602 bis Sfruttamento sessuale
Chiunque costringe o induce una persona a entrare nel territorio dello Stato Italiano oppure a soggiornarvi al fine dello sfruttamento sessuale, oppure altri titpi di sfruttamento tali da indurre la persona in schiavitù, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni
Massima della Cassazione
Lo sfruttamento della prostituzione si realizza con il trarre una qualsiasi utilità dall'attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione totale o parziale di guadagni che la donna ottiene mediante la sua turpe attività. Peraltro, la percezione di un compenso in relazione ad una prestazione (come ad esempio la concessione dell'uso di una camera di albergo) effettivamente operata a favore di una prostituta può costituire sfruttamento, ma solo se l'importo del predetto compenso si riveli superiore a quello normale |