Violenza sessuale ed abbraccio alla moglie separata
In base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16287 del 13 gennaio 2006, il fatto di abbracciare la moglie separata con un mero gesto affettivo non integra il reato di violenza sessuale, e ciò anche ove il gesto sia accompagnato dalla richiesta di un rapporto sessuale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 13 gennaio 2006 - 12 maggio 2006, n. 16287
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 2/12/2003 il GIP del Tribunale di _ procedendo col rito abbreviato, dichiarava _colpevole del reato di lesioni personali, di cui agli artt. 582, 585 e 577, ultimo comma, c.p., in danno della moglie separata _(capo b) e del reato di violenza sessuale, ipotesi lieve, di cui all'art. 609 bis, commi I e ultimo, c.p. (capo c), condannandolo, col beneficio della sospensione condizionale, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il secondo, con le pene accessorie di legge.
Su appello dell'imputato, la corte distrettuale di Firenze, con sentenza del 14/1/2005, assolveva il _ dal reato sub C.
Osserva che dall'episodio in questione, avvenuto a preparare il pranzo alla figlia che doveva rientrare dalla scuola (secondo gli accordi di separazione coniugale), il marito si era avvicinato di slancio alla moglie, l'aveva abbracciata toccandole il sedere e pronunciando alcune parole di affetto, desiderio, frustrazione, forse con l'intento di ripristinare l'intimità perduta.
Rivendicò con parole non equivoche un rapporto che la moglie efficacemente gli proibì.
L'approccio divenne così lite; le parole, insulti.
In sostanza, secondo la Corte, il _non usò violenza a carattere sessuale, non palpeggiò la moglie, non le toccò le parti intime.
Avverso la sentenza d'appello, limitatamente alla decisione assolutoria, ha proposto ricorso il Procuratore Generale.
Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, errata interpretazione della norma incriminatrice e travisamento del fatto.
Sostiene che i toccamenti e palpeggiamenti nelle parti intime (indicati dalla vittima) erano oggettivamente suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale e anche soggettivamente connotati da sessualità, essendo accompagnati da frasi offensive che alludevano al rapporto carnale.
Ad avviso del collegio, il ricorso è inammissibile perché richiede in sostanza una rivalutazione delle risultanze processuali che è preclusa al giudice di legittimità.
Con motivazione scevra da vizi logici o giuridici, la Corte - ha accertato che quella mattina del 30/4/2001 il T. abbracciò la moglie (separata) con un semplice gesto affettivo, anche se contemporaneamente richiedendo un rapporto sessuale, che però la moglie decisamente rifiutò.
A questo punto scoppiò la lite, durante la quale il marito percosse la moglie, procurandole lesioni personali.
Ma, al di la della violenza fisica, l'imputato si astenne dal dare sfogo al suo desiderio sessuale, non compiendo atti sessuali di alcun tipo (palpeggiamenti o toccamenti), come dichiarò la stessa donna.
È questa una violazione legittima delle risultanze probatorie, che questo giudice non può sostituire con la diversa valutazione fattane dal PM ricorrente, anche se per ipotesi altrettanto plausibile
P.Q.M.
la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.
Roma, 13/1/2006.
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2006.