Diritto di cronaca: limiti dell’efficacia scriminante e profili risarcitori
Con la sentenza n. 11259 del 16 maggio 2007 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di limiti dell’efficacia scriminante del diritto di cronaca rispetto al reato di diffamazione ed ai connessi profili risarcitori, puntualizzando quali sono i presupposti di conformità tra il contenuto informativo della notizia ed i consolidati parametri della verità, pertinenza e continenza dei fatti riportati.
La Corte precisa, quindi, che il parametro della verità si riferisce alla necessità della corrispondenza al vero tra fatti accaduti e fatti narrati (verità obiettiva) ovvero la verità legittimamente ritenuta o putativa della notizia, desumibile dalla diligenza impiegata dal professionista nelle ricerche di riscontro della verità dei fatti oggetto di narrazione.
La pertinenza, invece, si riferisce all’interesse dell’opinione pubblica a che siano divulgati i fatti narrati, mentre la continenza coincide con la correttezza dell’esposizione della notizia, in modo tale da evitare gratuite aggressioni all’altrui reputazione.
In particolare nella sentenza che qui si commenta la Corte ha proceduto a definire in maniera analitica, da un lato, l’ambito di operatività dell’esimente del diritto di cronaca nei casi di verità parziale (obiettiva o solo putativa) della notizia e, dall’altro, la distinzione tra continenza meramente formale e continenza effettiva dell’esposizione dei fatti.
In merito al primo punto il Collegio ritiene che sia legittimo l'esercizio del diritto di cronaca allorquando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) alla sola condizione che essa consegua ad un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti narrati, circostanza questa che, come precisa la Corte, non può ritenersi rispettata quando, nonostante siano veri i singoli fatti riferiti, altri fatti siano stati, però, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti e che i predetti altri fatti siano tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.
In altre parole la Cassazione ha voluto sottolineare l’importanza della valutazione complessiva delle vicende esposte ai fini dell’efficacia esimente della libertà di cronaca, dando soprattutto rilievo all’interrelazione tra i pur veritieri singoli fatti riferiti e quelli, connessi ai primi, ma indebitamente taciuti.
Così statuendo la Corte ha finito per contestualizzare il requisito della verità, privando dell’efficacia scriminante tutte le narrazioni, che, pur veritiere, alterino il significato del fatto storico in quanto sganciate dalla vicenda considerata nella sua interezza.
Per quanto concerne il profilo della continenza, invece, la Suprema Corte ha puntualizzato che il giudizio di liceità della cronaca non può soltanto valutare gli elementi formali ed estrinseci, dovendosi piuttosto estendere anche ad una valutazione di quali espedienti stilistici siano stati utilizzati considerato che, spesso, proprio quelli potrebbero causare nei lettori, indipendentemente dall’apparente correttezza espositiva, l’insorgere di opinioni negative sulla persona che si intende screditare.
In definitiva, deve ritenersi che l’indice della illiceità della cronaca (dato dal ricorrere di un giudizio di disvalore sulla persona coinvolta nella narrazione dei fatti) sussiste ogniqualvolta la correttezza solo formale ed apparente dell’esposizione dei fatti da parte del giornalista induca i lettori ad un giudizio negativo sulla persona.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 16 maggio 2007, n. 11259