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Prostituzione minorile

    Art. 600-bis. - Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".

Sentenza n. 17717 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 20/03/2002
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 675
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 14027/2001
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Giorgio Pietramala, difensore di fiducia di _____________________,
avverso la sentenza in data 15.12.2000 della Corte di Appello di Venezia, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Padova in data 7.4.2000, venne condannata alla pena di anni quattro di reclusione e L. 24.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, __________, quale colpevole del reato di cui agli art. 110 e 600 bis c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di colpevolezza della _____________ ordine al reato ascrittole per avere, in concorso con __________, indotto alla prostituzione, nonché favorito e sfruttato ______________ minore degli anni diciotto. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali era stata dedotta la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per omessa traduzione nella lingua della imputata, nonché contestata la sussistenza di prove sufficienti della colpevolezza e dedotto che l'ipotesi di cui all'art. 600 bis c.p. costituisce mera aggravante del reato di cui all'art. 3 della L. n. 75/58.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 143 c.p.p., osservando che la previsione della assistenza di un interprete per l'imputato che ignora la lingua italiana deve essere estesa agli atti indirizzati al medesimo imputato, che devono essere tradotti nella lingua da lui conosciuta. Si aggiunge che la violazione della disposizione indicata è causa di nullità assoluta, ai sensi degli art. 178 e 179, primo comma, c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di affermazione della credibilità delle dichiarazioni della parte offesa, avendo gli stessi giudici di merito rilevato l'esistenza di contraddizioni nella versione dei fatti fornita dalla predetta parte offesa nelle varie sedi in cui è stata esaminata. Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione degli art. 600 bis c.p., 3 e 4 della L. n. 75/58. Si osserva sul punto che la disposizione del codice penale deve ritenersi circostanza aggravante della fattispecie criminosa prevista dalla legge in materia di prostituzione, ciò desumendosi dalla abrogazione dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 4, comma primo n. 2), della L. n. 75/58, nella parte in cui considerava circostanza aggravante il fatto commesso nei confronti di persona minore degli anni 21, disposta unitamente alla introduzione della più grave sanzione per il reato commesso in danno di persona minore degli anni diciotto. Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio in ordine al primo motivo di gravame che le sezioni unite di questa Corte (31.5.2000 n. 12,  riv. 216259) hanno definitivamente affermato, in aderenza ai principi interpretativi contenuti nella nota pronuncia della Corte Costituzionale in materia (sent. 19.1.1993 n. 10), che la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione per il giudizio integra una nullità generale di tipo intermedio, ai sensi degli art. 178 lett. c) e 180 c.p.p.. Nella stessa pronuncia si è, però, precisato che l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, di talché qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete.
L'accertamento della conoscenza della lingua italiana costituisce inoltre oggetto di una valutazione di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, allorché risulti adeguatamente motivata (sez. un. citata).
Orbene, nel caso in esame i giudici di merito hanno evidenziato, sulla base di rilievi adeguati ed esenti da vizi logici, che la Gabor conosce sufficientemente la lingua italiana, avendone dato prova nel corso dell'interrogatorio sostenuto con il giudice, come si è desunto dal fatto che, pur essendo stato nominato un interprete, presente, quest'ultimo non è mai intervenuto.
Detto accertamento di merito esclude che nel caso in esame possa ravvisarsi la violazione dedotta dalla ricorrente; violazione che non può essere certamente ravvisata per la asserita non conoscenza dei tecnicismi giuridici insiti nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto la doglianza è riferibile a forme di garanzia non previste in nessun caso dal codice di rito.
Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. La motivazione con la quale i giudici di merito hanno affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa è del tutto esente da vizi logici, essendosi osservato che le incongruenze rilevate in quanto dichiarato della Nastasa non afferiscono in nessun caso alla condotta di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione attribuita all'imputata, bensì a fatti propri della medesima parte offesa o a circostanze irrilevanti.
Peraltro, nella stessa motivazione è stata evidenziata la esistenza di puntuali riscontri alle dichiarazioni accusatorie, di talché la censura della ricorrente non considera neppure nella loro integralità le esaustive argomentazioni sulla base delle quali i giudici di merito sono pervenuti alle affermazioni di colpevolezza. È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
È stato già puntualmente rilevato nella sentenza impugnata che il bene giuridico tutelato dall'art. 600 bis c.p. è diverso da quello considerato dalla legge contro lo sfruttamento della prostituzione, trattandosi nel primo caso di delitto contro la persona e, quindi, di una fattispecie criminosa diretta a proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore, mentre la L. n. 75/58, tutela il buon costume e la pubblica moralità.
La fattispecie criminosa prevista dal codice penale, infatti, è stata introdotta dall'art. 2 della L. 3.8.1998 n. 269, in adesione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176/1991.
Deriva, pertanto, dalla diversa oggettività giuridica delle tutele cui sono finalizzate le normative esaminate la natura autonoma del reato di cui all'art. 600 bis c.p.p. rispetto alla previsione di analoghe fattispecie criminose disciplinate dalle legge in materia di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nel confronti di soggetti adulti.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, proprio l'abrogazione dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 4, primo comma n. 2, della L. n. 75/58, limitatamente ai fatti commessi in danno di persona considerata minore all'epoca in cui è entrata in vigore la legge Merlin, costituisce riscontro della natura autonoma della fattispecie criminosa introdotta dalla L. n. 269/98 rispetto alle previsioni della normativa sulla prostituzione, dovendosi ritenere che, in una diversa ipotesi, il legislatore avrebbe novellato direttamente tale normativa.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente __________al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002

 
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