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Violenza privata

610 Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni .
La pena è aumentata (c.p.64) se concorrono e condizioni prevedute dall`artt. 339


Sentenza n. 13404 del 1998

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 14/10/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 1337
3. Dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 16747/1998
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto da ......
avverso la sentenza in data 17 marzo 1998 della Corte di appello di .....
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 17 marzo 1998, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza in data 15 luglio 1997 del Pretore di Bari, sezione distaccata di Gravina di Puglia, appellata da ......, che lo condannava alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione quale responsabile del reato continuato di oltraggio e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (in ..., l'11 aprile 1992).
Osservava la Corte di appello che l'imputato mentre inveiva contro propri parenti recatisi in ospedale per cure mediche, era stato invitato a calmarsi da agenti di p.s. in divisa, i quali, a seguito di ciò, erano stati investiti dal .......con le parole "chi cazzo siete voi, queste sono cose di famiglia; ringraziate che avete la divisa addosso, altrimenti vi facevo vedere io". Tale condotta, oltre al reato di oltraggio, integrava anche il reato di cui all'art. 336 c.p., essendosi l'imputato opposto, con minaccia, alla richiesta di fornire le proprie generalità avanzatagli dagli agenti, e ciò proprio per costringere i medesimi ad omettere l'atto di ufficio che stavano compiendo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, denunciando, con un primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 341 c.p., per difetto sia dell'elemento materiale sia di quello psicologico del reato, essendosi il ..........limitato ad esprimere una critica nel comportamento tenuto dal pubblico ufficiale nei suoi confronti. Anche in ordine al delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale difettavano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 c.p., in quanto egli, come si desume dalle deposizioni testimoniali, non pose in atto alcuna violenza o minaccia nei confronti degli agenti di p.s..
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di appello, avendo essa fatto riferimento, quale provvedimento impugnato, alla sentenza del Pretore di ...., sez. distaccata di .....del 15 luglio 1997, mentre l'imputato aveva proposto appello contro una sentenza recante la data del 10 marzo 1998, depositata il 24 marzo 1998.
Diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
Fermo restando il contenuto oltraggioso delle espressioni proferite dall'imputato, le quali, come è reso palese dal loro tenore, non sono per nulla inquadrabili nell'ambito di un legittimo diritto di critica, come vorrebbe il ricorrente, i fatti vanno qualificati come unico reato di oltraggio a pubblico ufficiale aggravato dalla minaccia, a norma dell'art. 341 quarto comma c.p. Va infatti considerato che la distinzione tra il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, ex art. 336 c.p. e quello di oltraggio aggravato dalla minaccia, ex art. 341 quarto comma c.p. consiste nel fatto che, nel primo, la condotta minatoria è specificamente diretta a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, nel secondo, la minaccia rimane nell'ambito della manifestazione offensiva, quale espressione di semplice malanimo o disprezzo, a fronte di un atto di ufficio già compiuto (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, u.p. 8 maggio 1998, Arcerito).
Nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il ....., impegnato in un aspro litigio con alcuni parenti all'interno di un ospedale, aveva reagito nei confronti degli agenti di polizia che, intervenuti per ristabilire l'ordine, lo avevano invitato a calmarsi. Appare dunque che la condotta dell'imputato non era diretta a intimorire i pubblici ufficiali per impedire loro il compimento di un atto di ufficio, ma costituiva soltanto una spropositata espressione di malanimo nei loro confronti, dopo che questi erano già intervenuti limitandosi a invitarlo a desistere dalle intemperanze verso i parenti.
Palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso, atteso che la sentenza appellata dall'imputato è proprio quella in data 15 luglio 1997 del Pretore ....., oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla qualificazione dei fatti, nel senso sopra precisato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la conseguente determinazione della pena. Per il resto il ricorso va rigettato. P.Q.M.
Qualificati i fatti come unico reato di oltraggio a pubblico ufficiale aggravato dalla minaccia, annulla la sentenza impugnata e rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998

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