Ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'art. 578 cod. pen. la situazione di abbandono materiale e morale della madre deve ritenersi realizzata quando essa e' lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicche' la persona e' resa certa di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso. ANNO/NUMERO: 2000 2906 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10/02/2000 1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA 2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 236 3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE 4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 19949/1999 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da 1) ------- avverso sentenza del 26.05.1999 C. APP. SEZ. MIN. -----------------visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. LOSANA CAMILLO Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore Avv. Giuseppe Zumpano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo. X, era stata rinviata a giudizio davanti al tribunale per i minorenni di Catanzaro imputata del delitto di omicidio (articoli 575 e 577 n. 1 c.p.) per avere cagionato la morte del proprio figlio, subito dopo la nascita, con la mancata legatura e recisione del cordone ombelicale e con il mancato ricovero del neonato in ambiente ospedaliero. In -------------------------- La ragazza aveva partorito il figlioletto in caso e lo aveva lasciato nella tazza del "water", dopo avere nascosto la sua gravidanza. Con sentenza 1.7.98 il Tribunale per i minorenni di -----------, che procedette con il rito abbreviato, la ritenne colpevole del reato ascrittole e la condanno' alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione. Propone appello l'imputata e la Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 15.02.1999, ha confermato la sentenza di primo grado. I giudici del merito hanno premesso che, sullo sfondo del comportamento dell'imputata, doveva ritenersi inquietante il comportamento tenuto dagli adulti; i quali verosimilmente erano a conoscenza dello stato di gravidanza di Paola ed avevano inciso non poco sul suo stesso agire. La Corte d'appello inoltre ha dato per dimostrato che l'imputata fosse ben consapevole del suo stato di gravidanza, ed ha infine sottolineato l'assoluta indifferenza, di tutti, per la sorte del neonato, e l'impegno di tutta la famiglia volto unicamente a proteggere la ragazza ed a nascondere quello che era successo. In particolare, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che sussistesse il dolo di omicidio, e che dovesse escludersi l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 578 c.p. perche' Paola non aveva agito in situazione di abbandono. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore avv. Giuseppe Zumpano, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al reato contestato. La Corte, secondo la ricorrente, aveva trascurato gli aspetti psicologici ed ambientali in cui il delitto era maturato, aveva ipotizzato, in modo del tutto apodittico, che i congiunti dell'imputata ne conoscessero lo stato di gravidanza; ed aveva immotivatamente ritenuto che la ragazza stessa ne fosse consapevole. In ogni caso la giovane si era trovata in una situazione di vero e proprio abbandono morale e materiale; al momento del parto ella era priva di aiuto e di sostegno, non era dunque ipotizzabile l'omicidio volontario ma, se mai, l'omicidio colposo oppure l'infanticidio in condizione di abbandono. Motivi della decisione. I giudici del merito hanno correttamente ed adeguatamente motivato la loro conclusione (che e' del tutto ragionevole) secondo cui l'imputata era ben consapevole della sua gravidanza. Data questa premessa, e' logica ed insuperabile la deduzione che Paola avesse la piena consapevolezza di provocare, con la sua condotta, la morte del neonato, (lasciato privo di assistenza e cure nella tazza del "water", senza che fosse stato reciso e legato il cordone ombelicale) e che pertanto non possa ritenersi integrato il meno grave delitto di omicidio colposo. Il problema piu' delicato riguarda invece la qualificazione di quel comportamento come omicidio volontario piuttosto che come infanticidio a sensi dell'art. 578 c.p. In effetti, poiche' l'imputata era al momento del fatto minorenne, si potrebbe profilare una sua situazione, quindi, di "solitudine" al momento della nascita del figlioletto, (momento certamente traumatico, tanto piu' per una giovanissima ragazza che, almeno all'esterno della famiglia, aveva celato la sua gravidanza) inquadrabile nello schema dell'art. 578 ora citato. Senonche' i giudici del merito hanno ricostruito il fatto in modo tale da non consentire quest'ultima qualificazione giuridica. Essi infatti non hanno individuato una situazione di "rottura" all'interno della famiglia, secondo la loro ricostruzione la ragazza tenne celata la sua gravidanza all'esterno dell'ambiente familiare; ma non e' provato che altrettanto abbia fatto all'interno della propria famiglia; ella partori' in casa e fu, nella immediatezza, assistita dai familiari. Pertanto la conclusione secondo cui, di fatto, la pur giovanissima imputata non era "abbandonata a se stessa" appare del tutto ragionevole. Va ricordato che questa Corte, a proposito dell'art. 578 c.p. ha gia' avuto occasione di affermare i principio, che qui si ribadisce, secondo cui: "la situazione di abbandono materiale e morale ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'art. 578 c.p. deve ritenersi concretizzata quando al madre e' lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicche' il soggetto e' reso certo di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso (cosi' sez. V 26.05.1993, . Alla luce di questo principio, data la situazione sopra descritta, e pur tenendo conto della minore eta' dell'imputata, correttamente e' stato ritenuto che non fosse configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 578 c.p. e che la condotta dell'imputata integrasse la piu' grave fattispecie dell'omicidio volontario. Pertanto i ricorso e' infondato e deve essere rigettato, trattandosi di minorenne, la ricorrente non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Cosi' deciso in Roma, il 10 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria 9 marzo 2000 |