perizia, si osservi poi come la giurisprudenza dia un’interpretazione del presupposto dei “problemi tecnici di speciale difficoltà” particolarmente restrittiva. Infatti se ne ravvisa la sussistenza nelle ipotesi di insufficiente studio o sperimentazione del caso, o di contrasto tra le varie scuole scientifiche in ordinane ai metodi terapeutici da seguire ovvero di interventi che richiedono un’abilità tecnica superiore alla preparazione professionale media .
Si tende ad escludere, per contro, che la speciale difficoltà della prestazione possa essere determinata dall’incertezza circa l’esito della tecnica applicata o addirittura dall’alta percentuale di risultati soddisfacenti .
Le difficoltà, infatti, non coincide con l’aleatorietà, posto che una certa prestazione professionale, facilissima da eseguire, potrebbe non rappresentare una sicura efficacia terapeutica; così come, all’inverso, un intervento di difficile realizzazione potrebbe essere in grado, se eseguito con successo, di condurre con certezza alla guarigione .
Si noti poi come, in punto di fatto, l’ambito dei problemi tecnici di speciale difficoltà vada progressivamente restringendosi, atteso che lo sviluppo tecnico e scientifico rende ordinarie una serie di prestazioni che in un passato non remoto doveva considerarsi complesse.
Circa l’elemento soggettivo della colpa grave la giurisprudenza ne rinviene la sussistenza nella mancanza di sufficienti condizioni tecniche e/o in grossolani errori di esecuzione, ovvero nella “totale difformità del metodo o della tecnica, su cui la scelta è caduta, da quelle regole che, per il comune consenso delle autorità scientifiche e per consolidata sperimentazione, si possono reputare acquisite alla scienza e alla pratica, si da costituire il necessario corredo, culturale e sperimentale del professionista che si dedichi a un particolare settore della medicina” .
Chiariti i requisiti in presenza dei quali opera la limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c., occorre individuare l’esatto ambito di applicazione di tale disposizione.
La giurisprudenza maggioritaria, ivi comprese le sezioni unite , ne estendono l’operatività al campo della responsabilità aquiliana. Ciò in quanto si reputa che, indipendentemente dalla sussistenza di un contratto, l’attività professionale debba essere svolta nel rispetto dei medesimi obblighi di diligenza, di prudenza e di perizia.
Parte della dottrina, invece, ha escluso l’applicabilità della norma al settore della responsabilità extracontrattuale, argomentando dalla diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità e in particolare dal differente atteggiarsi del requisito soggettivo della colpa .
Al riguardo si osservi come la questione in esame, nel settore che ci occupa, risulta di scarso rilievo pratico, atteso che secondo la più recente giurisprudenza la responsabilità del medico ha natura contrattuale anche nei casi in cui il sanitario agisca in qualità di dipendente della struttura sanitaria .
Si discute poi sull’applicabilità della disposizione all’ambito della responsabilità penale.
L'orientamento secondo il quale non sarebbe praticabile un'estensione analogica dell’art. 2236 al campo della responsabilità penale si basa sulle seguenti argomententazioni .
Anzitutto la disposizione parola sarebbe una norma eccezionale già nell’ambito civilistico in quanto limitativa della responsabilità .
In secondo luogo non sarebbe dato ricorre all’applicazione analogica perché la nozione penalistica di colpa sarebbe del tutto autonoma e priva di lacune .
Si argomenta poi che in diritto penale il grado della colpa può venire in considerazione solo per la determinazione della pena ai sensi dell’articolo 133 c.p. e giammai per l’identificazione dell’elemento psicologico del reato .
A tali considerazioni si aggiunge che la preziosità del bene vita è incompatibile con l’esonero da responsabilità per colpa lieve e che una diversa soluzione darebbe luogo ad una disparità di trattamento ( illegittima ex articolo 3 Cost.) rispetto alla sanzione penale che assiste analoghe le lesioni del medesimo bene ( si pensi alle lesioni riportate nella circolazione stradale).
Tuttavia si osservi come la più recente giurisprudenza di legittimità, pur ribadendo che i parametri valutativi della colpa professionale debbano essere estratti dalle norme proprie al sistema penale e non da quelle espresse l'altro ramo del diritto, quali l'art punto 2236 c.c., non escluda che detta norma possa trovare considerazione anche in ambito penale laddove il caso imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà, "non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l'addebito di imperizia " .
Il contrapposto orientamento, invece, reputa che debba assegnarsi rilievo giuridico all'art. 2236 c.c. anche in ambito penalistico muovendo dall'assunto che il concetto di colpa sia unitario .
Alla medesima conclusione, tuttavia, autorevole dottrina perviene non negando il diverso atteggiarsi della colpa nel sistema civile e in quello penale, ma basandosi, in modo corretto, sull'esigenza, di non poco momento, di evitare contraddizioni nell'ordinamento giuridico . Se si negasse l'applicabilità della norma in parola al campo della responsabilità penale si giungerebbe infatti all'assurda conseguenza di sanzionare penalmente comportamenti che invece sul piano civilistico non costituiscono illecito (e la contraddizione risulta ancora più marcata ove si consideri che alla sanzione penale deve ricorrersi come estrema ratio ).