Danno esistenziale del lavoratore per fatto imputabile alla condotta del datore di lavoro
La Suprema corte, con la sentenza n. 5221 del 7 marzo 2007, ha confermato la decisione del giudice di secondo grado il quale, non ritenendo sussistente il nesso di causalità tra danno lamentato e condotta omissiva contestata, aveva negato l’esistenza del danno esistenziale lamentato da una lavoratrice in relazione alla (supposta) condotta omissiva del datore di lavoro concretatasi nel non aver dato alcuna risposta alla domanda di mutamento del rapporto di lavoro da full-time in part-time.
Nella sentenza in questione la Corte fa presente che, nei casi di danno esistenziale oggettivamente accertabile, il giudice è legittimato a ricorrere alle presunzioni semplici essendo queste una prova completa su cui il giudice ben può fondare il proprio convincimento, anche in via esclusiva. La Corte, tuttavia, precisa che a tal fine la parte è tenuta, necessariamente, ad allegare elementi di fatto che abbiano i requisiti di precisione, gravità e concordanza, di cui all’art. 2729 c.c., in modo tale che da essi il giudice possa desumerne l’esistenza del fatto ignoto in base al solo criterio di normalità .
E’ evidente come la sentenza in oggetto, sostanzialmente, si rifaccia al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6572 del 2006 in cui, pronunciandosi in merito al contrasto giurisprudenziale verificatosi in tema di prova del danno esistenziale connesso alla dequalificazione professionale del lavoratore per fatto imputabile al datore di lavoro, si era ritenuto che non sia sufficiente limitarsi a prospettare l’esistenza della dequalificazione e quindi chiederne genericamente il risarcimento, “ non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alla presunzioni ad anche all’esplicazione di poteri ufficiosi previsti dall’art. 421 c.p.c. – non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”.
Ebbene, nel caso di specie la lavoratrice aveva solo denunciato e prodotto in giudizio documentazione medica con diagnosi di astenia, verosimilmente riconducibile a stress, senza fornire nessun altro elemento che permettesse di ricollegare, con alto grado di probabilità, quel disturbo alla condotta omissiva dell’azienda. La ricorrente, peraltro, non aveva nemmeno indicato quale sarebbe stato l’errore di ragionamento commesso dal giudice di merito nell’escludere il nesso causale tra la diagnosticata astenia, documentata nei certificati medici, e la mancata risposta dell’azienda alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time.