Il danno biologico comprende il danno esistenziale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9514 del 20 aprile 2007, è tornata a pronunciarsi sull’assai dibattuto tema del danno esistenziale.
In merito a tale argomento, com’è noto, il dubbio interpretativo che si pone è quello concernente la possibilità di configurare il danno esistenziale, come autonoma figura suscettibile di risarcimento.
A tal proposito gli orientamenti formatisi sono, essenzialmente, due.
A detta del primo il danno esistenziale non avrebbe ragione di esistere essendo già compreso nel danno biologico o in quello morale.
Di contro, il secondo orientamento ritiene che la tipologia di danno de quo sia pienamente ed autonomamente operante nel nostro ordinamento; essa, infatti, si distinguerebbe tanto dal danno biologico in quanto non atterrebbe alla salute, ma ad attività realizzatrici della persona umana, quanto dal danno morale, concernendo “un non poter più fare” e non un “sentire”.
Con la pronuncia in commenta la Suprema Corte sembra aderire alla teoria maggioritaria della giurisprudenza anteriore alla Corte Costituzionale del 2003 e delle sentenze gemelle della Cassazione dello stesso anno.
Ed invero, in questa sentenza (n.9514), il Collegio ritiene che la categoria del danno esistenziale rappresenti una voce già ricompressa nel danno biologico e, pertanto, priva di autonoma configurabilità.
Più precisamente,la Corte afferma che: “in presenza di una lesione dell’integrítá psícofísica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso”.
In altre parole, in base all’ultimo dictum della Cassazione, il c.d. danno esistenziale (o )danno alla vita di relazione), non sarebbe una figura autonoma diversa dal danno biologico, ancorché sarebbe, comunque, opportuno che il giudice, nel compiere la valutazione dei danni ai fini del quantum debeatur, tenga presente le ricadute sulla qualità della vita derivanti dal danno biologico.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 20 aprile 2007, n. 9514