Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Reati
Contravvenzioni di polizia
Misure di sicurezza
Offese al pudore
Processo penale
Reati contro il patrimonio
Reati contro l'inviolabilità dei segreti
Reati contro l'onore
Reati contro l'ordine pubblico
Reati contro la fede pubblica
Reati contro la inviolabilità del domicilio
Reati contro la libertà morale
Reati contro la libertà personale
Reati contro la persona
Reati contro la personalità individuale
Struttura del reato
Tipi di reato
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Pubblicazioni e spettacoli osceni

528 Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (c.p.725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (c.p.266 n.4).
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2), la pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell`Autorità (112 T.U.L.P.S.).


Massima della Cassazione
IN UNA SOCIETA EVOLUTA, MODERNA E SPREGIUDICATA PUO AMMETTERSI LA LIBERA TRATTAZIONE DI TEMI CHE ABBIANO PER LORO OGGETTO IL COMPORTAMENTO SESSUALE; COME AVVIENE, AD ESEMPIO, ATTRAVERSO LE NUMEROSE INCHIESTE FIORITE IN NAZIONI ANCHE DIVERSE DALLA NOSTRA. MA SI E ASSOLUTAMENTE FUORI DEL CAMPO DEL LECITO, QUANDO LE MANIFESTAZIONI ESTERIORI SI SOFFERMANO NELLA ESALTAZIONE MATERIALISTICA DI ATTRIBUTI DELLA FEMMINILITA E CON RIVOLTANTE VERISMO VENGONO POSTI IN EVIDENZA PARTICOLARI CHE IL RISERBO ED IL PUDORE NORMALMENTE EVITANO DI SVELARE. NE VALE ( NELLA PARTICOLARITA DI PUBBLICI SPETTACOLI) IL LIMITE DELLA VISIONABILITA AI SOLI SOGGETTI SUPERIORI AL DICIOTTESIMO ANNO PERCHE L'OFFESA AL PUDORE DI CUI ALL'ART 528, SECONDO CAPOVERSO COD PEN PRESCINDE DALLA PARTICOLARE SENSIBILITA DEI MINORI, TRATTANDOSI DI SENTIMENTI CHE SONO IL PATRIMONIO INALIENABILE DI OGNI INDIVIDUO CHE ABBIA ANCORA VIVO IL SENSO DELLA PROPRIA DIGNITA E DEL RISPETTO VERSO LA INTIMITA SESSUALE
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009