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Vendita e affissione abusiva di disegni

663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l`autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell`Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (c.p.352) .
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all`affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall`autorità competente .

Massima della Cassazione
LE ISCRIZIONI ABUSIVE ESEGUITE SUI MURI DELLE CASE E SUL PIANO STRADALE SONO PUNITE CON LA STESSA SANZIONE PREVISTA PER LE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN LUOGHI NON CONSENTITI. TALE SANZIONE E COSTITUITA DALLA SOLA AMMENDA CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.23 GENNAIO 1941, N.166, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI DI MANIFESTI, ERA L'UNICA PENA PREVISTA DALL'ART.663 COD.PEN., (AL QUALE LA STESSA LEGGE ART.4 ESPRESSAMENTE SI RICHIAMA AI SOLI FINI DELLA SANZIONE), E NON ANCHE DALL'ARRESTO CHE E STATO AGGIUNTO NELL'ART.663 COD.PEN., CON RIFERIMENTO AD ALTRE FATTISPECIE, DALL'ART 2 DEL DLCPS 8 NOVEMBRE 1947, N 1382
 
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