Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Reati
Contravvenzioni di polizia
Misure di sicurezza
Offese al pudore
Processo penale
Reati contro il patrimonio
Reati contro l'inviolabilità dei segreti
Reati contro l'onore
Reati contro l'ordine pubblico
Reati contro la fede pubblica
Reati contro la inviolabilità del domicilio
Reati contro la libertà morale
Reati contro la libertà personale
Reati contro la persona
Reati contro la personalità individuale
Struttura del reato
Tipi di reato
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Frodi alimentari e sanzioni amministrative

        
 
 
Frodi alimentari e  sanzioni amministrative
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006, ha ritenuto che le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, rientrano nella competenza generale del giudice di pace e non, invece, in quella del tribunale.
A detta della Corte, infatti, le indicate fattispecie non rientrano nella categoria di cui all'art. 22 bis, lett. e) della legge n. 689 del 1981, relativa all'applicazione di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla "igiene degli alimenti e delle bevande", e ciò perché la citata disposizione deve essere interpretata restrittivamente senza, peraltro, poterla estendere oltre l'ambito applicativo di riferimento, integrando la stessa un’eccezione alla regola generale della competenza del giudice di pace.
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE II CIVILE
 
Sentenza 22 marzo 2006, n. 6321
 
 
Svolgimento del processo
 
Il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 15/11/2002, ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare sulla opposizione proposta da ----. avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 2002/53 dell'01/07/2002, con la quale l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Ufficio di Catania, ha ingiunto al predetto di pagare la complessiva somma di Euro 779,53 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della disposizione di cui alla L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 12, per non avere presentato la dichiarazione di produzione vitivinicola per la campagna XXX al competente Comune di YYYY.
 
Ha ritenuto il Giudice anzidetto che, vertendo la controversia in oggetto in materia di frodi alimentari, la sua cognizione fosse riservata a questo Tribunale ai sensi e per gli effetti della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lettera e) "sub igiene degli alimenti e delle bevande" (così testualmente l'ordinanza).
 
Con ricorso depositato il 13/01/2004 e notificato alla controparte in data 03/03/2003, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, _________ riassumeva la causa davanti al Tribunale.
 
Instauratosi il contraddittorio, il resistente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale, adducendo che l'illecito in esame non rientrava tra quelli attribuiti alla cognizione di detto Giudice dal citato art. 22 bis, comma 2 e 3.
 
Ha ritenuto il Tribunale che il Giudice di Pace ha erroneamente affermato la competenza del Tribunale in quanto la materia oggetto del contendere concerne l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, e segnatamente per la pretesa violazione dell'obbligo, da parte dell'opponente, di effettuare la dichiarazione di produzione di prodotti vitivinicoli prescritta dal D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4, comma 12 (convertito in Legge con modificazioni dalla L. 4 novembre 1987, n. 460, art. 1, comma 1).
 
Ad avviso del Tribunale la controversia presente, avuto riguardo al suo oggetto specifico come sopra precisato, non può a rigore sussumersi nella categoria di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. e), concernente l'applicazione di sanzioni per violazione della normativa relativa alla "igiene degli alimenti e delle bevande", in guanto è evidente la diversità sostanziale tra la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche ai fini del controllo degli aiuti comunitari ad essa relativi (oggetto del presente giudizio), e quella concernente specificamente l'ambito della "igiene" alimentare e delle bevande, riservata in via esclusiva alla cognizione del Tribunale in deroga alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 22 bis più volte citato, che attribuisce in via generale al Giudice di Pace la cognizione dell'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.
 
La disposizione di cui alla lett. e) sopra richiamata, in quanto costituisce eccezione alla regola generale del comma 1, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di essere estesa oltre l'ambito applicativo di riferimento (quello cioè concernente l'igiene degli alimenti e delle bevande).
 
Va esclusa peraltro, nella specie, la competenza del Tribunale anche in base al criterio del valore dell'art. 22 bis cit., ex comma 3, in quanto la violazione per la quale è stata emessa l'opposizione, non prevede una sanzione che non supera nel massimo l'importo di Euro 15,493 (comma 3 cit. lett. a)); nè la sanzione applicata in concreto è superiore a detta cifra (comma 3 cit. lett. b)); nè è stata irrogata nella specie sanzione di natura diversa da quella pecuniaria (comma 3 cit. lett. e)).
 
In base a detta motivazione il G.U. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza per materia davanti a questa Corte.
 
Il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
 
Motivi della decisione
 
Ritiene questa Corte di condividere le ragioni espresse dal Tribunale con particolare riguardo all'esigenza di stretta interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. e) in quanto esso configura eccezione alla regola generale di cui al comma 1; in conformità delle richieste della Procura Generale di questa Corte.
 
Deve pertanto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 febbraio 2005.
 
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006.
 
 
 
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009