658 Procurato allarme presso l`Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione
Massima della Cassazione
La violazione di cui al primo comma dell'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - è un reato di pericolo, ad integrare il quale è necessario e sufficiente che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone. Non è invece richiesto - contrariamente a quanto avviene per il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. - un attentato alla pubblica quiete od alla tranquillità della collettività |