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Violenza sessuale

    609 bis Violenza sessuale

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Sentenza n. 34793 del 2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Tizio, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato del delitto di violenza sessuale in danno della figlia tizia, dell'età di sei anni, con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 22/1/2001 fu sottoposto alla misura coercitiva del divieto di dimora in Roma ed a quella interdittiva della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.
Avverso detto provvedimento ....... propose istanza di riesame al competente Tribunale, che con l'ordinanza in epigrafe (qualificate, peraltro, le censure e richieste attinenti a quella interdittiva, in termini di appello) la respinse, confermando quella impugnata, sia in ordine alla gravità del quadro indiziario, sia in riferimento alle ravvisate esigenze cautelari ex art. 274 lett. a) e c) c.p.p., di salvaguardia delle prove e di prevenzione specifica. Ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il _, deducendo quattro motivi.
Nel primo si duole che i giudici di merito non abbiano tenuto conto che le esigenze di prevenzione specifica sarebbero state già salvaguardate da un precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni, adottato con decreto del 27/9/2000, prevedente la facoltà per il _ di incontrare periodicamente la figlia in ambiente protetto, presso il Centro "_" ed alla presenza di un operatore dello stesso.
Detto provvedimento, assunto nell'ambito delle indagini di competenza del giudice specializzato ed al fine di facilitare l'osservazione, sullo sfondo di una conflittuale vicenda familiare, del rapporto padre-figlia, sarebbe già di per sè sufficiente, considerate le cautele imposte, ad evitare il pericolo di reiterazione del reato, mentre le finalità dello stesso verrebbero ad essere del tutto vanificate da quello disposto dall'A.G. penale.
Con il secondo motivo si deduce la carenza di specifica motivazione in ordine alle ravvisate esigenze di cautela istruttoria e la mancata considerazione che la misura coercitiva avrebbe impedito al _di continuare a svolgere la propria attività di elettricista in Roma, sede abituale della stessa, con conseguente impossibilità di provvedere anche al mantenimento della minore.
Con il terzo motivo si censura, per contraddittorietà di motivazione, il giudizio di ripetibilità, con le conseguenti implicazioni in ordine alla validità dell'atto, circa la consulenza tecnica effettuata inaudita altera parte al fine dell'audizione protetta della minore; in realtà si sarebbe trattato, considerati il divieto di contatti ed il ravvisato pericolo di influenza sulla minore, di un atto irripetibile, da espletarsi con tutte la garanzie difensive.
Con il quarto motivo, infine, si lamenta che indebitamente i giudici di merito avrebbero tratto elementi indizianti da presunte ammissioni dell'indagato, limitate ad un episodio (la doccia insieme alla bambina) privo di connotazioni sessuali e che solo nell'ambito dei contrastati rapporti con la madre della minore sarebbe stato prospettato in tali termini.
I suesposti motivi vanno esaminati in ordine di priorità logico- giuridica.
Infondato è il terzo, considerato che non si ravvisano ragioni ostative alla ripetibilità dell'esame della parte offesa, sia nelle forme dell'incidente probatorio, sia in dibattimento, sedi nelle quali potrà essere anche ripetuto, con ogni garanzia difensiva, l'accertamento tecnico in ordine allo sviluppo psichico della bambina ed alla correlativa capacità di riferire, con sufficiente grado di attendibilità, le vicende di cui è stata protagonista. Inconferenti ed incomprensibili risultano, al riguardo, le obiezioni espresse dal ricorrente circa una pretesa correlazione tra il divieto di contatti tra padre e figlia e la ripetibilità dell'accertamento in questione, che non potrà essere in alcun modo influenzato o pregiudicato dalle misure impugnate.
Palesemente inammissibile è il quarto motivo, che si risolve in una serie di censure in fatto avverso la motivazione della decisione impugnata - e del confermato provvedimento cautelare - in punto di valutazione della sufficienza e gravità del quadro indiziario, senza evidenziare effettivi vizi logici dell'apparato argomentativo, ma solo tentando di screditare, minimizzando e svalutando le fonti dell'accusa, l'attendibilità di queste, di cui i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto.
Fondati, invece, ma solo in parte sono il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, limitatamente all'imposizione della misura del divieto di dimora ed accesso nella città di Roma.
Le censure, invero, non scalfiscono la legittimità della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, essendo evidenti le ragioni cautelari che, in cospetto della pesante accusa gravante sul prevenuto, relativa a delitto commesso con abuso della potestà stessa, sulla base di un quadro indiziario da ritenersi, come si è visto, più che sufficiente, impongono ai sensi dell'art. 288 c.p.p. l'adozione della misura interdittiva, venendo questa ad incidere sull'esercizio di quegli stessi poteri di cui si ascrive l'abuso ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di condotte analoghe a quella contestata, ma anche porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla successiva condotta processuale della parte lesa, con irrimediabile pregiudizio della conservazione e genuinità della prova.
Per quanto riguarda, invece, la misura coercitiva, deve rilevarsi che il Tribunale, pur a fronte di uno specifico motivo (il terzo) di gravame, con il quale era stato dedotto che le limitazioni e cautele, già imposte dal Tribunale per i Minorenni agli incontri tra padre e figlia, erano di per sè sufficienti ad assicurare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p., con conseguente eccedenza, rispetto alle stesse, del divieto inposto dall'A.G. penale, non ha fornito alcuna risposta al riguardo, eludendo così il quesito in ordine alla compatibilità tra la misura cautelare assunta in sede penale ed il provvedimento con il quale il giudice specializzato aveva inteso salvaguardare, nei limiti del possibile ed in attesa degli sviluppi delle indagini, il rapporto parentale, disponendo un regime di incontri periodici assistiti, con l'adozione di rigorose cautele spaziali e temporali.
In tale contesto l'A.G. penale non avrebbe potuto, semplicemente, ignorare siffatto provvedimento, dovendo invece fornire adeguata risposta alla dedotta questione di compatibilità, chiedendosi se le limitazioni disposte dal giudice minorile fossero già di per sè idonee ad evitare, anche in concomitanza con la misura interdittiva di cui all'art. 288 c.p.p., i pericoli di reiterazione di reati sessuali in danno della minore e di turbativa delle indagini in corso, oppure se, in considerazione di altre ragioni, di ordine sia soggettivo, sia oggettivo, fossero necessari più incisivi provvedimenti, limitanti la possibilità del prevenuto di dimorare o addirittura, di accedere nella città di Roma, così precludendogli, di fatto, anche di avvalersi delle limitate facoltà accordate dal Tribunale per i Minorenni.
La decisione impugnata va, conclusivamente e limitatamente a tale punto, annullata con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2001

 
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