Sull'incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo
La Cassazione penale, con la sentenza n. 16666 del 2 maggio 2007, ha confermato un principio molto spesso messo in discussione, ancorché da tempo consolidato e reiterato: quello della incompatibilità fra dolo eventuale e tentativo.
In realtà, già con la sentenza n. 385/99, la Sez. I aveva abbracciato questo orientamento, individuando i caratteri essenziali delle due tipologie di dolo in questione.
1. Da un lato, il dolo alternativo, sottospecie del dolo diretto, si configurerebbe ove l'agente si rappresenta e voglia raggiungere indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria.
In tal caso, pertanto, l'agente deve poter prevedere entrambi gli eventi consequenziali alla condotta già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato.
Proprio la scelta sostanzialmente equipollente che l'agente opera fra due fatti che egli si rappresenta preventivamente ed accetta in alternativa storica tra loro, quale diretta conseguenza del proprio comportamento, è, quind, l’elemento qualificante del dolo alternativo.
2. Dall'altro lato, invece, si pone, il dolo eventuale che ricorre allorquando l'agente, ponendo in essere una condotta finalizzata ad altri scopi, si configuri la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta principale e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla.
In questa ipotesi, quindi, l’univocità dell'azione è del tutto assente laddove, invece, essa è carattere esclusivo e caratterizzante in modo preponderante il dolo diretto configurandosi, inoltre, come elemento che giustifica la sua armonizzazione con il tentativo.
Ed invero, deve notarsi che – in relazione al dolo diretto/alternativo – l'agente sin dall’inizio può prospettarsi [accetandole in nuce] conseguenze tra loro equipollenti, così dimostrando, in pratica di volerle entrambe senza che vi sia una scelta precisa ed univoca. Di contro, per la sussitenza del dolo eventuale è necessario dimostrare il perseguimento di un fine del tutto principale, la percezione di un evento-possibilità differente da quello originariamente perseguito e frutto di una distorsione dell'originaria direzione dell'atto [che può derivare da varie concause], nonché l'accettazione di tale eventualità.
Nella sentenza in commento, la Corte ritiene che il problema imponga un'indagine eminentemente psicologica, da svolgersi anche con la verifica di comportamenti pregressi dei protagonisti, che si pongano come indici rivelatori di precise volontà.
La decodificazione dell'elemento psicologico, inoltre, può avvenire anche attraverso una attenta verifica dell'iter comportamentale dell'agente nel corso dell'atto illecito.
Così, per esempio, nell’ambito del tentativo di omicidio, possono ritenersi paradigmi di assoluto pregio ai fini che si perseguono elementi quali la tipologia dell'arma usata, il tramite ed il numero dei colpi esplosi od inferti (a seconda che si tratti di arma da fuoco od arma bianca), la zona del corpo attinta dagli stessi.
Una conferma della sostenuta indefettibilità della verifica riguardante l'elemento psicologico che sottende alla condotta è, d’altro canto, ravvisabile anche in una pronunzia di merito (Trib. Salerno, 03-02-2000) in cui si afferma che: “Ove la volontà sia diretta in modo non equivoco non a uccidere ma a sfregiare la vittima, sopravvissuta all'aggressione, stante l'incompatibilità del dolo eventuale col tentativo, l'imputazione di tentato omicidio a carico di chi abbia inferto molteplici coltellate non profonde nè in parti vitali, ma in viso, va derubricata in quella di lesioni gravissime; con la circostanza aggravante dei futili motivi, se moralmente susciti riprovazione la sproporzione tra lo stimolo per l'azione delittuosa e il risultato dell'azione stessa”.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 2 maggio 2007, n. 16666