Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Reati
Contravvenzioni di polizia
Misure di sicurezza
Offese al pudore
Processo penale
Reati contro il patrimonio
Reati contro l'inviolabilità dei segreti
Reati contro l'onore
Reati contro l'ordine pubblico
Reati contro la fede pubblica
Reati contro la inviolabilità del domicilio
Reati contro la libertà morale
Reati contro la libertà personale
Reati contro la persona
Reati contro la personalità individuale
Struttura del reato
Tipi di reato
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Peculato

In tema di peculato dell'incaricato di pubblico servizio, ai fini della configurabilita' del reato, la "ragione del servizio" giustificatrice del possesso non e' da identificare solo in quella che rientra nella specifica competenza funzionale agente, ma si riferisce anche al possesso del danaro o della cosa mobile altrui derivante, oltre che da norme di regolamento, da prassi e consuetudini. Ne consegue che integra gli estremi del delitto la condotta dell'ausiliario socio-sanitario dell'a.s.l.- addetto a svolgere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un ospedale - che si appropri di alcune siringhe monouso, rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo rivestito, a prescindere dalla responsabilita' della formale custodia del materiale sanitario, di competenza del capo sala. ANNO/NUMERO 2001 27850 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 10/04/2001 1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA 2. Dott. GIOVANNI CASO " N. 585 3. Dott. NICOLA MILO rel. " REGISTRO GENERALE 4. Dott. GIOVANNI CONTI " N. 41644/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: La Torre Francesco, nato a S. Domenica di Ricadi (CZ) il 24/4/1951 avverso la sentenza 21/6/2000 della Corte d'Appello di Torino; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Milo; Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso; Il difensore avv. L. Petrullo non e' comparso. Fatto e Diritto La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 21/6/2000, confermava quella in data 27/4/'99 del Tribunale della stessa citta', che aveva dichiarato Francesco La Torre colpevole del delitto di cui all'art. 314 C.P. e, in concorso delle circostanze attenuanti di cui agli art. 62 bis, 62 n. 4 e 323 bis C.P., lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Al La Torre si era addebitato di essersi appropriato, nella qualita' di ausiliario socio-sanitario in servizio presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino (quindi incaricato di pubblico servizio), di circa venti siringhe monouso, di cui aveva la disponibilita' per ragioni di servizio (fatto verificatosi il 26/9/'97). Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 314 C.P., di cui non ricorrevano i presupposti di operativita', nonche' il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, affidata al contenuto della deposizione testimoniale di Musto Rosa, sulla cui attendibilita' ha avanzato riserve. Il ricorso e' privo di fondamento. Ed invero, la Corte di merito, seguendo un percorso argomentativo assolutamente adeguato e logico, ha ricostruito dettagliatamente i fatti, pervenendo alla conclusione che il La Torre, nella circostanza di cui e' processo, s'impossesso' di un certo numero di siringhe monouso di proprieta' dell'Ente ospedaliero e delle quali aveva la disponibilita' per ragione del servizio che prestava in seno all'Ente medesimo. A tale conclusione il giudice a quo e' giunto sulla base della disposizione testimoniale resa da Musto Rosa, caposala dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, la quale sorprese l'imputato nella flagranza dell'impossessamento, gli contesto' il fatto, ricevendone una sostanziale ammissione ("si stava curando il mal di schiena"), riscontro' direttamente l'ammanco delle siringhe dall'apposito contenitore. Ha apprezzato e valutato positivamente l'attendibilita' della testimone, e saltando elementi di fatto decisamente concludenti, che non possono essere messi in discussione in questa sede, ma devono rimanere prerogativa esclusiva della valutazione del giudice di merito (tempestiva segnalazione del fatto agli organi amministrativi, coerenza e specificita' della deposizione, assenza di intenti persecutori). Cio' posto, risulta documentalmente accertato (cfr. pgg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che il La Torre, all'epoca del fatto, rivestiva la qualifica di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari presso la A.S.L. n. 3 di Torino e, di fatto, prestava la propria attivita' di infermiere specializzato alle sale operatorie, con l'effetto che non puo' essere messa in dubbio la sua qualita' di incaricato di pubblico servizio. Proprio in ragione di tale qualita', il La torre aveva la disponibilita' del materiale sottratto, che rientrava nella dotazione del reparto presso cui lavorava, dotazione alla quale egli poteva, in virtu' del ruolo rivestito, liberamente accedere, a prescindere dalla responsabilita' formale della custodia, che faceva capo alla Musto. Il possesso qualificato dalla ragione di servizio, infatti, non e' solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale dell'incaricato del pubblico servizio; la ragione di servizio ha come unico riferimento un rapporto fondato, oltre che sulle norme regolamentari, anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, in forza delle quali al soggetto agente e' consentito, di fatto, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilita' materiale della cosa, cogliendo l'occasione offertagli dal pubblico servizio esercitato. L'essersi, quindi, l'imputato appropriato il materiale di cui aveva la disponibilita' per ragione del servizio svolto integra il reato contestatogli. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi' deciso in Roma, il 10 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2001
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009