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Disturbo del riposo delle persone

659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (657, 660, 703).
Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità.


Sentenza n. 443 del 2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 19/09/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANNA MABELLINI Consigliere N. 874
3. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere N. 016105/2000
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) ............
avverso sentenza del 29/02/2000 TRIBUNALE di L'AQUILA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. Assunta Menzilli, in sostituzione avv. Paolo Vecchioli, che ha concluso per l'accoglimento della sentenza impugnata e in subordine per la depenalizzazione del reato contestato.
Fatto e diritto
Con sentenza 29/2/2000 il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica dichiarava .....responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p. perché nella qualità di parroco della Chiesa di Santo Stefano di Pizzoli, disturbava la quiete ed il riposo delle persone suonando le campane elettriche con rintocchi dell'orologio e diffusione di funzioni religiose a mezzo altoparlanti montati sul campanile e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire quattrocentomila di ammenda con i doppi benefici di legge.
Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dai tecnici della ASL di L'Aquila, che avevano riferito che dagli accertamenti fonometrici eseguiti era risultato che le immissioni sonore in ambiente abitativo, provenienti dalle campane elettriche, erano superiori al valore limite fissato dal D.P.C.M. 11/11/1997 richiamato dall'art. 2 co. 1 lett. F) L. 447/1995. Inoltre dalle dichiarazioni dei testi escussi (specificamente indicati) era risultato che dette immissioni sonore (costituite dal rintocchi delle campane e dalla diffusione di funzioni religiose a mezzo di altoparlanti montati sul campanile) arrecavano concretamente disturbo al riposo ed alla quiete dei cittadini di Pizzoli, tenuto anche conto della abitualità delle immissioni, che provocavano il disturbo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento da un lato per violazione di legge sul rilievo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l'abitualità del fatto senza tenere conto che per la dichiarazione di abitualità devono ricorrere i presupposti previsti dall'art. 104 c.p., e dall'altro per la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che - poiché il Tribunale in motivazione aveva ritenuto che tutto ciò che rientra e concerne l'attività di culto è scriminato anche quando il fatto appare oggettivamente idoneo ad integrare la fattispecie criminosa - non i poteva essere perseguito il parroco, che aveva posto in essere una pluralità di condotte, ciascuna delle quali non idonee ad integrare da sola la fattispecie criminosa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che il Tribunale pur affermando impropriamente in dispositivo "la ritenuta abitualità del fatto" ha inteso con tale frase riferirsi non alla dichiarazione di contravventore abituale dell'imputato prevista dall'art. 104 c.p.p, per la quale non ricorrono i presupposti, bensì alla condotta dell'imputato, la cui reiterazione integra indubbiamente gli estremi della contravvenzione in esame.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che alcuna illocicità è ravvisabile nelle considerazioni svolte dal Tribunale ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato, tenuto conto che proprio dalla ripetitività delle immissioni sonore, ritenute superiori ai limiti della normale tollerabilità, è derivato il disturbo al riposo delle persone. D'altra parte nel caso di specie il Tribunale si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale per la sussistenza della contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., in quanto è stato accertato in punto di fatto che i rumori (costituiti dai rintocchi delle campane e dalla diffusione di funzioni religiose a mezzo di altoparlanti montati sul campanile) per la loro abitualità arrecavano concretamente disturbo al riposo ed alla quiete dei cittadini di Pizzoli. Tali rumori superavano i limiti di normale tollerabilità ed erano, comunque, tali da disturbare per la loro intensità e per la loro diffusione all'esterno il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone. Tale giudizio è stato ancorato ad elementi specifici, quali le dichiarazioni di numerosi testi ed accertamenti eseguiti dalla Asl, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità.
Quanto alla richiesta di depenalizzazione dell'ipotesi criminosa contestata avanzata dal difensore all'odierna udienza, è sufficiente rilevare che, anche a seguito della approvazione della legge n. 447 del 1995, la contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. non è depenalizzata, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. Infatti in primo luogo va rilevato che la suddetta disposizione è ben distinta rispetto a quella prevista dall'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda rende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dal l'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo ben distinti gli scopi perseguiti dalle due norme, nel caso di specie non ricorre l'applicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sul l'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 co. C.P..
Pertanto, trattandosi di motivi manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di L.. 1.000.000 a favore della cassa delle ammende, atteso l'evidente scopo dilatorio del ricorso. P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/615/616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001


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