Acquisto di biglietti dai bagarini
La Cassazione, con la sentenza n. 20227 del 16 maggio 2006, inizialmente chiarisce che l’attività dei “bagarini”, generalmente, si concretizza nel preventivo lecito acquisto di un numero elevato di biglietti da rivendere a coloro che non potrebbero altrimenti assistere alla manifestazione in atto visto che, essendo arrivati in ritardo, si trovano nell’impossibilità di rivolgersi alle biglietterie o perché le stesse sono, ormai, chiuse oppure perché i biglietti sono esauriti.
Ciò premesso, la Corte conclude che l'acquisto di biglietti dai bagarini non integra il reato poiché il procacciamento di biglietti non si sostanzia in un fatto non legittimo con la conseguenza che i biglietti stessi non possono ritenersi di provenienza illecita in assenza del reato presupposto.
Suprema Corte di Cassazione
Sezione seconda penale (up)
Sentenza 16 maggio-13 giugno 2006, n. 20227
Osserva
D. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 5 ottobre 2005 con la quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto lo condannava alla pena di Euro 30,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato previsto e punito dall’articolo 712 C.p. avendo egli “incautamente acquistato da un “bagarino“ per il prezzo di lire 50.000 n. 2 biglietti di Tribuna numerata per la partita di calcio Taranto-Chieti, risultati di provenienza illecita”.
A sostegno del ricorso deduce la violazione dell’articolo 606 C.p.p lettera e) per manifesta illogicità della motivazione anche in relazione alla corretta applicazione dell’articolo 712 C.p.. In proposito, rileva che l’attività dei “bagarini” si concretizza normalmente nel preventivo lecito acquisto di un numero elevato di biglietti da rivendere a quei soggetti che, giunti presso gli impianti sportivi ed essendo nella impossibilità di rivolgersi alla biglietteria, per essere giunti in ritardo ovvero perché i biglietti sono ormai esauriti, non potrebbero altrimenti assistere alla manifestazione in atto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Ed, invero, emerge dal testo del provvedimento impugnato la circostanza che il medesimo Giudice, mentre per un verso ha ritenuto che l’imputato avesse riferito la veridicità dei fatti “asserendo che arrivato in ritardo e non essendo più disponibili i biglietti alla biglietteria si era, appunto, rivolto al “bagarino“. dal quale aveva acquistato il predetto biglietto per la somma di lire 50.000 circa”, per altro verso ha ritenuto che tale condotta integrasse il reato di cui all’articolo 712 C.p., essendo “notoria la provenienza di siffatta tipologia di biglietti non già per i canali rituali ed ordinari, ma a seguito di frequenti fatti di previo accaparramento degli stessi sovente a seguito di fatti di procacciamento (da parte di coloro che offrono in vendita) sicuramente non legittimi e, dunque, idonei ad ingenerare in chi acquista il dubbio sulla provenienza da reato delle cose offerte”. Tale motivazione, oltre ad essere illogica e contraddittoria, è palesemente erronea non riuscendosi a comprendere perché il procacciamento di biglietti da parte dei bagarini si sostanzi in un fatto “sicuramente non legittimo”, e non si comprende perché i due biglietti in questione siano da ritenere di provenienza illecita.
In sostanza, della sentenza impugnata non risulta alcun elemento che consenta di individuare un reato presupposto dal quale possano provenire i biglietti.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
PQM
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.