In tema di peculato dell'incaricato di pubblico servizio, ai fini
della configurabilita' del reato, la "ragione del servizio"
giustificatrice del possesso non e' da identificare solo in quella
che rientra nella specifica competenza funzionale agente, ma si
riferisce anche al possesso del danaro o della cosa mobile altrui
derivante, oltre che da norme di regolamento, da prassi e
consuetudini. Ne consegue che integra gli estremi del delitto la
condotta dell'ausiliario socio-sanitario dell'a.s.l.- addetto a
svolgere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala
operatoria di un ospedale - che si appropri di alcune siringhe
monouso, rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed
alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo rivestito, a
prescindere dalla responsabilita' della formale custodia del
materiale sanitario, di competenza del capo sala.
ANNO/NUMERO 2001 27850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO " N. 585
3. Dott. NICOLA MILO rel. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI " N. 41644/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La Torre Francesco, nato a S. Domenica di Ricadi (CZ) il 24/4/1951
avverso la sentenza 21/6/2000 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.
Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadecola
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. L. Petrullo non e' comparso.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 21/6/2000, confermava
quella in data 27/4/'99 del Tribunale della stessa citta', che aveva
dichiarato Francesco La Torre colpevole del delitto di cui all'art.
314 C.P. e, in concorso delle circostanze attenuanti di cui agli art.
62 bis, 62 n. 4 e 323 bis C.P., lo aveva condannato alla pena di mesi
dieci e giorni venti di reclusione, oltre all'interdizione temporanea
dai pubblici uffici.
Al La Torre si era addebitato di essersi appropriato, nella
qualita' di ausiliario socio-sanitario in servizio presso l'Ospedale
Maria Vittoria di Torino (quindi incaricato di pubblico servizio), di
circa venti siringhe monouso, di cui aveva la disponibilita' per
ragioni di servizio (fatto verificatosi il 26/9/'97).
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio
difensore, l'imputato e ha lamentato erronea applicazione della legge
penale, con riferimento all'art. 314 C.P., di cui non ricorrevano i
presupposti di operativita', nonche' il vizio di motivazione in
ordine alla ricostruzione dei fatti, affidata al contenuto della
deposizione testimoniale di Musto Rosa, sulla cui attendibilita' ha
avanzato riserve.
Il ricorso e' privo di fondamento.
Ed invero, la Corte di merito, seguendo un percorso
argomentativo assolutamente adeguato e logico, ha ricostruito
dettagliatamente i fatti, pervenendo alla conclusione che il La
Torre, nella circostanza di cui e' processo, s'impossesso' di un
certo numero di siringhe monouso di proprieta' dell'Ente ospedaliero
e delle quali aveva la disponibilita' per ragione del servizio che
prestava in seno all'Ente medesimo.
A tale conclusione il giudice a quo e' giunto sulla base della
disposizione testimoniale resa da Musto Rosa, caposala dell'Ospedale
Maria Vittoria di Torino, la quale sorprese l'imputato nella
flagranza dell'impossessamento, gli contesto' il fatto, ricevendone
una sostanziale ammissione ("si stava curando il mal di schiena"),
riscontro' direttamente l'ammanco delle siringhe dall'apposito
contenitore. Ha apprezzato e valutato positivamente l'attendibilita'
della testimone, e saltando elementi di fatto decisamente
concludenti, che non possono essere messi in discussione in questa
sede, ma devono rimanere prerogativa esclusiva della valutazione del
giudice di merito (tempestiva segnalazione del fatto agli organi
amministrativi, coerenza e specificita' della deposizione, assenza di
intenti persecutori).
Cio' posto, risulta documentalmente accertato (cfr. pgg. 2 e 3
della sentenza impugnata) che il La Torre, all'epoca del fatto,
rivestiva la qualifica di ausiliario specializzato addetto ai servizi
socio-sanitari presso la A.S.L. n. 3 di Torino e, di fatto, prestava
la propria attivita' di infermiere specializzato alle sale
operatorie, con l'effetto che non puo' essere messa in dubbio la sua
qualita' di incaricato di pubblico servizio.
Proprio in ragione di tale qualita', il La torre aveva la
disponibilita' del materiale sottratto, che rientrava nella dotazione
del reparto presso cui lavorava, dotazione alla quale egli poteva, in
virtu' del ruolo rivestito, liberamente accedere, a prescindere dalla
responsabilita' formale della custodia, che faceva capo alla Musto.
Il possesso qualificato dalla ragione di servizio, infatti, non e'
solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale
dell'incaricato del pubblico servizio; la ragione di servizio ha come
unico riferimento un rapporto fondato, oltre che sulle norme
regolamentari, anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un
determinato ufficio, in forza delle quali al soggetto agente e'
consentito, di fatto, di inserirsi nel maneggio o nella
disponibilita' materiale della cosa, cogliendo l'occasione offertagli
dal pubblico servizio esercitato.
L'essersi, quindi, l'imputato appropriato il materiale di cui
aveva la disponibilita' per ragione del servizio svolto integra il
reato contestatogli.
Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2001
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