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Ingiuria

594 Ingiuria

Chiunque offende l`onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione (c.p.341-344).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni, se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) qualora l`offesa sia commessa in presenza di più persone (c.p.596-599).

Sentenza n. 12160 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO Presidente del 04/02/2002
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere N. 00153
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere N. 020454
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ......
avverso SENTENZA del 25/10/2000 TRIBUNALE di ... visti gli atti, la sentenza ed il procedimento,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza del Tribunale di Rimini, in data 25.10.2000, condannava .....alla pena di L. 1.000.000 di multa per il reato p. e p. dall'art. 594 c.p. per aver offeso l'onore di .....a mezzo di scritto (indirizzato ai sig.ri ......) contenente frasi irripetibili, laddove l'originaria imputazione riguardava il reato p. e p. dall'art. 595 c.p. (per aver offeso la reputazione della Biavati con scritto - contenente frasi irripetibili nei confronti della stessa - inviato a Bernardi Davide convivente dalla Biavati).
Aveva ritenuto, infatti, il concorso - con l'unico fatto - dei reati di diffamazione e ingiuria, assolvendo il Gaspari dal primo. Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Violazione artt. 15 e 81 c.p., dovendosi escludere il concorso di reati, sussistendo la sola ipotesi "speciale della diffamazione". 2) Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 594 c.p.
3) Inosservanza artt. 521, 522 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa e decisione.
4) Mancanza/illogicità di motivazione sulla responsabilità affermata senza tener conto di argomenti difensivi quanto alla riferibilità dello scritto anonimo all'imputato.
5)-6) Carenza di motivazione su provvisionale, generiche e sospensione della pena.
7) Mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il difensore ha poi depositato memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. Il terzo motivo va trattato con precedenza siccome attinente alla stessa regolarità della contestazione.
Il motivo non può essere condiviso, poiché l'imputazione fa esplicito riferimento al contenuto della querela 28.8.1995, in cui si afferma espressamente che la lettera anonima era indirizzata alla Baviati ed al suo compagno (.......) anche se consegnata a quest'ultimo.
La particolarità della fattispecie involgeva, pertanto, anche l'imputazione ex art. 594 co. 2 c.p. che prevede l'ingiuria a mezzo di comunicazione scritta "indirizzata" alla p.o.
L'imputato è stato posto in condizioni di difendersi dal fatto nella sua completezza; pertanto non sussiste la nullità ex art. 522 c.p.p. in relazione a violazione delle disposizioni sulla contestazione. Quanto ai primi due motivi, non può escludersi, in linea di massima il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda gli elementi costitutivi delle distinte norme incriminatrici.
Invero, l'argomentazione in ordine alla specificità degli elementi caratterizzanti i due reati (presenza o meno della persona offesa), sicché la diffamazione escluderebbe l'ingiuria, viene superata proprio nel casi in cui l'offesa è arrecata a mezzo di uno scritto. L'art. 594 co. 2 c.p. equipara, infatti, la "presenza" della persona offesa alla "comunicazione" con scritto "diretto" (cioè "indirizzato") alla stessa.
Del pari la diffamazione (art. 595 c.p.) avviene con "comunicazione" che può assumere forma orale (in presenza di terzi ed in assenza della p.o.) o scritta purché rivolta a persone diverse dalla p.o. Se, pertanto, la comunicazione orale implica necessariamente presenza o assenza della persona offesa, sicché la diffamazione non può coesistere - in tale caso - con l'ingiuria, è configurabile invece il concorso dei due reati proprio allorché l'offesa è indirizzata al terzo estraneo ma anche alla persona interessata. Il doppio "indirizzo" sulla busta contenente lo scritto offensivo realizza allora una duplicità di azioni, coincidenti quanto all'offesa in sè, ma difformi nell'elemento caratterizzante, sicché deve parlarsi non di concorso formale bensì, reale, sempre che lo scritto possa - quanto alla diffamazione - essere concretamente letto da più di una persona estranea.
L'impugnata sentenza, pertanto, ha correttamente assolto dalla diffamazione, in mancanza di prova che le parole offensive fossero venute a conoscenza da una pluralità di persone diverse dalla ........ (e non dal solo ....., cui la lettera era stata "coindirizzata").
Altrettanto esatta appare la configurazione dell'ingiuria, in relazione al contestuale indirizzo alla diretta interessata ........
Il quarto motivo, attinente all'attribuibilità dello scritto all'imputato, configura la censura di merito sotto il profilo di alternativa valutazione di risultane tecniche - non consentita in questa sede - a fronte di una trama argomentativa coerente nella sua logicità.
Il ricorso sulla provvisionale è inammissibile, nella misura in cui ogni questione sul "quantum debeatur" va affrontata dinanzi al giudice civile.
Dal verbale di udienza non risulta alcuna richiesta in ordine a riconoscimento di generiche e sospensione condizionale della pena; il giudice di merito non era tenuto a motivare la mancata applicazione. La misura della sanzione risulta supportata da una breve ma coerente motivazione, facente perno su specifici criteri conformi al dettato ex art. 133 c.p.
Per concludere il ricorso va rigettato nella sua globalità. P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002

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