593 Omissione di soccorso
Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un`altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all`Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l`assistenza occorrente o di darne immediato avviso all`Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (c.p.582), la pena è aumentata (c.p.64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Massima della Cassazione
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell'arresto, dal momento che l'art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall'art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica).
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