Pena patteggiata ed esclusione da una gara di appalto
Il Consiglio di Stato, con sentenza n 349 del 31.01.06, ha stabilito il principio secondo cui non è legittimo che la stazione appaltante escluda automaticamente un concorrente dalla procedura di gara in sede di verifica dei requisiti di moralità professionale ex art. 75 dpr 554/99, ove risulti a carico del concorrente medesimo una sentenza patteggiata di cui all'art 444 c.p.p.. La stazione, infatti, è tenuta a procedere ad un equo apprezzamento della fattispecie, valutando in concreto l'incidenza della condanna sul piano dell'affidamento morale e professionale.
In altre parole, secondo i Giudici di Palazzo Spada, il fatto che non ci siano parametri fissi e predeterminati, la genericità della prescrizione normativa nonché la mancanza di apposita specificazione delle norme incriminatrici di parte speciale, comportano che le amministrazioni appaltanti abbiano un margine di apprezzamento assai ampio; l’importante è che esso sia sempre accompagnato da valida motivazione.
In quest’ottica la condanna, dunque, può divenire segno di scarsa moralità professionale solo qualora potrebbe incidere sul vincolo fiduciario che si instaurerebbe con la stipula del contratto. Ed è per questo che la stazione appaltante sarà tenuta ad un’attenta valutazione degli elementi che possono “incidere sulla fiducia contrattuale, quali, a titolo esemplificativo, l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive et simila”.