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Omicidio preterintenzionale

            
 
 
Omicidio preterintenzionale 
Con la sentenza n.13673 del 8 marzo 2006, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della struttura dell’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale, con particolare riferimento alla sfera di dominio della volontà rispetto al più grave e non voluto evento della morte.
Considerato, quindi, che il meno grave reato di percosse o lesioni è senza dubbio attribuibile al soggetto agente a titolo di dolo permangono, invece, delle incertezze in merito all’inquadratura scientifica del titolo di responsabilità dell’evento più grave, individuato da dottrina e giurisprudenza a volte nella colpa,  altre nella responsabilità oggettiva.
E’ chiaro che la scelta tra l’una o l’altra soluzione ha delle notevoli conseguenze sul piano pratico, posto che, mentre nel primo caso l’agente risponderà solo di quegli effetti ulteriori della condotta, che di essa siano il risultato prevedibile ed evitabile nel secondo caso, invece, egli risponderà di tutti gli eventi ulteriori senza alcuna distinzione, per il solo fatto di trovarsi in rapporto di causalità materiale con la condotta tenuta.
Mentre i tradizionali orientamenti giurisprudenziali hanno sempre interpretato l’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale alla stregua di elemento a struttura composita, formata da dolo misto a colpa od a responsabilità oggettiva, il Collegio, con la sentenza in questione, opera un’inversione di tendenza affermando l’unicità dell’elemento psicologico, consistente nel dolo del delitto sussidiario di percosse e di lesioni, il quale, considerata l’omogeneità dell’evento morte rispetto a quello meno grave del delitto sussidiario, finisce con l’assorbire la prevedibilità dell’evento più grave.
Una volta esclusa la complessità dell’elemento psicologico nell’omicidio preterintenzionale, la Corte procede, quindi, a delineare i contorni della dimensione soggettiva della fattispecie, specificandone contenuto e portata. Ebbene, sul punto la Corte ritiene che l’elemento psicologico è dato soltanto dalla volontà di percuotere o provocare lesioni e ciò per il fatto che chi agisce con dolo di percosse o lesioni, per definizione può prevedere l’evento più grave della morte.
La Corte conclude che “quanto al delitto preterintenzionale, la disposizione dell’art. 43 assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato, per il quale i parametri di negligenza, imprudenza o imperizia, men che di inosservanza di norme sono assolutamente irrilevanti”.
E’ evidente come, così statuendo, i giudici non hanno fatto altro che affermare che è lo stesso legislatore, nel momento in cui delinea una fattispecie, a formulare un giudizio di prevedibilità dell’evento morte a fronte della commissione di atti volti a ledere la incolumità personale. Proprio questo implica la possibilità di addossare all’agente l’evento morte seguito alla commissione di atti volti a porre in essere percosse o lesioni, a prescindere dall’indagine sulla sussistenza della colpa.
 
 
 
 
 
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