Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Reati
Contravvenzioni di polizia
Misure di sicurezza
Offese al pudore
Processo penale
Reati contro il patrimonio
Reati contro l'inviolabilità dei segreti
Reati contro l'onore
Reati contro l'ordine pubblico
Reati contro la fede pubblica
Reati contro la inviolabilità del domicilio
Reati contro la libertà morale
Reati contro la libertà personale
Reati contro la persona
Reati contro la personalità individuale
Struttura del reato
Tipi di reato
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Falsità ideologica del medico

            

 
 
Falsità ideologica del medico 
 
L’art. 479 c.p. nel prevedere il delitto di falsità ideologica in atti non considera espressamente un’ipotesi che, invece, sembra essere all’ordine del giorno nella prassi dei medici: l’omissione di fatti clinici nella cartella medica.
In considerazione di ciò, la Cassazione Penale, per evitare che simili comportamenti rimangano impuniti, con la sentenza n.22694 ha precisato che essi ricadono certamente nell’ambito di applicazione dell’art. 479 cit. dovendosi considerare il medico (di un ospedale pubblico) che redige una cartella medica, un pubblico ufficiale e, conseguentemente, la cartella medesima, un atto pubblico , sicchè i fatti devono esservi annotati conformemente al loro verificarsi.
 
Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 22694 del 16 giugno 2005
SENTENZA
.
OSSERVA
_., sanitario presso l'ospedale _ di ______, è stato ritenuto colpevole di falso ideologico in atto pubblico per avere effettuato un intervento di amniocentesi descrivendolo nella cartella clinica come "Amniocentesi T.A. ecoguidata: si estraggono 15 ml di L.A. limpidi", mentre aveva effettuato un primo prelievo, risultato nettamente ematico, del quale non veniva fatta alcuna menzione.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, confermativa di quella di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo omissione o comunque manifesta illogicità della motivazione.
Dalla sua illustrazione si evince che, con l'atto di impugnazione, si imputa al giudice di appello di non aver fornito adeguata risposta:
a) alla deduzione difensiva con la quale si era evidenziata l'irrilevanza dell'annotazione del primo prelievo ematico durante l'operazione di amniocentesi, non solo per l'inutilità ai fini dell'indagine genetica, ma anche perché - come risultava dalla perizia in atti - il prelievo non aveva comportato l'aumento di rischi connessi all'operazione e, tanto meno, la morte del feto; e quindi la non configurabilità del contestato reato ex art. 479 c.p. per innocuità e irrilevanza del dato non annotato;
b) e neppure al subordinato motivo d'appello, attinente alla sussistenza dell'elemento soggettivo, col quale si rappresentava che l'imputato versava in errore circa la pretesa, effettiva rilevanza clinica del primo prelievo ematico, come era desumibile dalla prassi, consolidata in quel reparto ospedaliero, di non procedere all'annotazione dell'eventuale primo prelievo di contenuto meramente ematico durante la amniocentesi: doglianza superata dapprima con la sbrigativa osservazione che la ricorrenza di una prassi siffatta non poteva scagionare un operatore particolarmente qualificato, come il dr._e poi con la negazione dell'effettiva ricorrenza d'una prassi del genere, cui si perviene, forzando peraltro le dichiarazioni dei testi in chiave negativa, con un iter argomentativo assolutamente carente.
Il ricorso è infondato.
Non merita adesione il primo profilo di doglianza.
Il silenzio mantenuto sopra una determinata realtà concomitante al fatto regolarmente attestato integra una reticenza non perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 479 c.p. solo quando attraverso il silenzio medesimo si dia luogo ad una dichiarazione incompleta, come tale non incidente sull'esistenza del documento e non lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.
Ma nella fattispecie non si è in presenza di una dichiarazione semplicemente incompleta.
Occorre ricordare che la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario dell'intervento medico e dei relativi fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono essere annotati conformemente al loro verificarsi.
Ora, nel caso di amniocentesi, intervento particolarmente delicato a ragione dei rischi connessi, dato clinico rilevante è anche quello costituito da un prelievo ematico, che, pur se ininfluente ai fini dell'indagine genetica, cui l'intervento mira, acquista indubbia valenza alla luce delle conseguenze che ne possono derivare: correttamente osserva la corte bresciana che il trauma fetale 'da puntura', anche se ritenuta evenienza molto rara "da quando la procedura di amniocentesi è guidata dall'ecografia", è pur sempre possibile.
Ne consegue che la sua annotazione sulla cartella clinica non è da considerarsi affatto ultronea nell'economia dell'atto.
Invano pertanto si insiste sulla tesi della innocuità del falso da parte ricorrente, che peraltro confonde tale concetto - a ciò indotta anche da un non pertinente passaggio motivazionale della impugnata decisione - con la innocuità del primo prelievo ematico accertata in sede peritale nell'ambito delle indagini sulle cause del decesso del feto conseguito alla amniocentesi de qua.
Deve essere disattesa anche la seconda ragione di censura.
Quanto all'elemento psicologico del reato in esame, punito a titolo di dolo generico, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che ai fini del dolo generico nei reati di falso è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza o per errore, cagionato da una prassi o per rimediare ad un precedente errore (v. per tutte, Sez. V, 17 novembre 1998, Marino).
E a tali ineccepibili principi si sono ispirati, nella specie, i giudici del merito, che, peraltro, come riporta lo stesso ricorrente, hanno anche escluso che sia rimasta accertata la sussistenza di una prassi, quale quella invocata. E su questo specifico punto, le critiche svolte in ricorso si palesano inammissibili, in quanto attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle risultanze di causa, tra le quali il dato - a carattere decisivo, ma ignorato dall'impugnante - ricavato da una cartella clinica relativa ad altra paziente sottoposta nel medesimo ospedale ad amniocentesi, nella quale il primo prelievo ematico risultava trascritto.
Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2005


 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009