In tema di diffamazione a mezzo stampa, posto che la scriminante del
diritto di critica - a differenza di quella del diritto di cronaca -
presuppone un contenuto di veridicita' limitato alla oggettiva
esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle
valutazioni espresse, anche queste non vengono a costituire una
gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale, deve ritenersi
che sia giudizio di mero fatto quello avente ad oggetto la
qualificabilita' di una data manifestazione del pensiero come
cronaca o come critica, fermo restando che nella seconda di tali
ipotesi il limite del diritto di critica e' segnato solo dal
rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla
correttezza delle espressioni usate.