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Emissione assegni senza autorizzazione

            

 
 
Emissione assegni senza autorizzazione
 
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19040 del 29 settembre 2005, ha stabilito che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti disciplinato dall’art. 8-bis della legge 386/1990 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"), l'autorità amministrativa non ha l’obbligo di sentire l'interessato.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'art. 8-bis cit. è chiaramente una disposizione di carattere speciale che deroga pertanto alla disciplina generale di cui all'art. 18 della l. 689/1981.
Il non aver previsto l'obbligo procedimentale dato dall'audizione dell'interessato che ne abbia fatto espressa richiesta è spiegabile per il fatto che nella procedura sanzionatoria delle infrazioni previste dalla l. 386/1990 la prova è documentale, per cui l'interessato può comunque tutelare il suo diritto di difesa, mediante la presentazione di documenti e scritti difensivi.
 
Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 29 settembre 2005, n. 19040
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
__________. si oppose all'ordinanza con cui il prefetto di Forlì-Cesena gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 4.100.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere emesso un assegno bancario senza autorizzazione della banca trassata. Sostenne l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione era inammissibile poiché emanata senza la di lui previa audizione, nonostante ne avesse fatto richiesta.
 
La prefettura replicò che l'art. 8-bis della l. 15 dicembre 1990, n. 386, non riconosce al trasgressore il diritto di essere sentito.
 
L'adito Giudice di pace accolse il ricorso rilevando che, ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981, l'interessato ha facoltà di essere sentito prima della emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e che tale facoltà il D.B. aveva chiesto di esercitare nello scritto difensivo inviato al prefetto. Non era condivisibile la tesi secondo cui per l'art. 8-bis della l. 386/1990, prevedendo la facoltà di depositare scritti difensivi, non sarebbe necessaria l'audizione dell'interessato, atteso il rinvio operato dalla norma alle disposizioni della l. 689/1981, tra le quali l'art. 18, pienamente applicabile e compatibile con la procedura in questione.
 
Di tale sentenza il ministero degli Interni e il prefetto di Forlì-Cesena hanno chiEsto la cassazione in base a un unico motivo, cui resiste, con controricorso, F.D.B.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, le amministrazioni ricorrenti denunziano violazione degli artt. 18 della l. 689/1981 e 8-bis della l. 386/1990. Deducono che quest'ultimo articolo, in tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti nella ridetta legge e quindi anche per l'emissione di assegni senza autorizzazione, non prevede l'audizione del trasgressore. In quanto norma speciale prevale sull'art. 18 l. 689/1981 e, del resto, la mancata previsione dell'audizione dell'interessato si spiega con il fatto che nella procedura sanzionatoria delle infrazioni previste dalla l. 386/1990 la prova è essenzialmente documentale, sicché l'interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa, presentando scritti difensivi e documenti (come pacificamente avvenuto nella specie). La contraria opinione indurrebbe un inutile aggravio della procedura amministrativa, contrastante con i principi costituzionali in materia di azione della P.A. Erroneamente, poi, il Giudice di pace ha ritenuto invalida l'ordinanza, in quanto l'art. 18 l. 689/1981 non prevede una simile conseguenza in caso di mancata audizione del trasgressore.
 
Il ricorso è fondato.
 
Va anzitutto rilevato che l'art. 8-bis della l. 386/1990, aggiunto dall'art. 33 d.lgs. 507/1999, per la specificità della disciplina del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, integra all'evidenza una disposizione di carattere speciale, che trova giustificazione nella peculiarità delle infrazioni amministrative sanzionate, e deroga pertanto alla disciplina generale rappresentata dall'art. 18 della l. 689/1981.
 
Si osserva, in secondo luogo, che il richiamo contenuto nell'art. 8-bis alle disposIzioni delle sezioni 1 e 2 del capo 1 della l. 689/1981 e successive modificazioni opera "per quanto non previsto dal presente articolo". Di contro, l'iter procedimentale per l'applicazione della sanzione amministrativa è dettagliatamente regolamentato dalla norma in questione. La relativa, particolare disciplina è di per sé autonoma e compiuta e, come tale, non necessita di eterointegrazioni. Manca, quindi, in radice la condizione (assenza di previsione) cui la norma subordina l'applicazione delle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 689/1981 e successive modificazioni".
 
In terzo luogo, come bene osserva l'avvocatura erariale, la mancata previsione, nell'art. 8-bis, dell'obbligo procedimentale costituito dall'audizione dell'interessato che ne abbia avanzato espressa richiesta si spiega con il fatto che nella procedura sanzionatoria delle infrazioni previste dalla l. 386/1990 la prova è essenzialmente documentale, sicché l'interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa, mediante la presentazione di documenti e scritti difensivi. In altri termini, in dette procedure l'audizione dell'interessato non sarebbe finalizzata a rendere più agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, né a tutelare in quest'ultimo ambito il diritto di difesa dell'interessato medesimo anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni.
 
Devesi, pertanto, affermare il principio secondo cui in tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti nella l. 386/1990, disciplinato dall'art. 8-bis stessa legge, l'autorità amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l'interessato.
 
La sentenza impUgnata che si fonda sul contrario principio va pertanto cassata.
 
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta dal D.B. avverso l'ordinanza-ingiunzione emanata a suo carico dal prefetto di Forlì-CeSena in data 20 marzo 2001.
 
La novità della questione costituisce di per sé giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e compensa le spese dell'intero giudizio.
 
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