In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
(art. 659 cod. pen.), perche' sussista il reato non occorre che i
rumori o le segnalazioni acustiche siano poste in essere per
"petulanza, capriccio o altri biasimevoli motivi", in quanto tali
requisiti sono estranei allo schema legale in esame e attengono al
diverso reato delle molestie o disturbo alle persone, previsto
dall'art. 660 cod. pen. (In applicazione di tale principio la Corte
ha confermato, sul punto, la decisione del giudice di merito che
aveva condannato l'imputata la quale, dovendo uscire da un'area di
parcheggio ed essendo ostacolata nel suo movimento da un'altra
automobile in sosta irregolare, aveva attivato, in modo reiterato e
prolungato, il sistema di allarme di quest'ultimo veicolo).
ANNO/NUMERO 2001 4400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 20/11/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1014/2000
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 022685/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) .........
avverso SENTENZA del 26/01/2000 TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Procuratore Generale in Persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
Antonio Germano Abbate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Massimo Krogh che ha chiesto l'annullamento
della sentenza impegnata.
Fatto e diritto
Con sentenza del 25 gennaio 2000 il Tribunale di Roma dichiarava
.....colpevole dei reati di cui agli artt.651 e 659 c.p.
e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di lire
centomila di ammenda, applicando i benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando violazione di
legge, in quanto alla ...... erano stati chiesti i documenti e
non indicazioni sulla propria identita', che avrebbe potuto essere
agevolmente accertata "aliunde".
L'imputata, comunque, aveva esibito i documenti, dopo una
brevissima discussione, dovuta al suo comprensibile stato di
agitazione per la presenza di un veicolo in sosta irregolare, che
impediva qualsiasi movimento alla sua auto, sicche' non era
configurabile il reato di cui all'art. 651 c.p., anche se questo ha
natura istantanea.
Non sussisteva, altresi', il reato previsto dall'art. 659 c.p.,
potendo, al piu', ravvisarsi nell'uso prolungato del segnalatore
acustico - per richiamare l'attenzione del conducente dell'auto in
sosta irregolare - l'ipotesi di cui all'art.156 co.5 cod. str..
E' illegittima, altresi', la concessione della sospensione
condizionale della pena, che non era stata richiesta, poiche'
l'applicazione di ufficio del beneficio, peraltro in assenza di ogni
motivazione, non puo' porsi in contrasto con l'interesse del soggetto
destinatario.
Rileva la Corte che e' sorretto da adeguata motivazione il
giudizio di responsabilita' espresso dal Giudice di merito nei
confronti dell'imputata.
Il reato di cui all'art.651 c.p., infatti, e' indubitabilmente
di natura istantanea, in quanto si consuma nel momento stesso in cui
il soggetto attivo, che ne sia stato legittimamente richiesto,
rifiuta di dichiarare la propria identita', poiche' tale condotta e'
idonea e sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico
tutelato, cioe' l'ordine pubblico inteso come interesse generale a
evitare intralci all'attivita' dei pubblici ufficiali preposti a
compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati o di
garanzia della quiete pubblica.
Ne consegue che e' irrilevante la circostanza che il pubblico
ufficiale possa accertare in altro modo l'identita' del destinatario
del suo ordine, cosi' come e' irrilevante l'eventuale ripensamento
della persona interpellata, che dopo un iniziale rifiuto si risolva,
finalmente, a indicare le proprie generalita' (Cass. Sez. 1^
95/201435).
E', dunque, pertinente il riferimento della sentenza impugnata
al fatto che l'ispettore ..... "si vide costretto a rinnovare ben
quattro volte la richiesta, prima che la ..... ottemperasse
all'intimazione".
Ugualmente corretta e' la motivazione in ordine al reato di cui
all'art.659 c.p., la cui configurabilita' nella specie e' ricondotta
non gia' - come mostra di intendere la ricorrente - all'uso
ingiustificato del segnalatore acustico di un veicolo, bensi' alla
reiterata e prolungata attivazione, ad opera dell'imputata, del
sistema di allarme dell'autovettura l'antagonista".
Del tutto impropriamente nel ricorso si evoca l'esigenza di una
causale di "petulanza, capriccio o altri biasimevoli motivi",
trattandosi di requisiti che attengono al diverso reato, previsto
dall'art.660 c.p. e sono estranei allo schema legale delineato
dall'art. 659 c.p..
Il ricorso, pertanto, va respinto in relazione alle richieste
principali.
Va, invece, accolto il motivo subordinato di impugnazione.
Anche se rientra nell'ambito dei poteri discrezionali del
giudice la concessione di ufficio della sospensione condizionale
della pena, tuttavia, l'assenza di una specifica richiesta da parte
dell'imputato impone di bilanciare l'interesse contrario di costui -
che ritiene di ricevere non un vantaggio ma un danno dal beneficio
concessogli - con l'esercizio del potere del giudice, che deve dare
ragione della decisione adottata.
Nel caso in esame manca qualsiasi argomentazione volta a
superare la sussistenza di un interesse contrario dell'imputata
(univocamente desumibile dalla mancata proposizione di una richiesta
di applicazione del beneficio), di guisa che la statuizione e'
sostanzialmente immotivata.
Limitatamente a tale punto, dunque, la sentenza gravata va
annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione
della sospensione condizionale della pena, che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001
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