DANNO ESISTENZIALE
La cassazione con le sentenze 6672/06 e 13.546/96 a sancito che, di fronte un evento gravissimo come la privazione della vita, gli stretti congiunti delle deceduto subiscono un danno morale soggettivo, ma tale danno non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale.
Entra così diritto nel nostro ordinamento il cd. danno esistenziale sebbene rimanga aperto il problema della sua liquidazione.
La cassazione ha sempre configurato il danno alla persona all'interno di un sistema duplice il quale distingue tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Le sezioni unite hanno riconosciuto l'indipendenza della voce del danno esistenziale in seno all'articolo 2059 del codice civile così sancendo : "il danno esistenziale si deve intendere come ogni pregiudizio (di carattere non meramente emotivo o interiore ma accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di assetti relazionali, inducendo a scelta di vite diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno e va provato in giudizio con tutti mezzi consentiti dall'ordinamento assumendo, peraltro, pacifico rilievo la prova per presunzioni" (Cass.Sez.Unite 6572/06). In particolare la suprema corte ha affermato che il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore ma dev'essere oggettivamente accertabile ed aver determinato scelte di vita diverse da quelle che le altre persone avrebbero effettuato se o l'evento non si fosse verificato.
Il danno esistenziale insomma non consiste in veri dolori e sofferenze ma nella determinazione di cambiamenti peggiorativi della qualità di vita.