528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (c.p.725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (c.p.266 n.4).
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2), la pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell`Autorità (112 T.U.L.P.S.).
Massima della Cassazione
IN UNA SOCIETA EVOLUTA, MODERNA E SPREGIUDICATA PUO AMMETTERSI LA LIBERA TRATTAZIONE DI TEMI CHE ABBIANO PER LORO OGGETTO IL COMPORTAMENTO SESSUALE; COME AVVIENE, AD ESEMPIO, ATTRAVERSO LE NUMEROSE INCHIESTE FIORITE IN NAZIONI ANCHE DIVERSE DALLA NOSTRA. MA SI E ASSOLUTAMENTE FUORI DEL CAMPO DEL LECITO, QUANDO LE MANIFESTAZIONI ESTERIORI SI SOFFERMANO NELLA ESALTAZIONE MATERIALISTICA DI ATTRIBUTI DELLA FEMMINILITA E CON RIVOLTANTE VERISMO VENGONO POSTI IN EVIDENZA PARTICOLARI CHE IL RISERBO ED IL PUDORE NORMALMENTE EVITANO DI SVELARE. NE VALE ( NELLA PARTICOLARITA DI PUBBLICI SPETTACOLI) IL LIMITE DELLA VISIONABILITA AI SOLI SOGGETTI SUPERIORI AL DICIOTTESIMO ANNO PERCHE L'OFFESA AL PUDORE DI CUI ALL'ART 528, SECONDO CAPOVERSO COD PEN PRESCINDE DALLA PARTICOLARE SENSIBILITA DEI MINORI, TRATTANDOSI DI SENTIMENTI CHE SONO IL PATRIMONIO INALIENABILE DI OGNI INDIVIDUO CHE ABBIA ANCORA VIVO IL SENSO DELLA PROPRIA DIGNITA E DEL RISPETTO VERSO LA INTIMITA SESSUALE
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