588 Rissa
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino lire 600.000.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p.582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Massima della Cassazione
L'ESIMENTE DELLA DIFESA LEGITTIMA, SE PUR NON È ASTRATTAMENTE INCOMPATIBILE CON IL DELITTO DI RISSA, PRESUPPONE, PERÒ, PER LA SUA SUSSISTENZA CHE NEL CORSO DELLA CONTESA VENGA DA UNO DEI PARTECIPANTI ESERCITATA O MINACCIATA UNA VIOLENZA PIÙ GRAVE DI QUELLA INIZIALMENTE PREVEDIBILE ED ACCETTATA |