Sul disturbo e le molestie “col mezzo del telefono”
Con la recente sentenza 21273/2007, la Suprema Corte è tornata sull’interessante tema delle molestie arrecate “col mezzo del telefono”.
Già in altre pronunce era emerso l'orientamento di questa Corte.
Nel nostro ordinamento il comportamento di chi importuni o molesti le persone, col telefono o altro mezzo simile o, ancora, per strada, viene punito dall'art. 660 del Codice Penale.
Già in passato (non molto lontano), in un caso per altro analogo a quello di specie, la Suprema Corte, aveva confermato la condanna a 1.000 €. di multa ad una donna che aveva fatto una telefonata “muta” di pochi secondi alla rivale in amore, statuendo che “la telefonata, anche se muta, era idonea ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tale da ostacolare il suo lavoro per petulanza o altro biasimevole motivo”.
D’altro canto, alla stessa conclusione era giunta anche nel 2003, con la Sentenza n. 35554, in cui stabilì che “riattaccare il telefono senza parlare è comportamento molesto”.
Dello stesso parere e con decisione affine anche il Tribunale di Roma, che il 12 luglio del 2000 emise una sentenza in cui ritenne che: “la quotidiana effettuazione di numerose telefonate alla stessa utenza telefonica, ripetute per molti mesi, integra gli estremi di reato di cui all'art. 660 c.p.”, deliberando inoltre che “al destinatario delle telefonate spetta il risarcimento per danno morale”.
Diverso, invece, fu l’orientamento invece seguito nel 2001.
In quel caso alcune persone erano state svegliate durante la notte dallo squillo del telefono, ma non appena rispondevano l' altro/a riattaccava.
A detta della Suprema Corte, infatti quel comportamento non integrerebbe gli estremi della molestia, salvo che lo “scherzetto” non si ripeta con troppa insistenza.
Di contro, del tutto opposta è la sentenza n. 19718 della Prima Sezione del 24 marzo 2005.
In essa, infatti, i Giudici della suprema Corte affermano che “il reato di molestie telefoniche previsto dall'art. 660 c.p. non è reato abituale e, quindi, si consuma, ricorrendone gli estremi, anche con una sola azione (per esempio, con una sola telefonata molesta fatta per biasimevole motivo)”.
Le molestie telefoniche sono previste e regolate dall'ordinamento in quanto costituiscono il reato di cui all'art. 660 del Codice Penale, se fatte per petulanza o altro biasimevole motivo, con l'effetto di arrecare al destinatario disturbo.
Al fine di selezionare nell'ambito del disturbo le ipotesi di reato che costituiscono anche danno ingiusto, l'ordinamento introduce, quindi, dei “filtri” sotto il profilo del reato di cui all'art. 660 del Codice Penale, richiedendo un elemento ulteriore:l’elemento soggettivo costituito e rappresentato da “petulanza” o da un “biasimevole motivo”.
Da ciò conseguirebbe, sia per la giurisprudenza sia per la dottrina, che il reato di molestie telefoniche ricorrerebbe solo in quanto sussista anche l'elemento soggettivo del dolo, non escluso dall'esercizio del diritto.
Alla luce dei principi sin qui esposti, nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto colpevole del reato de quo l’imputata la quale aveva posto in essere, nei confronti di una sua conoscente, un comportamento volto ad importunarla più volte e ripetutamente nel tempo.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 30 maggio 2007, n. 21273