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Maltrattamento di animali

727 Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell`allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell`animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza (c.p.36) e la confisca (c.p.240) degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva (c.p.99) la condanna comporta l`interdizione dall`esercizio dell`attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo (c.p.30).
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione (c.p.35) per almeno tre mesi della licenza inerente l`attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l`interdizione (c.p.30) dall`esercizio dell`attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all`esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione (35) della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.



Sentenza n. 1247 del 1999

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 21/12/1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Aldo Grassi Consigliere N.3915
4. Dott. Francesco Novarese Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 26693/98
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto da ..........
avverso la sentenza emessa il 25 febbraio .... dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello;
Udita nella pubblica udienza del 21 dicembre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, con sentenza del 25 febbraio 1998, dichiarò ......colpevole del reato di cui all'art. 727 cod. pen., per avere quale responsabile di un allevamento, detenuto in condizioni incompatibili con la loro natura ventotto cavalli, mantenendoli in luoghi privi di adeguati ripari (soprattutto in inverno) ed in condizioni igieniche assolutamente precarie, lasciando loro patire la fame e la sete, e lo condannò alla pena di lire quattro milioni di ammenda, con la sospensione condizionale della pena.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) manifesta illogicità della motivazione. Osserva che contraddittoriamente il pretore ha prima ritenuto che il reato in questione fosse un reato di pericolo (essendo sufficiente la detenzione degli animali con modalità non conformi a quelle richieste dalla loro natura) e poi che fosse un reato di danno (essendo comunque necessario che tale detenzione abbia provocato una sofferenza). Inoltre, il pretore ritiene provate le sofferenze fisiche degli animali, ma non indica quali siano queste prove e queste sofferenze, sicché in realtà ha motivato come se si trattasse di un reato di pericolo, nonostante avesse precisato che la giurisprudenza di legittimità lo ritiene un reato di danno. b) mancanza di motivazione. Ricorda che prima del dibattimento aveva chiesto il patteggiamento ma che il pubblico ministero si era opposto non ritenendo congrua la pena richiesta. osserva quindi che il dissenso del pubblico ministero non era sufficientemente motivato e comunque che il pretore non si è minimamente pronunciato sulla istanza di patteggiamento dell'imputato, sul dissenso del pubblico ministero e sulla correttezza di tale dissenso. Manca inoltre la motivazione sulla determinazione della pena base sulla quale è stata operata la diminuzione per le attenuanti generiche. c) violazione di norme processuali sancite a pena di
inutilizzabilità ed in particolare dell'art. 194 cod. proc. pen. che prevede il divieto dei testimoni di esprimere apprezzamenti personali. Nella specie, le dichiarazioni del teste dott. Abbati, erano quasi totalmente inutilizzabili, perché. contenenti valutazioni ed apprezzamenti personali.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. Non sussiste, infatti, alcuna manifesta illogicità di motivazione in quanto il pretore ha sì preliminarmente rilevato che l'ipotesi prevista dall'art. 727 cod. pen. di detenzione dell'animale incompatibile con la sua natura è volta a prevenire la lesione del bene protetto e quindi a sanzionare condotte obiettivamente pericolose e che costituisce quindi un reato di pericolo, ma ha poi evidenziato che nella specie il reato è integrato anche alla luce dell'orientamento adottato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 601 del 29 gennaio 1997, imp. Dal Prà, secondo cui è necessario anche il requisito della causazione di sofferenze, intese come lesione della integrità fisica dell'animale, e ciò perché era in concreto risultato provato che dalla condotta posta in essere dall'imputato erano derivate chiare sofferenze fisiche per gli animali detenuti. Nè può ritenersi che il pretore abbia in realtà motivato come se si trattasse di un reato di pericolo sebbene avesse affermato che secondo la giurisprudenza di legittimità il reato è di danno. Infattì il pretore, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto sussistenti le prove delle sofferenze fisiche causate ai cavalli dal modo con il quale erano detenuti, rilevando che il teste dott. Abbati, medico veterinario, aveva dichiarato che gli animali erano detenuti all'aperto anche d'inverno, senza che il tipo di allevamento praticato potesse essere qualificato come brado, in quanto l'arca sulla quale le bestie erano lasciate in libertà non aveva una superficie sufficiente a consentire loro alimentarsi autonomamente e di ripararsi contro le avversità climatiche, sicché la mancanza di stalle o di ripari e l'alimentazione non sufficiente in inverno, e l'assenza di adeguato rifornimento di acqua in estate aveva determinato che alcuni animali erano stati rilevati come presentanti costantemente condizioni fisiologiche precarie (come emergeva della deposizione dei testi del pubblico ministero e dalle valutazioni espresse dalla commissione veterinaria militare). Inoltre era stato accertato che alcuni animali, poi morti, presentavano patologie di diversa natura e che nessuna profilassi era stata mai posta in atto, sicché tale condotta omissiva aveva determinato anch'essa sofferenze fisiche non necessarie per ritrarre dall'animale le utilità attese. Ritiene il collegio che sia infondato anche il secondo motivo. Infatti, quanto al dissenso espresso dal pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento formulata prima dell'apertura del dibattimento, risulta dal verbale di udienza che tale dissenso fu adeguatamente motivato, avendo il pubblico ministero dichiarato che si opponeva perché riteneva non congrua la pena richiesta. Quanto alla mancata motivazione nella sentenza impugnata circa la correttezza della contrarietà espressa dall'accusa alla richiesta di patteggiamento, ritiene il Collegio che l'obbligo del giudice di applicare comunque il patteggiamento al termine del dibattimento ovvero, in caso contrario, di spiegare nella motivazione della sentenza le ragioni del rigetto della richiesta di patteggiamento e di esprimere il suo convincimento sulla correttezza della contrarietà del pubblico ministero, sorge soltanto quando l'imputato, all'esito del dibattimento, riproponga la richiesta di patteggiamento e non anche quando debba invece ritenersi che l'imputato abbia rinunciato a tale richiesta, abbandonandola a seguito del dissenso espresso dal pubblico ministero prima dell'apertura del dibattimento. Pertanto, poiché nella specie l'imputato al termine del dibattimento non ripropose la richiesta di patteggiamento ma chiese l'assoluzione perché il fatto non sussiste, a parere del collegio non vi era alcun obbligo del pretore di motivare sulle ragioni di non accoglimento di una richiesta non più riproposta e quindi abbandonata e rinunciata.
Ritiene il Collegio che nemmeno sussista il vizio di motivazione circa la determinazione della pena base, in quanto il giudice del merito ha adeguatamente e congruamente motivato l'esercizio del suo potere discrezionale circa la determinazione della pena, rilevando che essa era stata nella specie stabilita tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare della ridotta gravità del danno.
È infine infondato anche il terzo motivo del ricorso. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale, che sia interrogata su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto per l'ovvia considerazione che il fatto stesso è stato percepito dalle persone in parola sotto quel particolare angolo visuale (Sez. II, 12 dicembre 1995, Vezzolo, m. 204.031; Sez. V, 23 ottobre 1990, Nagae, m. 185.896; Sez. III, 24 ottobre 1984, Meglioli, m. 167.888). Nella specie, appunto, il dott. Abbati era un teste particolarmente qualificato per la sua speciale preparazione professionale di medico veterinario, di modo che esattamente il pretore ha ritenuto che egli avesse riferito dei fatti caduti sotto la sua percezione alla luce delle sue cognizioni tecniche e non si fosse invece limitato ad esprimere sue valutazioni personali. In ogni modo, delle dichiarazioni del dott. Abbati la sentenza impugnata richiama il fatto di avere visitato più volte i cavalli trovandoli in condizioni fisiche variabili a seconda della stagione, il fatto che gli animali erano detenuti all'aperto in una area che aveva una superficie ridotta, non sufficiente a fare considerare l'allevamento come brado, e comunque sprovvista di ripari e di risorse alimentari; il fatto che nella stagione invernale l'alimentazione non era sufficiente (dato questo che peraltro il pretore ritiene emergere anche dalle fotografie prodotte); il fatto che d'estate mancava un adeguato rifornimento di acqua; il fatto che alcuni animali presentavano costantemente condizioni fisiologiche precarie (come peraltro emerso anche dalla deposizione di altri testi e dalla relazione della commissione veterinaria militare); il fatto che nel corso dei diversi controlli succedutisi nel 1996 non era risultata posta in essere alcuna profilassi in relazione alle patologie che gli animali presentavano. Si tratta, chiaramente, non già di valutazioni personali del teste ma di fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività e quindi da lui percepiti sotto il particolare angolo visuale proprio di un medico veterinario.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 1999

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