589 Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici
Massima della Cassazione
L'AZIONE MEDIATA,PUR CONDIZIONANTE,CESSA DI ESSERE CAUSA,PER DEGRADARE IN SEMPLICE OCCASIONE,QUANDO L'EVENTO E PRODOTTO DAL SEMPLICE SOPRAVVENIRE DI UN AVVENIMENTO DA SOLO SUFFICIENTE A PRODURLO E ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALE ED ATIPICO. ( NELLA FATTISPECIE LA CORTE HA RITENUTO CHE LA SENTENZA DI CONDANNA, PER OMICIDIO COLPOSO IN SEGUITO AL CROLLO DI UNA COSTRUZIONE,DELL'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI,IL QUALE SI SIA FATTO SOSTITUIRE DA ALTRO INGEGNERE IDONEO,SIA VIZIATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SE NON HA ESAMINATO LA QUESTIONE SUL PUNTO SE LA MANCATA VIGILANZA DA PARTE DEL SOSTITUTO SULLA QUALITA E POSA IN OPERA DI TRAVI(CAUSA IMMEDIATA DEL CROLLO)FOSSE PREVEDIBILE DA PARTE DEL SOSTITUITO |