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Collare antiabbaio e maltrattamento animali

        

 
 
 
Collare antiabbaio, sofferenza dell’animale, maltrattamento di animali
 
In base al principio affermata dalla Cassazione penale nella sentenza n. 15061 del 15 aprile 2005, integra il reato di maltrattamento ad animali l’uso del c.d. collare antiabbaio. Tale affermazione si fonda sul rilievo che tale collare è causa di reali sofferenze al cane, il che non permette di dare alcun rilievo ad eventuali ordinanze ministeriali che ne legittimino l’utilizzo.
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE III PENALE
 
Sentenza 15 aprile 2007, n. 15061
 
(Pres. De Maio – rel.Marmo)
 
Fatto e diritto
 
Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di _., indagata in relazione ai reati di cui all’articolo 544 ter c.p., perché in K., fino all’8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell’animale.
 
Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla _..
Proponeva ricorso per cassazione la S. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sequestro.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’articolo 727 c.p. non prevede la misura della confisca, sicchè doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all’articolo 321 comma 2 Cpp.
Il motivo è infondato e va respinto.
 
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all’articolo 544 ter c.p. che, ai sensi dell’articolo 544 sexies c.p., prevede la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l’articolo 727 c.p., ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un’inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.
Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell’animale costituente reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l’uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 727 c.p..
Peraltro l’efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.
Doveva quindi concludersi che alla data dell’accertamento l’uso del collare antiabbaio non fosse penalmente sanzionato.
 
Anche il secondo motivo è infondato.
 
L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell’animale.
 
In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).
 
Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.
 
Consegue al rigetto del ricorso l’obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
 
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