Violazione di domicilio
Chiunque s`introduce nell`abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontā espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s`introduce clandestinamente e con inganno, č punito con la reclusione fino a tre anni (14 Cost.) .
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l`espressa volontā di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto č punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
La pena č da uno a cinque anni, e si procede d`ufficio, se il fatto č commesso con violenza sulle cose (392-2), o alle persone, ovvero se il colpevole č palesemente armato.
Massima della Cassazione
AI FINI DEL REATO DI VIOLAZIONE DI DOMICILIO,LA TUTELA PENALE VA ESTESA ANCHE AI LUOGHI DI PRIVATA DIMORA,CIOE A QUEI LUOGHI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA RELATIVA ALLA VITA PRIVATA DEL DIMORANTE IN MODO DA RENDERE PALESE LA SUA VOLONTA DI ESCLUDERNE LE PERSONE NON AUTORIZZATE AD ENTRARVI O A RIMANERVI. ( FATTISPECIE RELATIVA AI LOCALI ACCESSORI AD UNĀ MENSA STUDENTESCĀ: UFFICIO DEL DIRETTORE,CORRIDOI E CUCINA).
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