623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni (c.p.263, 325).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
Massima della Cassazione
In tema di tutela dei brevetti per specialità medicinali, la c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 1 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 secondo cui "la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione ... alla preparazione estemporanea, o per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati", non può valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di brevetto, previsto dall'art. 88 del citato R.D. 1127/1939 nel caso di produzione e commercializzazione, mediante fornitura alle farmacie, del principio attivo di un farmaco protetto da valido brevetto.
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