La vendita dell'usufrutto e la vendita della nuda proprieta' del
medesimo immobile, da parte dei rispettivi titolari, integrano
contratti distinti, ancorche' contestualmente stipulati con unico
atto. Ne consegue che la simulazione (nella specie relativa) di uno
di detti contratti non puo' essere accertata su domanda di chi sia
stato parte esclusivamente dell'altro, e, quindi, difetti di
legittimazione ed interesse all'azione.
ANNO/NUMERO: 1992 01751
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Enzo BENEFORTI Consigliere
" Aldo MARCONI "
" Vittorio VOLPE "
" Franco PAOLELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Il 1 ric. n. 9183-89
SIMONETTI CECILIA in ALESSANDRI; elett. dom. in Roma via Bruno Buozzi
105 c-o l'avv. Gian Giacomo Tornabuoni che lo rapp. e difende insieme
all'avv. Gian Paolo Belloni Peressutti per delega a margine del
ricorso.
Ricorrente
contro
SIMONETTI CASIMIRO, res. in Roma, elett. dom. in Roma via Crescenzio,
97 c-o l'avv. Claudio di Pietropaolo che lo rapp. e dif. ins.
all'avv. Sotero Salis per delega in calce al controricorso.
Controricorrente
nonche' contro
PETTAZZI FRANCESCA e SIMONETTA DOMITILLA in TERENZIO.
Intimati
Il 2 ric. n. 8789-89
CONSUELO e VERONICA TERENZIO, quali eredi di SIMONETTI DOMITILLA,
rappresentate dal padre esercente la patria potesta' VARRONE
TERENZIO; rappresentate e difese dall'avv. Augusto Pino per delega a
margine del ricorso, insieme all'avv. Ottavio Marotta, via Panama 87,
Roma, per procura speciale notaio Gaglione rilasciata il 29-5-91 -
rep. 21193.
Ricorrente
contro
SIMONETTI CASIMIRO rappresentato e difeso come sopra
Controricorrente
nonche' contro
CECILIA SIMONETTI e FRANCESCA PETTAZZI
Intimate
per la cass. della sentenza n. 849 della C.A. di Roma
18.1.89-18.4.89;
udita la relazione della causa svolta nella pub. ud. del 7.6.91 dal
Cons. Paolella.
E' comparso l'avv. Belloni difensore del ricorrente che ha chiesto
accoglimento ricorso.
E' comparso l'avv. O. Marotta, con procura speciale depositata in
udienza difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Paolucci Pietro
che ha concluso per accoglimento 1 e 2 motivo del ricorso n.
8789-89 rigetto del resto.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4-7-85, Casimiro Simonetti conveniva davanti al
Tribunale di Roma le figlie Domitilla e Cecilia, nonche' la moglie
Francesca Pettazzi, per sentir dichiarare la simulazione assoluta, o,
in subordine, relativa, "per aver voluto le parti concludere
dissimulati contratti di donazione da dichiararsi nulli per difetto
di forma", dei tre atti di compravendita immobiliare stipulati tutti
il 23-12-1983 tra esso istante ed il coniuge - ma costei soltanto in
uno degli atti - quali venditori, e le figlie come acquirenti.
Chiedeva altresi' che, resa tale declaratoria, le simulate acquirenti
fossero condannate all'immediato rilascio degli immobili ed alla
restituzione dei frutti percepiti e da percepire, con decorrenza dal
giorno della domanda ed in misura da accertare in separato giudizio.
Costituitesi, le convenute resistevano alla domanda.
Con sentenza del 2-7-87 l'adito tribunale accoglieva la domanda
attorea e, ritenute simulate le vendite, dichiarava nulli gli atti di
trasferimento siccome dissimulanti donazioni nulle perche' carenti
del requisito di forma; condannava altresi' le convenute germane
Simonetti a restituire all'attore i frutti percepiti e percipiendi,
nella misura che sarebbe stata liquidata in separato giudizio.
Contro tale sentenza venivano proposte separate impugnazioni, poi
riunite, sia dall'attore che dalle convenute germane Simonetti. La
Pettazzi proponeva appello incidentale.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 18-1-18-4-89,
confermava parzialmente la sentenza di primo grado, integrando le
statuizioni in essa contenute con la condanna delle germane Simonetti
- in accoglimento del gravame incidentale proposto da Casimiro
Simonetti - al rilascio dei beni immobili degli atti di compravendita
simulati.
Osservava la corte di merito, per quanto ancora interessa, che
infondatamente Domitilla Simonetti si doleva, sotto il profilo del
difetto d'interesse dell'attore, solo usufruttuario dell'immobile da
lui e dalla Pettizzi "vendutole" con l'atto di compravendita di cui
al rogito n. 2981, ad agire per l'accertamento della simulazione e
conseguente declaratoria di nullita' di tale atto, attesa
l'unitarieta' del trasferimento e tenuto conto che anche la cessione
di usufrutto, se a titolo di liberalita', non e' estranea alle
prescrizioni del codice civile (art. 782) e della legge notarile
(art. 48), circa, rispettivamente, la forma pubblica dell'atto e la
presenza dei testimoni; che pure infondatamente Domitilla Simonetti
sosteneva che l'atto in questione avrebbe dovuto restare caducato nei
limiti della donazione del diritto di usufrutto, giacche' la nullita'
dell'atto discendeva nella specie dalla carenza dei requisiti
essenziali di forma richiesti per il negozio dissimulato, ed era
altresi' da tener presente che la nullita', ai sensi dell'art. 1421
c.c., puo' essere fatta valere da "chiunque vi abbia interesse"; che
l'appellante non aveva ragione di dolersi dell'omessa sospensione del
giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3
c.p.c., a seguito dell'accertata falsita' della dichiarazione del
Simonetti, nell'atto n. 2981, di aver ricevuto dalla parte acquirente
il prezzo della compravendita, poiche' la falsita' penalmente
rilevanti non comprendono le dichiarazioni non rispondenti al vero
fatte dalle parti al notaio rogante; che dal chiaro tenore della
controdichiarazione risultava che con essa le parti avevano
riconosciuto essersi trattato di atti di liberalita', non in
relazione ad una remissione del debito del prezzo, come pretendeva
l'appellante (Domitilla Simonetti), ma perche' questo debito non era
in realta' mai sorto; che infondatamente da parte dell'appellante
Cecilia Simonetti, si invocava l'applicazione del principio per cui i
requisiti di forma prescritti in genere per le donazioni non si
estendono agli atti di liberalita' originati da un intento
restitutorio, poiche' l'espresso richiamo fatto nella
controdichiarazione" ai particolari meriti" delle donatarie,
inequivocamente confermava il carattere remunerativo delle donazioni
dissimulate dagli atti di compravendita stipulati il 23-12-1983; che
infondatamente infine, Cecilia Simonetti, per escludere il carattere
meramente rimuneratorio dell'atto di liberalita', aveva evidenziato
l'avvenuto accreditamento da parte sua, in favore del venditore e sul
suo conto corrente, di una cospicua somma (L. 48.415.000), poiche'
come il Simonetti aveva chiarito, senza smentita o contestazione
alcuna, si era trattato della restituzione di somma gia' da lui
affidata alla figlia affinche' costei potesse depositarlo presso la
banca ove era impiegata e fargli lucrare i maggiori interessi
corrisposti dall'istituto ai propri dipendenti.
Avverso detta sentenza hanno proposto autonomi ricorsi Cecilia
Simonetti e gli eredi di Domitilla Simonetti, deceduta nelle more. Ad
entrambi i ricorsi resiste, con separati controricorsi, Casimiro
Simonetti. Nessuna attivita' difensiva ha svolto invece la Pettazzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione dei due ricorsi, siccome
proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
Sempre preliminarmente vanno esaminate la portata e la rilevanza,
ai fini di un'eventuale declaratoria di cassazione della materia del
contendere, delle tre dichiarazioni di rinunzia 'a far valere
l'azione di nullita'" dei tre atti di compravendita del 23 dicembre
1983, sottoscritti da Francesca Pettazzi, quale rappresentante di
Casimiro Simonetti per mandato generale al negatia del medesimo
rilasciatile con atto per notar Giuliani di Roma del 31 maggio 1967,
ed a cura e richiesta della stessa notificata a Cecilia Simonetti (il
17 novembre 1989) ed agli eredi di Domitilla Simonetti (il 27 maggio
1991): dichiarazioni tutte prodotte e depositate in fotocopia da
Cecilia Simonetti, come allegati alla memoria depositata nella
cancelleria di questa Corte il 31 maggio 1991.
Alla questione deve darsi soluzione negativa, stante la nessuna
rilevanza, ai fini anzidetti, della dichiarazione di rinunzia sopra
descritta, resa in difetto dei dedotti poteri rappresentativi.
La revoca tacita del mandato, ammissibile anche quando - come
nella specie - esso concerna o comprenda il compimento di atti
relativi a beni immobili o l'esercizio di azioni a tutela della
proprieta' immobiliare (Cfr. Cass. 14-2-63 n. 319), puo' risultare da
un comportamento del mandante incompatibile con l'ulteriore
sussistenza del mandato, cioe' da fatti del mancante nei quali sia
insita ed implicita la volonta' di togliere al mandatario i poteri
prima conferitigli: cosi', ad es., allorquando il mandante provveda
egli stesso al compimento dell'affare precedentemente affidato al
mandatario (v. Cass. 28-7-69 n. 2845), o l'incarico sia conferito ad
altro procuratore (cfr. Cass. 21-2-70 n. 403).
Nella specie un simile comportamento e' stato inequivocamente
posto in esame dal mandante (il Simonetti), promovendo direttamente -
nei confronti anche della mandataria - la causa di simulazione,
lasciando immutate e ferme le proposte domande per tutto il corso del
giudizio di merito, resistendo ai ricorsi per cassazione proposti
dalle figlie contro la sentenza del giudice di secondo grado.
Se a cio' si aggiunge che la dichiarazione di rinunzia e' stata
resa dalla mandataria in forza di un mandato conferitole in data (31
maggio 1967) anteriore di circa sedici anni rispetto a quella (23
dicembre 1983) di compimento degli atti impugnati di simulazione, e
di circa diciotto anni rispetto all'atto introduttivo del relativo
giudizio, nel quale le posizioni e gli interessi del mandante e della
mandataria erano e sono rimasti confliggenti, non puo' che
concludersi per l'avvenuta revoca tacita del mandato in base al quale
le ridette dichiarazione di rinunzia sono state rese, e, quindi, per
l'assoluta inidoneita' delle stesse a determinare la cessazione della
materia del contendere.
Col primo motivo del ricorso proposto dagli eredi di Domitilla
Simonetti si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 99,
100 e 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn.
3 e 5 c.p.c.).
Assumono i ricorrenti che la corte di merito, muovendo dalla
considerazione che con l'atto di compravendita avente per oggetto
l'appartamento di via S. Costanza 46 (int. 13), il Simonetti e la
Pettazzi avevano disposto, in favore della figlia Domitilla, del
diritto reale su detto bene di cui erano rispettivamente titolari di
usufrutto il primo e nuda proprieta' la seconda, sarebbe pervenuto ad
affermare l'interesse e la legittimazione del Simonetti
all'accertamento della simulazione ed alla declaratoria di nullita'
dell'intero contratto sulla base di una motivazione inadeguata e non
esente da errori giuridici.
Sostengono che nessuna delle argomentazioni con le quali i giudici
d'appello hanno ritenuto di poter suffragare tale conclusione
(l'unitarieta' del trasferimento; l'estensibilita' dei requisiti di
forma richiesti a pena di nullita' dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48
legge notarile agli atti di liberalita' aventi per oggetto la
cessione dell'usufrutto; la legittimazione generale all'azione di
nullita') risulterebbe idonea a giustificarla, avuto riguardo
all'autonomia dei due contratti posti nella specie in essere con un
unico documento negoziale ed alla posizione di terzo del Simonetti
rispetto al contratto - non impugnato di simulazione dalle parti
interessate - di cessione della nuda proprieta'.
Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1418, 1325 n. 5 e 1414
cpv c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.).
La corte di merito, ricordano i ricorrenti, ha escluso che il
tribunale avesse pronunziato ultra petita dichiarando la simulazione,
e quindi la nullita', di un contratto - quello di cessione della nuda
proprieta' - in relazione al quale non erano state proposte le
relative domande, sul rilievo che la nullita' dell'atto ineriva nella
specie al difetto dei requisiti di forma richiesti per il dissimulato
negozio di donazione e che non poteva conseguentemente sostenersi che
l'atto medesimo avrebbe dovuto restare caducato nei limiti della
donazione del solo diritto sul bene trasferito - quello di usufrutto
- di cui l'attore era titolare.
Assumono che cosi' argomentando i giudici d'appello non avrebbero
considerato che la contestualita' in un unico documento di due
contratti, diversi per requisiti soggettivi ed oggettivi, non
comporta che, se la volonta' negoziale risulti, in uno di essi,
simulata, tale debba ritenersi anche nell'altro, ne' che la
declaratoria di simulazione di un contratto possa essere estesa
all'altro in difetto di una corrispondente, specifica domanda.
I due motivi, da esaminare congiuntamente perche' tra loro
strettamente connessi, sono entrambi fondati.
La contestuale stipulazione con un unico atto di due (o piu')
negozi distinti, strutturalmente e funzionalmente autonomi, aventi
per oggetto il medesimo bene (tali, nella specie, i negozi di
trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprieta'
dell'immobile di via S. Costanza 46 a Domitilla Simonetti, posti in
essere da Casimiro Simonetti e Francesca Pettazzi, rispettivi
titolari di tali diritti, con un unico atto), conserva alle singole
dichiarazioni negoziali l'individualita' e la disciplina giuridica
propria del tipo negoziale in cui rispettivamente s'inquadrano, senza
che le vicende dell'una si ripercuotono necessariamente in quelle
dell'altro.
Sul piano processuale questa autonomia si traduce e si concreta
nella carenza, in chi non sia stato parte di uno di questi negozi,
dell'interesse e della legittimazione ad agire per l'accertamento
della sua invalidita', inefficacia o risoluzione, e,
corrispettivamente nel difetto del potere del giudice, al quale chi
abbia rivestito la qualita' di parte di uno di questi negozi si sia
rivolto per ottenere che simile accertamento, e le correlate
statuizioni, abbiano per oggetto l'atto contenente la pluralita'
delle dichiarazioni negoziali, di estendere la pronunzia - ed i suoi
effetti - al negozio (o negozi) cui l'attore sia rimasto estraneo.
Sono percio' fondati i rilievi critici mossi con i motivi in
essere, sotto il profilo della violazione delle indicate norme di
diritto processuale e sotto quello del vizio di motivazione, alle
statuizioni con cui i giudici d'appello:
a) hanno riconosciuto al Simonetti l'interesse e la legittimazione
all'azione di simulazione dell'atto di compravendita dell'immobile di
via S. Costanza 46, anche in ordine al trasferimento in favore
dell'apparente acquirente, con detto atto effettuato contestualmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
a quello del diritto di usufrutto di pertinenza di esso attore, della
nuda proprieta' spettante sul bene alla moglie Francesca Pettazzi;
b) hanno esteso a tale negozio l'accertamento della dedotta
simulazione, la relativa declaratoria, le correlate pronunzie
restitutorie e riparatorie.
Nessuna delle argomentazioni sulle quali quei giudici hanno
fondato siffatte statuizioni regge all'invocato controllo di
legittimita' della correttezza ed adeguatezza logica della
motivazione.
All'unitarieta' dell'atto (documento negoziale) con cui i diritti
di usufrutto e di nuda proprieta' dell'immobile, rispettivamente di
pertinenza dell'attore e della di lui moglie, furono trasferiti a
favore dell'(apparente) acquirente, ed all'estensibilita' ai negozi
di donazione dell'usufrutto dei requisiti formali prescritti a pena
di nullita' (dall'art. 782 c.c e dall'art. 48 legge notarile) per gli
atti di donazione in generale, la Corte di merito ricollega, sul
piano logico, le sovraesposte criticate conclusioni. Ma e' agevole
obiettare, da un lato, che l'unitarieta' del documento negoziale non
consente siffatte deduzioni quando di risolva, come nella specie, in
un dato occasionale e di mera strutturazione esteriore di una
pluralita' di distinte dichiarazioni negoziali, e, dall'altro, che
l'identita' di disciplina giuridica, sul piano dei requisiti di forma
per essi richiesti a piena di nullita', dei negozi a titolo gratuito
che si assumono dissimulati da quelli posti in essere con un unico
atto, non vale certo ad attribuire all'attore in simulazione, parte
di uno di detti negozi, una posizione diversa, rispetto all'altro od
agli altri negozi, da quella di qualsiasi altro terzo, e quindi a
riconoscergli - salva la dimostrazione da parte sua dell'esistenza di
un proprio diritto, attuale e concreto interesse alla proposizione
della relativa azione - il potere di agire per l'accertamento della
simulazione e la correlata declaratoria di nullita', per difetto
degli anzidetti requisiti di forma, anche dell'altro o degli altri
negozi.
Ne' puo' certo ritenersi idoneo a giustificare esposto
convincimento, il generico richiamo fatto dai giudici d'appello (pag.
13 della sentenza) alla legittimazione generale all'azione di
nullita' ex art. 1421 c.c.("... la nullita' puo' essere fatta valere
da chiunque vi abbia interesse...").
Posto che tale legittimazione presuppone le sussistenze di un
concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con
riferimento all'art. 100 c.p.c., ossia la dimostrazione, da parte
dell'attore, della necessita' di ricorrere al giudice per evitare una
lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla
propria sfera giuridica, avrebbero invero dovuto quei giudici dare
adeguata ragione, sotto questi profili, dell'esistenza in concreto di
un potere del Simonetti di agire per far accertare la simulazione
relativa (e la nullita' dell'atto di liberalita' da esso simulato)
nel negozio di vendita della nuda proprieta' dell'appartamento sito
in via S. Costanza 46, stipulato il 23-12-83 da Francesca Pettazzi
quale venditrice e da Domitilla Simonetti quale acquirente.
Cassata, nei limiti segnati dai motivi innanzi accolti, la
sentenza impugnata, spettera' al giudice del rinvio rinnovare
l'indagine attenendosi ai criteri giuridici sopra enunciati e
colmando le rilevate carenze della motivazione.
Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 295 c.p.c. in
relazione all'art. 3 c.p.c., dell'art. 483 c.p.c., degli art. 2700 e
2701 c.c., nonche' vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.).
I ricorrenti, premesso che la domanda del Simonetti e l'intero
giudizio si fondano sulla non veridicita' della dichiarazione
liberatoria, in ordine all'avvenuto integrale pagamento del prezzo
(L. 150.000.000), da costui resa in sede di stipula dell'atto
pubblico di compravendita, sostengono che avrebbero errato i giudici
d'appello nel negare di dover sospendere il giudizio fino alla
definizione della controversia sulla falsita' da parte del giudice
penale.
Il motivo e' infondato.
La sussistenza della simulazione provata - come nella specie -
dalla controscrittura, non comporta alcuna falsita' dell'atto
pubblico nel quale il prezzo si dichiari gia' versato in precedenza,
perche' in tal uso la controdichiarazione non si risolve in una
smentita della dichiarazione resa davanti al pubblico ufficiale, e da
costui certificata nel rogito, ma nel dare atto che quella
affermazione faceva parte dell'apparenza.
Anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello evidenziato
nella sentenza (l'esclusione dal novero della falsita' prevalmente
rilevanti delle dichiarazioni non veritiere rese dalle parti al
notaio rogante, per essere la fede privilegiata dell'atto pubblico
limitata alla provenienza di tali dichiarazioni), risulta quindi
esente dalle censure svolte col motivo in esame la statuizione di
rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
in relazione all'art. 3 c.p.c.
Col quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione
dell'art. 1470 c.c. e vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.), i ricorrenti sostengono che in tali vizi sarebbero incorsi i
giudizi d'appello col ritenere provata dalla controdichiarazione la
simulata onerosita' della cessione dell'usufrutto. Assumono che le
espressioni usate nella ridetta controscrittura erano tali, invece,
da avvalorare la tesi difensiva, sempre sostenuta, secondo cui il
prezzo dichiarato nell'atto era stato effettivamente corrisposto e
solo successivamente al trasferimento del diritto il Simonetti aveva
rimesso alla controparte il debito cartolare.
Anche questo motivo e' privo di fondamento.
La tesi difensiva con esso riproposta e' stata disattesa dai
giudici d'appello all'esito di un'indagine interpretativa del
contenuto e della portata della controdichiarazione che si sottrae a
qualsiasi censura perche' condotta in ossequio ai canoni ermeneutici
legali ed esente da vizi logici.
Nella sentenza impugnata si e' evidenziato, in particolare, che il
tenore letterale delle espressioni con cui nella controscrittura, le
parti si erano date reciprocamente atto che le compravendite
contestualmente effettuate ("in data odierna") non avevano "avuto
alcun pagamento", non lasciava dubbi sul titolo gratuito dei
trasferimenti, per avere le parti voluto precisare, di contro alla
dichiarazione del venditore, negli atti pubblici e scritture private
di compravendita, di aver gia' ricevuto il prezzo, che in realta'
nessun pagamento di prezzo le compravendite avevano mai "avuto".
Col quinto motivo, denunziando falsa ed erronea applicazione
dell'art. 1362 c.c., nonche' vizio della motivazione (art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c.), i ricorrenti addebitano alla corte di merito di aver
male interpretato il contenuto ed il significato della
controdichiarazione, nel senso di un riconoscimento espresso che
l'attribuzione degli immobili ottenuta con gli atti di compravendita
fosse invece ed in realta' avvenuta a titolo di donazione e per
spirito di liberalita' del donante, mosso dalla considerazione dei
particolari meriti delle figlie donatarie.
Il motivo, con il quale si sviluppano i rilievi critici svolti con
il precedente mezzo, e', come questo, e per analoghe considerazioni
privo di fondamento.
Alle criticate conclusioni i giudici d'appello sono invero
pervenuti in base ad una corretta analisi ermeneutica, sottolineando
le espressioni adoperate nelle parti nella controdichiarazione che,
riguardate nel loro chiaro significato letterale e nella
concatenazione logica e lessicale delle proposizioni, univocamente
deponevano per la natura gratuita ed il carattere remunerativo dei
trasferimenti (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza).
Con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione
degli artt. 1414, 1362, 1367 e 809 c.c., nonche' vizio della
motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti ripropongono le
censure svolte con i due motivi precedenti, finalizzando le
corrispondenti argomentazioni a sostegno della tesi secondo cui si
sarebbe trattato non di una donazione d'immobile ma di una
liberalita' attuata mediante la remissione del debito del prezzo,
come tale non necessariamente della forma solenne e della presenza
dei testimoni, prescritte per le sole donazioni.
Ad escludere la fondatezza di questo motiva, basta - quindi -
richiamare quanto esposto, nella disamina del quarto e del quinto
motivo di ricorso, in ordine alla correttezza giuridica ed
all'adeguatezza della motivazione che caratterizzano le affermazioni
dei giudici d'appello circa la reale natura di donazioni
remuneratorie propria delle compravendite impugnate con l'azione di
simulazione.
Passando all'esame del ricorso proposto da Cecilia Simonetti, deve
escludersi, anzitutto, che ricorra l'eccepita ragione
d'inammissibilita' del medesimo: mancata esposizione sommaria dei
fatti in causa (art. 366 n. 3 c.p.c.).
L'esame della parte espositiva del ricorso consente invero di
ritenere che tale esposizione, sia pure limitata ai punti ed alle
vicende essenziali del processo, non sia mancata.
Col primo motivo, denunziando "nullita' della sentenza ex art. 360
n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 770 c.c. e 48 L. 16-2-1913 n.
89", la ricorrente sostiene che avrebbero errato i giudici d'appello
nell'escludere, per i negozi di donazione dissimulati, la prevalenza
dell'intento restitutorio rispetto all'animus donandi, e, quindi, in
conformita' di una consolidata giurisprudenza, l'esenzione
dall'obbligo di osservare i requisiti di forma di cui all'art. 48
della legge notarile.
Assume che tale errore sarebbe stato determinato: a) dall'aver
quei giudici attribuito all'espressione "particolari meriti delle
donatorie", contenuta nella controdichiarazione, il significato di
un'evidenziazione dell'intento di liberalita' del donante, anziche'
quello di un'estrinsecazione dell'interno di restituire e-o
ricompensare; b) dal non aver quei giudici attribuito alcun peso alla
circostanza, documentata, dell'accredito della somma di L.
45.415.000, effettuato da essa ricorrente il 15-6-1983, a favore del
padre.
Col secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 1362 commi 1
e 2 c.c e vizio della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la
ricorrente sviluppa ulteriormente il rilievo di cui sopra sub b).
Addebita alla corte di merito di aver considerato la circostanza
dell'accreditamento della cospicua somma irrilevante ai fini della
prova della prevalenza di un intento restitutorio del donante, sul
rilievo che si era trattato della semplice restituzione di somme dal
Simonetti affidate alla figlia perche' costei gli facesse lucrare i
maggiori interessi corrisposti dalla banca di cui era dipendente.
Cosi' argomentando, assume, i giudici d'appello non hanno
considerato che proprio questa attivita', con i correlati vantaggi
economici, poteva aver originato, restandone caratterizzata la
successiva donazione, un intento restitutorio del donante.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perche'
strettamente connessi, sono infondati.
E' principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. per
ult. Cass. n. 8446 del 20-8-90) che quanto l'atto di liberalita',
oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o dai
particolari meriti del donatario, sia diretto altresi' al
soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio
giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte
gratuiti, influenti sulla disciplina del negozio secondo il criterio
della prevalenza. Cosicche', ove prevalga l'intento piu' propriamente
remuneratorio, l'atto sara' di liberalita', e per esso dovranno
osservarsi le forme solenni prescritte per le donazioni tipiche,
mentre, allorche' il fine della corrispettiva si riveli assorbente
rispetto all'animus donandi, si avra' un semplice negozio a titolo
oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, e'
sufficiente la scrittura privata.
Espressamente richiamandosi a tale principio, i giudici d'appello
hanno manifestato il convincimento che le donazioni dissimulate dagli
atti di compravendita impugnati con l'azione di simulazione non
potessero ritenersi caratterizzate da un prevalente intento
restitutorio, essendo stata chiaramente espressa e ribadita - nella
controdichiarazione - la motivazione eminentemente remuneratoria
degli atti di liberalita' posti in essere dal Simonetti in favore
delle sue figlie, sia con l'esplicito richiamo all'art. 770 c.c.,
sia, soprattutto, con l'indicare la ragione di detti atti nei
"particolari meriti delle donatarie".
Siffatto convincimento si sottrae alle censure svolte con i motivi
in esame, perche' sorretto da una motivazione logica, adeguata ed
esente dalle omissioni e carenze specificamente denunziate (col
secondo motivo). La circostanza dell'accreditamento della somma non
e' stata ignorata dai giudici d'appello, ma da essi motivatamente
ritenuta priva di concreta rilevanza - una volta chiaritine gli
antefatti - ai fini della dimostrazione della pretesa
caratterizzazione restitutoria delle donazioni di cui Cecilia
Simonetti era stata beneficiaria (v. pag. 18 della sentenza).
Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
questo procedimento.
Si rimette invece al giudice del rinvio, relativamente al ricorso
principale, la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso proposto da Simonetti Cecilia (n. 9183-89 R.G.)
e compresa tra le parti le spese; accoglie i primi due motivi del
ricorso proposto dagli eredi di Domitilla Simonetti (n. 8789-89
R.G.), rigettando gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti
dei motivi accolti e rinvia la causa, anche per la pronunzia sulle
spese di questo procedimento, ad altra sezione della Corte d'Appello
di Roma.
Cosi' deciso in Roma il 7-6-19
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