Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni
Sentenza n. 5 del 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 5
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Componente
2. " Giovanni CAVALLARI " REGISTRO GENERALE
3. " Nicola MARVULLI (Rel.) " N. 26712/94
4. " Mauro Domenico LOSAPIO "
5. " Francesco MORELLI "
6. " Giorgio LATTANZI "
7. " Giovanni SILVESTRI "
8. " Adalberto ALBAMONTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
___________________;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Como in data 1 luglio 1994. Sentita la religione fatta dal Consigliere dr. Nicola MARVULLI;
Sulle conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnataordinanza e del decreto di convalida del sequestro;
Sentito il difensore del ricorrente, avv.to Nicola Rocchetti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 maggio 1994 la Dogana __________sequestrava duemiladuecento videocassette pornografiche importate dalla Svizzera e rinvenute su di un furgone della società "_____________ guidato da ______________.
Il procuratore della Repubblica presso la Pretura di Como in data 19 maggio 1994 convalidava l'eseguito sequestro. in quanto questo aveva avuto ad oggetto cose che rivestivano la qualifica di "corpo di reato" in relazione all'ipotesi delittuosa prevista dall'art.528 c.p..
_______________ proponeva richiesta di riesame contestando che la sola detenzione di quelle videocassette potesse integrare il reato di cui all'art.528 c.p. ed osservava, altresì, che per conseguire le ritenute finalità probatorie, era ingiustificato il provvedimento adottato, trattandosi di identiche riproduzioni di pochi esemplari. Il Tribunale di Como con ordinanza del 1 luglio 1994 rigettava la richiesta. ritenendo legittimo il sequestro eseguito perché dalle acquisite risultanze non poteva escludersi l'astratta configurabilità del reato che era stato ravvisato dal Pubblico Ministero. non essendo stato accertato con quali modalità si sarebbe dovuto realizzare il commercio di quelle videocassette. Quanto poi alla conservazione della misura cautelare in relazione a tutto il materiale sequestrato il Tribunale osservava che, mancando qualsiasi riscontro tra i titoli dei filmati riprodotti ed il loro reale contenuto era impossibile. allo stato delle indagini. individuare le copie superflue da quelle che tali non erano. Avverso tale ordinanza __________ ha proposto ricorso per cassazione ed ha denunciato la violazione degli artt.528 c.p. e 257-322 c.p.p. nonché la mancanza e la manifesta illogicità di motivazione dell'impugnato provvedimento. Il ricorrente richiamandosi ai principio affermati da questa Corte. a Sezioni Unite. il 13.1.1991 (cfr. sent. n.18 ric. Vercelli), in relazione ai limiti della tutela penale del pubblico pudore ha rilevato che il fatto accertato si era esaurito nella semplice detenzione delle videocassette pornografiche sicché soltanto utilizzando arbitrarie supposizioni si sarebbe potuto sostenere che la vendita di quel materiale dovesse essere attuata senza particolari accorgimenti idonei ad assicurarne la riservatezza.
Il ricorrente ha altresì osservato che il sequestro avendo esclusivamente finalità probatorie, doveva in ogni caso essere limitato ad un esemplare per ciascuna delle riproduzioni e che la difficoltà di tale scelta era stata immotivatamente affermata dal Tribunale.
Il ricorso assegnato alla terza sezione della Corte. con ordinanza in data 27.10.1994 è stato rimesso alle Sezioni Unite perché, dovendosi procedere al raffronto tra fattispecie astratta e fattispecie concreta ai fini della doverosa verifica della legittimità del sequestro era opportuno riesaminare se poteva integrare il reato previsto dall'art.528 c.p. la detenzione di videocassette dal contenuto osceno quali che fossero le modalità con le quali queste potevano essere poste in commercio.
Inoltre nella stessa ordinanza si rilevava che successivamente alla sentenza pronunciata da questa Corte, a Sezioni Unite, il 13.1.1991, si era riprodotto il contrasto giurisprudenziale che quella sentenza aveva risolto: in alcune decisioni si era affermato infatti che la "pubblicità" intesa come percepibilità dell'osceno da parte della collettività non è un elemento costitutivo del reato previsto dall'art.528 c.p. allorquando questo s'identifica nella detenzione di oggetti osceni destinati al commercio sicché l'offerta in vendita di tali oggetti comunque realizzata è idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la risoluzione del problema che ha giustificato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite è già stata indicata nella decisione che il Collegio ha adottato in relazione ad altro ricorso con il quale un'identica questione era stata sollevata
Pertanto, in questa sede è sufficienti ribadire che. per i motivi già indicati nella suddetta sentenza. non integra il reato previsto dal 1 comma dell'art.528 c.p. la detenzione di oggetti osceni anche allorquando sia stato accertato che lo scopo era quello di farne commercio, se questo, per le concrete modalità di riservatezza con le quali può svolgersi, non è idoneo a realizzare alcuna offesa, reale o potenziale al pubblico pudore.
Tale conclusione però non è sufficiente per affermare che il sequestro delle videocassette pornografiche rinvenute in possesso di __________________.
È opportuno ricordare che in relazione all'applicazione delle misure cautelari reali sia in sede di riesame del provvedimento cautelare adottato. che nel corso dei sindacato di legittimità devoluto a questa Corte non v'è materia per una indagine sull'esistenza degli indizi di colpevolezza nè per una valutazione dello loro rilevanza ai fini del giudizio prognostico anticipato sulla responsabilità di un determinato soggetto in relazione ad uno o più reati allo stesso attribuiti.
Le condizioni generali previste dall'art.273 C.P.P, per l'applicabilità delle misure cautelari. per le loro intrinseche peculiarità. non sono estensibili alle misure cautelari reali. Tale conclusione, ormai acquisita dalla consolidata giurisprudenza della Corte.
Trova un concreto riscontro nella stessa possibilità di fare ricorso all'applicazione delle misure cautelari reali addirittura ancor prima che sia stato possibile individuare il probabile autore di un determinato reato. Pertanto come già questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare (cfr.sent.25.3.1993 ric. Gifuni), la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza di un'accusa. ma dovrà esaurirsi nell'ambito dell'accertamento incidentale e provvisorio dell'esistenza di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa nella quale esso può essere inquadrato.
Tale accertamento oltre ad essere caratterizzato da una sua naturale provvisorietà neppure può sottrarsi ai limiti della sua fisiologica approssimazione conseguente alla possibilità di utilizzare soltanto i risultati investigativi acquisiti sino al momento in cui il provvedimento viene assunto, momento che spesso neppure coincide con la conclusione di un'indagine conoscitiva capace di offrire rassicuranti contributi ai fini della ricostruzione del fatto-reato. Con ciò non si intende affermare che per verificare se sussiste una manifesta difformità tra la fattispecie reale e la fattispecie legale sia, sufficiente aver riguardo alla sola enunciazione del titolo del reato ipotizzato dall'accusa e posto a giustificazione del provvedimento cautelare; nè tanto meno si vuole legittimare l'utilizzazione di più o meno arbitrarie congetture o di gratuite supposizioni per arricchire i risultati investigativi di cui il giudice può disporre: si tratta, invece di ribadire che ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali la sussumibilità di un fatto in una determinata fattispecie penale va sempre ricercata attraverso l'utilizzazione delle risultanze di cui si dispone ma nei limiti della verifica, provvisoria ed incidentale dell'astratta rilevanza penale del fatto accertato.
Dalle su esposte premesse discende che in sede di riesame del provvedimento cautelare reale normalmente è esclusa ogni indagine sull'elemento psicologico del reato, così com'è estranea alla decisione la ricostruzione, in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta attribuita dall'accusa all'indagato si sarebbe dovuta definitivamente manifestare. Trattasi di un'indagine che investe l'accertamento concreto della responsabilità penale e, quindi, non può condizionare la legittimità del provvedimento cautelare neppure allorquando questo non assolve finalità preventive, ma è diretto soltanto all'acquisizione anticipata della prova di un supposto reato.
L'impugnata ordinanza. nei limiti su indicati. non si è sottratta all'onere di verificare la sussumibilità del fatto accertato nel reato previsto dall'art. 528 c.p., nè ha trascurato di considerare che la detenzione dell'osceno acquista rilevanza penale solo allorquando è strumentale al commercio ovvero alla diffusione. Nella stessa ordinanza infatti, il Tribunale di Como ha dato atto e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente che alcune delle duemiladuecento videocassette sequestrate apparivano essere sulla base delle indicazioni rilevabili dagli appositi contenitori riproduzioni in serie di alcuni esemplari: e siffatta circostanza è stata ritenuta indicativa della destinazione commerciale di quella merce, Tale conclusione. conseguente piano logico ai presupposti di fatto accertati ha consentito di ritenere l'ipotesi delittuosa formulata dall'accusa conforme alla fattispecie prevista dall'art.528 c.p..
Nè a diversa conclusione poteva pervenire l'impugnata ordinanza sol perché in relazione alle concrete modalità con le quali il commercio di quelle videocassette si sarebbe dovuto svolgere nessuna prova era stata offerta od acquisita: viceversa, è proprio tale situazione probatoria a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare. Infatti. non essendosi accertato che il commercio di quelle videocassette si sarebbe dovuto svolgere con appropriati accorgimenti idonei ad assicurarne la riservatezza al giudice non restava altra possibilità se non quella di individuare la condotta già realizzata e valutarla ai fini della sua idoneità a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Non va neppure dimenticato che il reato previsto dall'art.528 c.p. è un reato di "pericolo", in quanto la sanzione penale colpisce tutte le attività preparatorie e strumentali al commercio dell'osceno se queste avvengono senza particolari modalità di riservatezza e tra queste attività è compresa la mera detenzione di riproduzioni oscene.
Sicché non essendo emersa l'idoneità della condotta alla realizzazione di una indiscriminata diffusione di quelle videocassette legittimo appare il loro sequestro.
Il ricorrente ha altresì osservato che era superfluo in relazione alle esigenze probatorie ritenute dall'impugnata ordinanza il sequestro di tutte le duemiladuecento videocassette perché molte di esse erano tra loro identiche.
Osserva il Collegio che il rilievo non è in alcun modo
condivisibile.
L'ordinanza impugnata non ha escluso l'esistenza, tra il materiale sequestrato di alcune riproduzioni in serie, tra loro in tutto o in parte uguali ma ha dovuto prendere atto della difficoltà di esprimere un giudizio di certezza a tal riguardo presupponendo esso una verifica comparativa del contenuto di tutte le videocassette sequestrate: e nessuna complessa e non breve indagine può essere compatibile con l'urgenza e la provvisorietà di una misura cautelare.
Quindi una volta ritenuto come si evince dal contenuto dell'impugnata ordinanza che tutte le videocassette di cui era in possesso _____________ erano destinate al commercio, legittimamente il Tribunale di Como ha respinto anche la richiesta di un loro parziale dissequestro. Anche l'acquisizione di videocassette che riproducevano identici esemplari poteva essere legittimata dalla sola necessità di provare che la destinazione non era l'uso personale. penalmente irrilevante. bensì la loro utilizzazione commerciale.
Pertanto il ricorso dev'essere respinto ed il ricorrente va condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Sezioni Unite rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ____________ al pagamento delle spese del procedimento. Roma, lì 24 marzo 1995