606 Arresto illegale
Il pubblico ufficiale (c.p.357) che procede ad un arresto (c.p.380, 381, 385 c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni
Sentenza n. 38247 del 2002
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: .........(FR); avverso: sentenza 3.7.2001 della Corte di Appello di _; visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; vista la memoria del responsabile civile Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. _; udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. _che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena in relazione ai capi A), E),H), N) qualificati ai sensi degli artt. 110, 81, 606 cod. pen., in essi assorbiti i capi B), F), I), 0), ed il rigetto nel resto; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ....., carabiniere in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di ....., veniva tratto a giudizio innanzi il Tribunale di ..... per rispondere dei reati di arresto illegale, falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, calunnia reale (mediante simulazione delle tracce di reato), detenzione illecita di sostanza stupefacente (cocaina), utilizzo della propria abitazione a luogo di convegno abituale di assuntori di sostanza stupefacente, peculato e, infine, di molestia e disturbo alla persona. ......, infatti, veniva specificamente contestato di avere in due distinte occasioni provocato l'arresto di soggetti (tali .....), creando in loro danno una fittizia condizione di flagranza nel possesso di cocaina da lui stesso preventivamente occultata nelle loro vetture, per poi rimettere al competente laboratorio di analisi un campione della stessa falsamente attestandone il rinvenimento nelle vetture e quindi simulando le tracce del reato ex art. 74 DP 309/90 (condotte, per vero, suggerite da altri e finalizzate a danneggiare i gestori dei locali in concorrenza con quello dell'ispiratore); e, in altro momento, di avere detenuto cocaina a fine di spaccio e, di fatto, di averne ceduta alla moglie e ad altri soggetti, nonché di avere adibito la propria abitazione a luogo di convegno di plurimi assuntori, di essersi appropriato di un quantitativo imprecisato della cocaina rinvenuta in esito ad una perquisizione (nei confronti di tale .....) e, infine, di avere ripetutamente molestato per biasimevole motivo la moglie a mezzo del telefono. Le ipotesi di arresto illegale, falso ideologico e simulazione di reato venivano altresì contestate ex art. 48 cod. pen., rimproverandosi all'imputato di avere indotto in errore sul fatto che costituisce reato, mediante la descritta attività ingannatoria, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria coinvolti nelle complesse operazioni culminate negli arresti. Il Tribunale ....., con sentenza 19.5.2000 resa in esito a giudizio abbreviato, assolveva il ..... quanto ai falsi ed alla agevolazione ex art. 79 DPR n. 309 del 1990, e, viceversa, pronunciava giudizio di colpevolezza in ordine ad ogni altro addebito - peraltro riqualificando i fatti originariamente contestati sub specie di arresti illegali in quelli di sequestro di persona aggravato ex comma 2 n. 2 cod. pen. e quelli di simulazione di reato in calunnia pluriaggravata, nonché riconosciuta l'ipotesi del fatto lieve quanto all'illecita detenzione di stupefacente - e, per l'effetto, considerata la continuazione, condannava l'imputato alla pena di anni 6 di reclusione, alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena; ancora, condannava l'imputato in solido con il Ministero dell'Interno, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili .....al risarcimento di quelli in favore della parte civile ......(assegnando a tutte le parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva), alle spese processuali e di custodia cautelare. A seguito del gravame del Pubblico Ministero, delle parti civili - limitatamente all'omessa condanna del Ministero dell'Interno, quale responsabile civile, al rimborso delle spese di costituzione e difesa - nonché dell'imputato, la Corte di Appello di _, con pronuncia in data 3.7.2001, confermava il giudizio di colpevolezza che altresì estendeva agli addebiti di falsità ideologica - peraltro giudicando assorbiti nelle relative imputazioni i falsi contestati anche ex art. 48 cod. pen. - e, quindi, rideterminava la complessiva pena in anni 6 e mesi 4 di reclusione; condannava altresì il Ministero dell'Interno, in solido con l'imputato, al rimborso delle spese ed assistenza delle costituite parti civili, e confermava nel resto. L'imputato, con atto personalmente sottoscritto, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, denunciando; 1) erronea applicazione degli artt. 605 e 606 cod. pen., sul rilievo che il riconfermato giudizio di sussistenza del più grave reato di sequestro di persona, oltre ad essere il frutto di una immutazione del thema decidendi in violazione degli artt. 516 e ss. stesso codice, è stato ritenuto sul presupposto dell'esercizio di un potere di arresto "per scopi personali", così da non cogliere l'elemento discretivo fra il ritenuto sequestro ed il contestato arresto illegale aggravato, risiedente non già nella finalità perseguita dall'agente ma, invece, nella volontà di costui di tenere la persona offesa nella sfera del proprio privato dominio (circostanza, questa, estranea alla fattispecie, risultando che i soggetti arrestati non erano mai stati posti nella disponibilità dell'imputato, essendo stati condotti in Caserma per essere messi poi immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria); 2) violazione di legge quanto al giudizio di colpevolezza in ordine alle imputazioni di sequestro di persona e calunnia formulate anche in relazione all'art. 48 cod. pen., costituendo le stesse, nella previsione della responsabilità dell'autore mediato, una inammissibile duplicazione degli addebiti per responsabilità diretta; 3) violazione dell'art. 522 cod. pen. quanto al giudizio di colpevolezza per il sequestro di persona, non formante oggetto di esercizio dell'azione penale; 4) inosservanza degli artt. 125 terzo comma e 546 lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione del rigetto delle censure in tema di colpevolezza per il reato di peculato; 5) violazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali quanto alla determinazione della pena per la continuazione fra i reati, con riguardo all'art. 533 cod. proc. pen., essendo stata operata una riduzione di un terzo, per il rito, non sulla pena complessiva ma "sull'aumento di pena apportato in virtù della ritenuta continuazione nella misura di tre anni (ridotta a due anni ex art. 442 c.p.p.)". Il Ministero dell'Interno, responsabile civile nel procedimento, ha successivamente depositato memoria sottoscritta dall'Avvocato dello Stato, con la quale chiede il rigetto delle domanda risarcitoria della parte civile ....(sul rilievo che l'evento dannoso - privazione della libertà - sarebbe immediatamente ricollegabile non già alla condotta del Carabiniere _, ma sì, invece, al provvedimento del giudice, impositivo della misura custodiale). MOTIVI DELLA DECISIONE Le pregiudiziali censure di violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. - ospitate rispettivamente in parte qua nel primo motivo, ed integralmente nel terzo motivo, ed entrambe concernenti il giudizio di colpevolezza per il delitto di sequestro di persona aggravato - debbono essere disattese. Quanto alla prima, infatti, va rilevato come nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto non sia risultato minimamente diverso da quello riprodotto nel decreto che ha disposto il giudizio, restando invece acquisiti l'accadimento naturale e la condotta tenuta quale minuziosamente descritta nei capi di imputazione, senza alcuna radicale trasformazione che abbia provocato un pregiudizio per la difesa. Quanto alla seconda, va osservato che la nullità della sentenza per difetto di contestazione - quale prospettata - è, nella specie, riferibile alla pronuncia di primo grado, e non è stata dedotta dall'imputato con i motivi di appello (essendosi egli limitato, quanto al sequestro di persona, a contestare il giudizio di colpevolezza e a chiedere, in subordine, che il fatto fosse qualificato come arresto illegale); e poiché la violazione ex art. 522 cod. proc. pen. configura una nullità a regime intermedio nei confronti dell'imputato che può essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo (Cass. Sez. 1^, 15.7.1993 n. 8712, _), consegue l'indeducibilità per la prima volta in sede di legittimità; ne' a diversa soluzione si perviene anche a voler considerare denunciata (superando la non assoluta chiarezza della censura) una violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, anche in tal caso configurandosi una nullità a regime intermedio soggetta ad identica disciplina (Cass. Sez. 5^, 5.10.1999 n. 1401, Modaudo; Cass. Sez. 6^, 26.4.1999 n. 8639, Testa A.; Cass. Sez. 1^, 19.9.1995 n. 10684, Guarneri e altri). Infondato, e, per vero, al limite dell'ammissibilità per i profili di genericità che lo attraversano, è altresì il quarto motivo di ricorso in tema di peculato - qui trattato per comodità di motivazione - poiché a tutte le censure formulate con l'appello, diligentemente illustrate nella sentenza, la Corte territoriale ha fornito adeguata ed esaustiva risposta, valorizzando come decisiva in senso accusatorio la prova rappresentata dall'assoluta identicità della cocaina, per taglio e qualità, trovata in suo possesso con quella oggetto di sequestro eseguito in esito a perquisizione cui l'imputato aveva partecipato pochi giorni prima, nonché effettivamente rimasta nella di luì disponibilità e notevolmente "alleggerita", riscontrata (ove occorresse) dall'accertata "familiarità" del soggetto (quale dichiarata da altra assuntrice di stupefacente) con i corpi di reato; ed a fronte di tale motivazione, frutto di un percorso argomentativo assolutamente immune da censure di illogicità, il motivo non coglie alcuna ragione di vizio rivelandosi, pertanto, privo di pregio. Fondati, viceversa, sono il primo motivo, per la parte non ancora trattata, nonché il secondo motivo. Ed invero, quanto al primo, occorre ricordare che il delitto di sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (privazione della libertà), ma si differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell'Autorità competente (Cass. Sez. 1^, 27.1.1992 n. 380, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Lecce in proc. Musca; Cass. Sez. 1^, 24.5.1982 n. 11107, Rosa). Nella specie, risulta evidente dalla descrizione del fatto, quale incensurabilmente acquisito dai giudici di merito, che l'imputato, coinvolto nel disegno di danneggiare i gestori dei locali concorrenti con l'ispiratore del disegno medesimo (_, coimputato giudicato separatamente), non ha minimamente inteso porre le persone offese, nè le ha mai poste, "nella sfera del suo privato dominio", ed invece, abusando dei poteri inerenti alle funzioni, ha inteso porre le stesse, ed in concreto le ha poste, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, inscenando a loro carico indizi di reato capaci di legittimare l'arresto in flagranza ed una vera privazione dello status libertatis rimessa alle sorti del procedimento penale e, pertanto, estranea alla sfera di dominio dell'agente, quale ex se insensibile ad interferenza alcuna da parte del medesimo. La condotta intesa alla privazione dell'altrui libertà, conclusivamente, non è stato il voluto effetto di un assoggettamento della persona offesa al dominio dell'agente ma sì, invece, il ricercato risultato di una volontà mirante ad un arresto contra legem di scomodi concorrenti del coimputato e correo, sì da configurare il delitto meno grave, seppur plurioffensivo, disegnato nell'art. 606 cod. pen.; ed è evidente, pertanto, l'errore in cui è incorsa la sentenza, laddove ha diversamente riconosciuto, in risposta al motivo che invocava la conservazione dell'originaria imputazione di arresto illegale, negli scopi "strettamente personali" che hanno ispirato l'agente l'elemento differenziante delle due ipotesi criminose (peraltro, ed in realtà, confondendo il motivo, ovvero lo stimolo che ha indotto l'imputato ad operare, con lo scopo ultimo dell'azione, quale rappresentazione del risultato). Consegue, pertanto, che tutti i fatti contestati come sequestro di persona aggravata - enunciati nei capi a), b), h), i), investiti con l'appello proprio sul punto - devono essere ricondotti al modello di reato disegnato nell'art. 606 cod. pen.. Fondato, altresì, è il motivo che denuncia la duplicazione delle imputazioni nei capi b), f), i) ed o) e, dunque, prospetta una questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, di tal che, alla stessa, ancorché non formulata con i motivi di appello, si estende la cognizione della Corte per il combinato disposto degli artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 stesso codice (espressamente richiamato dalla prima norma). In tali capi di imputazione, infatti, al ..... sono stati addebitati fatti rubricati come arresto illegale e calunnia c.d. reale, commessi nella veste di autore mediato ai sensi dell'art. 48 cod. pen., per avere egli, abusando della qualità di Carabiniere in servizio presso il Comando Compagnia di ....., in distinte occasioni determinato gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti allo stesso Comando ad operare l'arresto illegale di .........., nonché il Comandante della Stazione Carabinieri di S. Giovanni Valdarno a redigere a carico dei predetti comunicazione all'autorità giudiziaria contenente la falsa accusa di detenzione a fine di spaccio di cocaina, traendo gli organi di polizia in errore mediante l'attività ingannatoria consistita nell'architettare e rappresentare ai medesimi, nei termini già sopra esposti, una falsa situazione di flagranza ed elementi fortemente indizianti di reità. Orbene, i medesimi fatti di arresto illegale e calunnia reale risultano, in termini apparentemente o, almeno, "formalmente" identici, contestati all'imputato nei capi a), e), h) ed n) nella forma della responsabilità diretta, ed è noto che l'art. 48 cod. pen. - applicabile anche ai reati c.d. propri (Cass. Sez. 6^, 1.3.1996 n. 44111, Mena Bagatin: Cass. Sez. 5^, 11.2.1983 n. 3312, Farina) e, dunque, anche all'arresto illegale - disegna una forma di reità mediata nella quale, sostanzialmente, il decipiens si serve dell'attività di altra persona che da lui è stata indotta in errore - il deceptus - sicché alla punibilità dell'autore materiale del reato, esclusa per difetto dell'elemento psicologico, si sostituisce quella di colui che ha posto in essere l'inganno, in una costruzione che naturaliter non può che prevedere una responsabilità "unica" del decipiens in ragione del distinto ruolo concretamente svolto nell'episodio criminoso; ben potrebbe, per vero, giustificarsi la coesistenza di doppia imputazione nei confronti del decipiens, in relazione al reato commesso dal deceptus, ove l'attività di induzione in errore risulti distinta e non contestuale a quella di induzione a commettere il reato, ovvero nell'ipotesi in cui la persona tratta in errore non si identifichi in quella indotta alla commissione del reato - ipotesi possibili non soltanto astrattamente - ma, certamente, in ogni altra diversa e senz'altro più consueta e ricorrente ipotesi, non è ovviamente approvabile una sorta di sostanziale bis in idem dell'imputazione e, ove questa sia effettivamente ravvisabile quale possibile causa di duplicazione della sanzione penale, il giudice, investito della cognizione del fatto, è tenuto ad espungerla dal giudizio, avvalendosi di poteri officiosi sostanzialmente assimilabili a quelli riconosciutigli ex art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado del processo e, certamente, nel giudizio di impugnazione. Rileva a tal punto, la Corte, che il giudizio di duplicazione degli addebiti nei suddetti capi di imputazione - peraltro già dai secondi giudizi reso in relazione ai capi d) ed m), relativi a responsabilità ex art. 48 cod. pen. per l'ipotesi di falsità ideologica (art. 479 cod. pen.), ritenuti assorbiti nei capi c) ed 1) che attengono alla responsabilità diretta - impone una rilettura dei fatti, sia perché le condotte ingannatorie e determinative dell'altrui errore in parte qua si differenziano - poiché, quanto all'arresto illegale, nei capi b) ed i) è descritta come strumentale l'attività di consegna, al laboratorio analisi, di un campione di cocaina, contrabbandandolo come prelevato dall'involucro rinvenuto sull'auto degli arrestati, che non figura iscritta nei capi a) ed h) - sia perché, quanto alla calunnia c.d. reale, ne' dalla rubrica ne' dal testo della sentenza è ricavabile, senza la rivisitazione del materiale probatorio esaminato, che l'attività simulatoria siasi totalmente esaurita nella falsa rappresentazione delle tracce di reato direttamente presso il deceptus (il Comandante della Stazione Carabinieri) che ha quindi, quale mero strumento, inoltrato la notitia criminis totalmente infondata. L'accoglimento dei due motivi assorbe il quinto motivo di ricorso in punto di pena - limitato, peraltro, al trattamento sanzionatorio determinato in continuazione per i soli delitti di falso (mesi 6 di reclusione su cui è stata operata la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.) - atteso che la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine ai capi a), b), h), i), previa qualificazione dei fatti ivi iscritti come violazione dell'art. 606 cod. pen., nonché in ordine ai capi e), f), n) ed o), con rinvio per nuovo esame, rispettoso dei principi di diritto sopra enunciati, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, e la nuova pronuncia imporrà la rideterminazione dell'intero trattamento sanzionatorio. Non viene presa in considerazione la memoria del responsabile civile, introduttiva di una "richiesta" che coinvolge le statuizioni civili del primo grado (domande risarcitorie) non fatte oggetto di ricorso (ma neppure di appello). P.Q.M. LA CORTE qualificati i fatti di cui ai capi a), b), h), i) come violazione dell'art. 606 cod. pen. (arresto illegale), annulla l'impugnata sentenza in ordine ai predetti capi nonché ai capi e) f), n), o), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2002
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