Impedimento dell'imputato e certificato medico
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 27 settembre 2005, hanno statuito che, ai fini della dichiarazione di contumacia, nel trascurare un certificato medico il giudice deve riferirsi alla natura dell'infermità, apprezzandone l’effettivo carattere impeditivo.
Conseguentemente, il giudice potrà addivenire ad un giudizio negativo sull'assoluta impossibilità a comparire esclusivamente disattendendo, dopo aver adeguatamente vagliato il referto, la rilevanza del male dell'imputato non comparso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 27-09-2005 / 11-10-2005, n. 36635
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di_ in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di seicento cinquantadue videocassette contraffatte e prive del contrassegno SIAE. Ricorre per cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello, celebrato nella sua contumacia nonostante l'assoluto impedimento tempestivamente dedotto (stato febbrile con temperatura superiore ai 39 gradi).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della leggepenale, lamentando di essere stato condannato per un fatto, la detenzione per la vendita, non previsto come reato dall'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 che punisce solo la vendita, e senza accertare l'effettivo contenuto delle registrazioni. Aggiunge che è stato illegittimamente ritenuto il concorso con il delitto di ricettazione, rispetto al quale è speciale la fattispecie di tutela del diritto d'autore; e senza comunque accertare se le videocassette provenissero effettivamente da terzi contraffattori o non fossero state da lui stesso contraffatte.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sull'effettiva destinazione alla vendita delle videocassette sequestrate.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente, essendo deltutto priva di plausibilità l'affermazione che non costituisca impedimento assoluto a comparire uno stato febbrile con temperatura superiore ai 39 gradi.
La corte d'appello ha fondato la sua decisione su due argomenti: "il certificato attiene al giorno precedente all'udienza per cui con i normali presidi terapeutici il grado febbrile può essere efficacemente ridotto, soprattutto in relazione a una generica diagnosi di influenza"; non è indicato nel certificato "il domicilio presso il quale l'imputato è stato sottoposto a visita, il che impedisce un'efficace e tempestiva verifica". Ma si tratta di argomenti palesemente pretestuosi: perchè certamente i normali presidi terapeutici possono ridurre, ma non sempre effettivamente riducono la temperatura corporea in ventiquattro ore; perchè in mancanza di indicazioni contrarie la visita di controllo andava disposta al domicilio dell'imputato.
In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato (Cass., sez. 2^, 5 marzo 2004, Valentini, m. 228637, che ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando l'imputato affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39,1, in quanto la Corte d'appello aveva escluso l'assoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata l'impossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto con antipiretici); analogamente Cass.,sez. 6^, 17 marzo 2004, Marfurt, m. 228475, con riferimento a un caso in cui il certificato medico attestava uno stato di "iperpiressia", ossia la condizione in cui la temperatura corporea è molto elevata, ed indicava un giudizio prognostico sulla durata dell'impedimento)".
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005.