672 Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone
Massima della Cassazione
QUANDO VIENE DEDOTTO IN CITAZIONE UN REATO PIU GRAVE,NON SONO ESCLUSE,MA SONO VIRTUALMENTE COMPRESE NELL'IMPUTAZIONE ALTRESI LE IPOTESI DI REATI MENO GRAVI RICOLLEGABILI A QUELLA DEL REATO MAGGIORE. IN TALI SITUAZIONI,NON PUO PARLARSI DI MUTAMENTO DEL FATTO,E IL GIUDICE E LIBERO DI DARE A QUESTO LA DEFINIZIONE GIURIDICA CHE RITIENE PIU APPROPRIATA. NEL CASO DI CONTESTAZIONE DEL REATO DI INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO(ART 636 COD PEN),SE VIENE ESCLUSA LA VOLONTARIETA DELL'INTRODUZIONE O DELL'ABBANDONO,PUO PRONUNCIARSI CONDANNA PER INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI DOVUTA A COLPA,CHE RENDE CONFIGURABILE L'IPOTESI CONTRAVVENZIONALE DELL'OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI |