615 quater.cp.Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all`accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del quarto comma dell`art. 617 quater
Sentenza Cassazione
Sentenza n. 4389 del 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 2/7/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo Cognetti Consigliere N.4389
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N.7658/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: .....Avverso l'ordinanza in data 23121997 del Tribunale di TORINO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere G I U S E P P E S I C A udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Vacca con le quali chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
Con decreto di sequestro, conseguente a perquisizione ex art. 252 cpp, emesso dal P.M. presso la Pretura di Torino in data 2121997 ed eseguito il successivo 11121997, venivano sequestrate, nei confronti di ....., 14 "...... utilizzabili per la decrittazione di sistemi protetti, oltre a computer e supporti magnetici, quale corpo di reato ovvero mezzo per commettere il reato di cui all'art 615 quater C.P..
Con il provvedimento impugnato del 23121997, il Tribunale di Torino, rigettava la richiesta di riesame, confermando il decreto impugnato.
Secondo il Tribunale, le cards in sequestro sono schede contenenti anche dati di collegamento rispetto ad un archivio di natura informatica, al quale la scheda medesima permette l'accesso, a prescindere dalla natura elettronica dei "decoder", verosimilmente strumentale, pur senza contenere dati informatici, alla condotta vietata.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo ex art. 325 cpp., violazione di legge in relazione all'art. 615 quater C.P. Secondo il ricorrente, gli è stato contestato di avere diffuso mezzi idonei (Pics-Cards) all'accesso ad un sistema telematico, in quanto gli stessi applicati ad un decoder, consentono di vedere programmi televisivi criptati e, cioè, secondo l'accusa, la decriptazione abusiva del sistema telematico, ritenendo in tal modo che la televisione ed i suoi programmi siano un sistema telematico. In sostanza, gli viene contestata una decriptazione abusiva del sistema telematico, mentre la condotta posta in essere non è riconducibile alla fattispecie astratta di cui al capo di imputazione, non sussistente nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La legge 25 dicembre 1993, n. 547, recante norme in materia di criminalità informatica, al fine di adeguare il codice penale alle mutate tecniche di comunicazione, conseguenti alla progressiva diffusione della tecnologia informatica, ha previsto come reato la condotta di chi abusivamente (art. 615 ter C.P.), si introduce in un sistema informatico o telematico, purché sia protetto, ovvero la condotta di chi vi permane contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.
Con l'articolo 615 quater C.P., poiché a protezione dell'accesso ai sistemi telematici o informatici sono previsti dei "passwords" (codici di accesso riservati, nominativi o numerici), la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti dei sistemi stessi, il legislatore ha stabilito la punibilità di chiunque abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a tali sistemi protetti o comunque fornisca indicazioni ovvero istruzioni idonee al predetto scopo.
In sostanza, la norma intende a punire chi viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni che sempre con maggiore frequenza vengono trasmesse attraverso tali sistemi. Il ricorrente ha lamentato la riconducibilità della condotta alla figura criminosa contestatagli, e, cioè, al reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, sul presupposto che i programmi televisivi ai quali le "piccards" servirebbero per dare abusivamente accesso, possano ricondursi alla categoria del sistema informatico o a quella del sistema telematico.
Secondo il Tribunale, il fatto che le "pic-cards" possano essere utilizzate per la decrittazione di programmi via etere protetti, non deve portare a confondere la natura del sistema raggiunto e decrittato (nella specie, la televisione) rispetto al mezzo utilizzato, che pare di natura informatica e perciò tale da permettere la decrittazione di singoli sistemi informatici di collegamento, fruibili via video internet.
Va, preliminarmente, precisato che con l'articolo 4 della legge 23121993, n. 547, il legislatore ha dettato un sistema completo di norme in tema di criminalità informatica, considerando i sistemi informatici e telematicì alla stregua del domicilio. Ha, quindi, punito sia l'accesso abusivo a tali sistemi (art. 615 ter C.P.), sia la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso agli stessi (art. 615 quater c.p.), sia infine la diffusione di programmi aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, con riferimento ai dati o ai programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti o l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento (art. 615 quinquies). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale la norma tutela "proprio il mezzo raggiunto e non il mezzo usato", per cui essendo stato raggiunto il sistema televisivo, che non è un sistema informatico o telematico, non è possibile configurare il reato contestato, l'art. 615 quater C.P., invece, punisce proprio l'abusiva detenzione e diffusione dei mezzi usati - nelle varie ipotesi di chi si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna - codici, parole chiave o altri mezzi idonei allo scopo. Nessun dubbio che, nella specie le "pic-cards" sequestrate siano idonee alla decriptazione di un sistema protetto, in quanto lo stesso ricorrente riconosce che il loro sistema di funzionamento è informatico, per cui la loro detenzione o diffusione abusiva è vietata e penalmente sanzionata, indipendentemente dal concreto accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
Nel caso di specie, le cards sono state sequestrate ai sensi dell'articolo 253 cpp. e ciò al fine di assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti, per cui saranno le successive attività di indagine ad accertarne la vera natura.
Va ricordato, tuttavia, che il programma televisivo generato da una emittente può essere inviato via cavo o via satellite. Le trasmissioni televisive terrestri del primo tipo, nelle quali il segnale viene raccolto dall'antenna televisiva ed inviato alla presa d'antenna del televisore, non prevede l'utilizzazione di appositi apparecchi di elaborazione dati basati sugli stessi principi dei calcolatori.
Le trasmissioni televisive satellitari, invece, possono essere in chiaro, ricevibili da tutti gli utenti a mezzo di parabola ricevente, convertitore e ricevitore commerciale, a mezzo di segnali sia analogici che digitali, in cui il segnale televisivo viene convertito da apposite apparecchiature computerizzate da analogico a digitale e, cioè, in una serie di "bit", oppure trasmessi in modo codificato, ricevibili da persone abilitate che, oltre a possedere gli strumenti di cui sopra sono in possesso anche di un decoder, che può necessitare di apposita "carta elettronica". Il decoder, che utilizza lo stesso principio di funzionamento degli eleboratori e del computer, è un apparecchio che rielabora il segnale ricevuto, utilizzando i dati digitali contenuti sulla card e ricompone il segnale in maniera che sia intellegibile dal televisore. Pertanto, i sistemi di trasmissione televisivi satellitare, differiscono dalle normali trasmissioni televisive terrestri, in quanto costituiti da un insieme di apparati, in particolare trasmettitori, convertitori, satelliti, elaboratori di dati in trasmissione (encoder) e analoghi elaboratori in ricezione (decoder), ricevitori protetti da misure di sicurezza (criptazione), finalizzati alla trasmissione di dati che non sono costituiti solamente da immagini e suoni, ma anche da testi, che diffusi da centri di smistamento costituiti dalle reti televisive, permettono di raggiungere gli utenti abilitati e, cioè, in possesso di cards legalmente acquisite, che contengono i codici necessari alla lettura dei segnali codificati.
Ne consegue che anche sotto tale aspetto, considerati i vari sistemi di trasmissione televisiva, le cards siano idonee a permettere l'accesso a sistemi informatici eo telematici.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1998