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Reato prescritto e procedimento disciplinare

    
 
 
 
 
 
 
Reato prescritto e procedimento disciplinare.
 
 
 
 
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 23.03.2007 n° 7103
 
 
La sentenza Cassazione civile n. 7103/2007 contiene princìpi ormai consolidati, la cui concreta applicazione lascia però perplessi.
 
Il caso di specie concerneva le vicende di un avvocato milanese rinviato a giudizio disciplinare per aver consegnato a un pubblico ufficiale una notevole somma di denaro, e conseguentemente rinviato a giudizio in sede penale.
Tanto nel processo penale che in quello disciplinare contemporaneo (poi sospeso), la questione dibattuta riguardava l’accertamento del fatto – reato, se cioè il professionista avesse commesso corruzione o fosse piuttosto vittima di concussione.
Nell’ambito della giurisprudenza disciplinare è ormai pacifica l’opinione secondo cui, quando si deve accertare il fatto nel processo penale, la sospensione del procedimento disciplinare è obbligatoria, salva poi la possibilità, considerato che le norme penali e quelle disciplinari si pongono su piani diversi, che in questa seconda sede il fatto (una volta accertato) sia eventualmente valutato anche in modo difforme rispetto alla sede penale.
Tali affermazioni si fonderebbero sulla lettera del nuovo testo dell’art. 657 cod. proc. pen..
Nel caso in esame, però, la vicenda processuale penale non ha dato alcuna risposta: l’avvocato, infatti, è stato assolto in primo grado dal delitto di corruzione “perchè il fatto non sussiste”, mentre in appello è stata dichiarata l’avvenuta prescrizione.
Anche in sede disciplinare l’avvocato, in primis, è stato ritenuto non responsabile, ma il CNF ha riformato la decisione ritenendo che la condotta dell’avvocato che dia una somma di denaro a un pubblico ufficiale, in ogni caso, lede i doveri di probità, dignità e decoro della classe forense,e ciò indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri il reato di corruzione o che, piuttosto, la dazione avvenga a seguito della concussione dello stesso pubblico ufficiale.
Alla luce di tali principi, il CNF ha sanzionato l’avvocato con la sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi, senza approfondire l’accertamento del fatto; resta ignoto, quindi, se quella somma di denaro sia stata versata per corruzione o concussione.
A seguito di tale condanna l’avvocato si è rivolto alla Suprema Corte che ha confermato la sentenza disciplinare.
A tal fine, la Corte si è rifatta alla sua pacifica giurisprudenza secondo cui l’accertamento compiuto dal giudice disciplinare sul fatto e sulla sua idoneità a ledere il decoro della professione, ove accompagnato da una motivazione ragionevole adeguata ed esente da vizi, non può essere riesaminato in sede di legittimità.
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONI UNITE CIVILI
 
Sentenza 23 marzo 2007, n. 7103
 
Massima e Testo Integrale
 
 
 
 
 
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