Art.712 C.P. Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda non inferiore a lire 20.000 (c.p.648).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Sentenza n. 10456 del 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 24/09/98
1. Dott. Luigi VAROLA Consigliere SENTENZA
2. " Walter CELENTANO Consigliere N.903
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N.14004/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
........
avverso
la sentenza della Corte di Appello di Bari del 20.2.1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
OSSERVA
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna, come in atti, inflitta dal Pretore di Trani/Andria in data 22.3.1997, a ......per il reato di incauto acquisto (art.712c.p.) di un'autovettura, della quale è stata ordinata la confisca.
Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione con due motivi.
Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto.
Al riguardo è bene premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente puntualizzato che il travisamento del fatto, quale vizio valutabile in sede di legittimità, deve essere inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) c.p.p.
Occorre, pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al giudice della fase precedente dell'impugnazione degli elementi, dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (S.U.. 6402/97, Dessimone, rv.207945)
Nel caso di specie dalla lettura delle sentenze dei due gradi di merito, conformi sul punto, si evince che elemento determinante per il convincimento di colpevolezza è stato il fatto che il numero di matricola del motore dell'autoveicolo acquistato dall'..... si presentava abraso e non consentiva "l'accoppiamento telaio-motore", mentre secondaria è la notazione delle "anomalie ed avvallamenti" del numero del telaio.
Ciò posto, va affermato che nella contravvenzione di incauto acquisto l'elemento psicologico consiste in un comportamento colposo, che precede lo stesso acquisto, e si sostanzia nel mancato accertamento della legittima provenienza del bene. Il sospetto sulla illecita derivazione dell'oggetto deve desumersi da una delle tre circostanze specificamente enucleate dall'art.712 c.p. 1) qualità della cosa; 2) condizione di chi la offre; 3) entità del prezzo. Nel caso di specie, l'indagine del giudice di merito si è correttamente appuntata su una delle suddette circostanze: la qualità della cosa, che mostrava un'alterazione (palese manomissione del numero del motore), individuabile con normale diligenza da chi acquista un'autovettura usata (ma costosa), sia pure da un concessionario, il quale non può dare, solo per la sua veste, un'affidabilità assoluta, come vorrebbe il ricorrente. Con altrettale correttezza il giudice di merito ha sottolineato che l'imputato è venuto meno al suo onere, di facile adempimento, di indicare l'entità del prezzo pagato, al fine di fornire uno degli altri parametri di giudizio.
In presenza, quindi, di una motivazione corretta sotto il profilo logico-giuridico, non v'è spazio per censure in sede di legittimità. Va solo rilevato che nel corpo della motivazione la Corte territoriale indica il reato come "ricettazione", mentre si tratta della contravvenzione di cui all'art.712 c.p., come risulta da tutti gli atti e dal tipo di pena applicato (arresto); l'evidente errore materiale non ha pratica rilevanza.
Se il primo motivo si rivela infondato, merita, invece accoglimento, nei sensi di seguito specificati, il secondo, che contesta la legittimità della disposta confisca del veicolo, quanto meno per la parte che non attiene al motore.
Sul punto il Pretore ha così motivato: "Va disposta la confisca di quanto in sequestro vertendosi in tema di confisca obbligatoria";
mentre la Corte di Appello ha ritenuto di dover confermare la misura, nella considerazione che "l'abrasione della matricola del motore e le manomissioni del numero, del telaio rendono sufficientemente certa l'illecita provenienza del mezzo".
I giudici di merito hanno errato nell'applicazione dell'art. 240 c.p., non essendo configurabile nella specie una ipotesi di confisca obbligatoria.
È noto che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell'espropriazione da parte dello Stato di beni collegati in vario modo con un reato.
La confisca obbligatoria colpisce soltanto due categorie di cose : 1) quelle che costituiscono il prezzo del reato; 2) quelle che hanno un contenuto illecito intrinseco e non emendabile, tale da costituire reato un qualunque collegamento bene-persona (fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione). Nel caso di specie l'autovettura, incautamente acquistata, costituiva il profitto e non il prezzo del reato, dovendosi intendere con quest'ultima espressione il compenso dato per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato. Neppure si tratta di illiceità intrinseca, poiché il veicolo al quale siano state apportate manomissioni del numero del telaio o del motore può essere sottoposto alla regolarizzazione amministrativa che rimuove il segnale esteriore della contraffazione (v. art.74 Cod.Str.; cfr.Cass. sez.II, sent.4314/97, Bevilacqua). Sulla base di quanto sopra esposto il caso di specie configura un'ipotesi di confisca facoltativa ed è quindi necessaria una valutazione di merito, non rientrante nei poteri del giudice di legittimità, con la quale il giudice dia ragione dell'esercizio del suo potere discrezionale (non è tanto rilevante che il solo motore ed eventualmente il telaio siano alterati, data la possibile regolarizzazione, bensi il rapporto veicolo-reato, come si dirà tra breve).
La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero ne costituiscono il prodotto o il profitto (art.240, comma 1, c.p.) è una misura facoltativa che mira a prevenire la consumazione di futuri reati, escludendo dalla disponibilità del reo cose che potrebbero fomentare la commissione di nuovi illeciti penali; sì che il giudice di merito, nel disporla, deve valutare il collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto e il reato e la possibilità futura del ripetersi di un altro reato. Sotto questo profilo e limitatamente alla statuizione sulla confisca del bene, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello. Il giudice del rinvio terrà conto della natura facoltativa della confisca e motiverà la sue determinazioni al riguardo, sulla base dei principi ora enunciati.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al provvedimento di confisca, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Bari per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998