Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni
Sentenza n. 44153 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 19/10/2001
1. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 2863
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 34596/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da___________________ avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 aprile 2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
________________ ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 10 aprile 2000, con la quale veniva condannato per il delitto di lenocinio di varie ragazze thailandesi, deducendo quali motivi l'omessa assunzione di prove decisive, consistenti nella mancata individuazione e citazione di tale ______________ indicato dall'imputato come autore dei volantini pubblicizzanti i viaggi di turismo sessuale in Thailandia, e nella carenza di ogni indagine circa l'esistenza e la liceità in quel Paese dell'agenzia di hostess _________, la violazione dell'art.3 l. n. 75 del 1958, giacché nei fatti contestati non era ravvisabile il delitto di lenocinio, in quanto è necessario il collegamento con individuate ed individuabili persone dedite alla prostituzione, mentre nell'imputazione le stesse erano e sono in corso di identificazione, la mancanza di dolo e di offensività nel comportamento, poiché non esisteva la volontà di rivolgere pubblico invito ad incontri con prostitute ne' la consapevolezza di compiere atti che hanno la capacità di diffondere la prostituzione, la violazione dell'art.4 n. 7 l. n. 75 del 1958, in quanto non era stato accertato che il fatto fosse stato commesso in danno di più soggetti, l'errata applicazione dell'art.6 c.p., perché in Italia erano stati commessi atti preparatori del reato di lenocinio, indipendentemente dall'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto, giacché erano stati distribuiti solo volantini pubblicizzanti viaggi in Thailandia, e l'illogicità manifesta e la carenza della motivazione in ordine alla responsabilità poiché non aderente alle risultanze processuali, interpretate in maniera inesatta.
Motivi della decisione
I motivi addotti non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, procedendosi ad una differente trattazione delle varie censure., secondo un ordine logico, sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. italiana e non è configurabile alcuna violazione dell'art.6 c.p..
Infatti, il principio di territorialità comporta la giurisdizione del giudice penale italiano anche nel caso in cui un frammento dell'azione si sia verificato in Italia mentre, nella fattispecie, parte dell'azione si è svolta nel nostro territorio, giacché non solo venivano pubblicizzati i viaggi a sfondo sessuale, ma venivano mostrate in foto le varie prostitute denominate hostess "giorno e notte", sostituibili e pronte a tutto, ed indicati i recapiti telefonici in Thailandia del ricorrente.
Queste notazioni da sole suffragherebbero la sussistenza del delitto contestato, ma sono corroborate dal volantino con cui viene pubblicizzata la "moglie in affitto", "il cui significato mercenario, già chiaro dalla denominazione" viene avvalorato dalla sola notte in prova; dall'assenza di ogni finalità culturale del Centro gestito dall'imputato, giacché organizzava "viaggi verso la Thailandia corredati dalla propaganda di incontri sessuali con prostitute thailandesi"; dall'esistenza di una lettera in cui si contesta ad un cliente il suo comportamento poco corretto in ordine a compensi non corrisposti nella misura pattuita a prostitute thailandesi presentate dal ricorrente e da vari riferimenti ad attività di dette meretrici a volte accompagnate dallo stesso imputato.
Pertanto, poiché compiere atti di lenocinio significa porre in essere attività dirette a procacciare clienti alla prostituta senza necessità di un particolare fine di lucro, che, peraltro, nella fattispecie sussiste, sicché detto delitto concorre con quello di sfruttamento, il reato è integro nel suo elemento oggettivo a nulla rilevando che le varie prostitute, comunque fotografate in un album, non siano state identificate anche se qualcuna è indicata con un nomignolo ("").
La sussistenza dell'elemento psicologico è dimostrata in sentenza da tutto il comportamento dell'imputato, sicché non sussistono dubbi sulla sua volontà di svolgere un'attività tesa a procacciare clienti alle prostitute thailandesi a mezzo della stampa. Tuttavia, sebbene in maniera confusa e mai direttamente, in molte partì del ricorso si fa riferimento al fatto che organizzare turismo sessuale all'epoca non costituiva un delitto con evidente richiamo all'art.600 quinquies c.p. come introdotto dall'art.5 della legge n.269 del 1998, sicché appare opportuno rilevare come, anche con l'introduzione di questo nuovo delitto, qualora l'organizzazione dei viaggi non sia soltanto il mezzo indiretto per procurare clienti a chi sfrutta la prostituzione, ma, come nella fattispecie, costituisca un aiuto diretto e sia connesso al c.d. lenocinio è configurabile pure detto delitto, giacché non si ha solo una fruizione della prostituzione esistente, ma un suo sfruttamento e un'intermediazione nei confronti di individuabili soggetti, anche se non identificati. Peraltro, secondo quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e non soggetta a sindacato in sede di legittimità, perché esente da vizi logici e giuridici la stessa "propaganda" dei viaggi non aveva soltanto una finalità commerciale per consentire la fruizione della prostituzione, ma era finalizzata a pubblicizzare e divulgare i vari "servizi", forniti dal ricorrente e relativi all'intermediazione ed allo sfruttamento di prostitute thailandesi da lui conosciute, reperite e presentate ai clienti con proprio lucro e con vantaggio pure per le meretrici.
Pertanto non è stata punita l'attività di organizzazione e propaganda del c.d. turismo sessuale, ma lo sfruttamento e l'intermediazione nell'ambito della prostituzione destinata ad essere fruita nell'ambito dei viaggi stessi.
Deve quindi ritenersi che costituisce lenocinio e sfruttamento della prostituzione l'attività tesa a procacciare clienti a prostitute thailandesi con cui si è in contatto ed a conseguire un vantaggio economico, fruendo delle prestazioni delle meretrici nel corso di viaggi organizzati dallo sfruttatore o da chi le pone in contatto con i clienti.
Inoltre l'aggravante di cui all'art.4 n.7 l. n. 75 del 1958 è compatibile con il lenocinio a mezzo stampa, giacché la stessa è riferita alle persone della cui prostituzione il colpevole ha compiuto atti di lenocinio, prescindendosi dall'elemento spazio - temporale della simultaneità e contestualità della commissione del fatto ai danni di due o più persone, che devono essere
identificabili, ma non individuate nominativamente, giacché l'esercizio della prostituzione non costituisce reato, ma è il suo favoreggiamento, sfruttamento, induzione o lenocinio, sicché interessa l'azione delittuosa compiuta nei confronti di più persone, ma non la loro singola indicazione.
Esaminate le censure relative alla sussistenza della giurisdizione italiana ed alla configurabilità del delitto di lenocinio sotto il profilo oggettivo e soggettivo e dell'aggravante contestata, sono manifestamente infondati i motivi processuali.
Infatti, indipendentemente dall'omessa allegazione della decisività delle prove richieste ai sensi dell'art.507 c.p.p. e dell'ampio potere discrezionale conferito da questa norma al giudice, la Corte meneghina ampiamente giustifica la mancata identificazione e citazione di tal Paolo Nota sia perché il ricorrente non ha fornito alcun dato utile per rintracciarlo sia soprattutto per la sua ininfluenza ai fini della configurabifità del delitto, basato su una serie coordinata di elementi di prova, mentre l'agenzia di "hostess" non solo non risulta in alcun volantino, in cui si fa riferimento solamente al ricorrente, ma anche non esclude l'attività di intermediazione dell'imputato. Il vizio motivazionale, infine, tende a riprodurre differenti letture delle risultanze processuali non ammesse in sede di legittimità.
Ed invero occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici .
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Orbene, la Corte meneghina con una serie di logiche e concatenate deduzioni ha esaminato tutto il materiale probatorio, svalutando in alcuni punti la deposizione di un teste circa la non utilizzazione dell'intermediazione del ricorrente in Thailandia, perché contraddetta da dati documentali (lettera dell'imputato al teste) e basandosi sull'interpretazione del materiale rinvenuto nel "centro culturale" o in un'agenzia di viaggi più che sulle reticenti, per comprensibili motivi, deposizioni di alcuni testi (, anche se alcune dichiarazioni suffragano quanto risulta dal materiale documentale.
Infine l'indicazione di prestazioni sessuali da parte delle mogli in affitto e delle hostess sebbene non esplicita appare dai servizi offerti e dalle modalità per fruirne, esaminati in maniera ineccepibile dai giudici di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2001