615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l`uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell`art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126); tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222).
Cassazione
L'INSTALLAZIONE DI UN RADIOTELEFONO CONTENENTE UNA MICROSPIA REALIZZA LA PREVISIONE DELITTUOSA DELL'ART. 617 BIS COD. PEN. (INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE O IMPEDIRE COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE) E NON QUELLA DI CUI ALL'ART. 615 BIS STESSO CODICE (INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA), POICHÉ TALE ATTIVITÀ È FINALIZZATA ALL'INTERCETTAZIONE TELEFONICA E NON È "UNO STRUMENTO DI RIPRESA SONORA" (QUALE PUÒ ESSERE UN MINIREGISTRATORE) DIRETTO A PROCACCIARE INDEBITAMENTE NOTIZIE ATTINENTI ALLA VITA PRIVATA
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