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Vendita dell'usufrutto

La vendita dell'usufrutto e la vendita della nuda proprieta' del medesimo immobile, da parte dei rispettivi titolari, integrano contratti distinti, ancorche' contestualmente stipulati con unico atto. Ne consegue che la simulazione (nella specie relativa) di uno di detti contratti non puo' essere accertata su domanda di chi sia stato parte esclusivamente dell'altro, e, quindi, difetti di legittimazione ed interesse all'azione. ANNO/NUMERO: 1992 01751 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio BRONZINI Presidente " Enzo BENEFORTI Consigliere " Aldo MARCONI " " Vittorio VOLPE " " Franco PAOLELLA Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Il 1 ric. n. 9183-89 SIMONETTI CECILIA in ALESSANDRI; elett. dom. in Roma via Bruno Buozzi 105 c-o l'avv. Gian Giacomo Tornabuoni che lo rapp. e difende insieme all'avv. Gian Paolo Belloni Peressutti per delega a margine del ricorso. Ricorrente contro SIMONETTI CASIMIRO, res. in Roma, elett. dom. in Roma via Crescenzio, 97 c-o l'avv. Claudio di Pietropaolo che lo rapp. e dif. ins. all'avv. Sotero Salis per delega in calce al controricorso. Controricorrente nonche' contro PETTAZZI FRANCESCA e SIMONETTA DOMITILLA in TERENZIO. Intimati Il 2 ric. n. 8789-89 CONSUELO e VERONICA TERENZIO, quali eredi di SIMONETTI DOMITILLA, rappresentate dal padre esercente la patria potesta' VARRONE TERENZIO; rappresentate e difese dall'avv. Augusto Pino per delega a margine del ricorso, insieme all'avv. Ottavio Marotta, via Panama 87, Roma, per procura speciale notaio Gaglione rilasciata il 29-5-91 - rep. 21193. Ricorrente contro SIMONETTI CASIMIRO rappresentato e difeso come sopra Controricorrente nonche' contro CECILIA SIMONETTI e FRANCESCA PETTAZZI Intimate per la cass. della sentenza n. 849 della C.A. di Roma 18.1.89-18.4.89; udita la relazione della causa svolta nella pub. ud. del 7.6.91 dal Cons. Paolella. E' comparso l'avv. Belloni difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso. E' comparso l'avv. O. Marotta, con procura speciale depositata in udienza difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Paolucci Pietro che ha concluso per accoglimento 1 e 2 motivo del ricorso n. 8789-89 rigetto del resto. (N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della sentenza). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4-7-85, Casimiro Simonetti conveniva davanti al Tribunale di Roma le figlie Domitilla e Cecilia, nonche' la moglie Francesca Pettazzi, per sentir dichiarare la simulazione assoluta, o, in subordine, relativa, "per aver voluto le parti concludere dissimulati contratti di donazione da dichiararsi nulli per difetto di forma", dei tre atti di compravendita immobiliare stipulati tutti il 23-12-1983 tra esso istante ed il coniuge - ma costei soltanto in uno degli atti - quali venditori, e le figlie come acquirenti. Chiedeva altresi' che, resa tale declaratoria, le simulate acquirenti fossero condannate all'immediato rilascio degli immobili ed alla restituzione dei frutti percepiti e da percepire, con decorrenza dal giorno della domanda ed in misura da accertare in separato giudizio. Costituitesi, le convenute resistevano alla domanda. Con sentenza del 2-7-87 l'adito tribunale accoglieva la domanda attorea e, ritenute simulate le vendite, dichiarava nulli gli atti di trasferimento siccome dissimulanti donazioni nulle perche' carenti del requisito di forma; condannava altresi' le convenute germane Simonetti a restituire all'attore i frutti percepiti e percipiendi, nella misura che sarebbe stata liquidata in separato giudizio. Contro tale sentenza venivano proposte separate impugnazioni, poi riunite, sia dall'attore che dalle convenute germane Simonetti. La Pettazzi proponeva appello incidentale. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 18-1-18-4-89, confermava parzialmente la sentenza di primo grado, integrando le statuizioni in essa contenute con la condanna delle germane Simonetti - in accoglimento del gravame incidentale proposto da Casimiro Simonetti - al rilascio dei beni immobili degli atti di compravendita simulati. Osservava la corte di merito, per quanto ancora interessa, che infondatamente Domitilla Simonetti si doleva, sotto il profilo del difetto d'interesse dell'attore, solo usufruttuario dell'immobile da lui e dalla Pettizzi "vendutole" con l'atto di compravendita di cui al rogito n. 2981, ad agire per l'accertamento della simulazione e conseguente declaratoria di nullita' di tale atto, attesa l'unitarieta' del trasferimento e tenuto conto che anche la cessione di usufrutto, se a titolo di liberalita', non e' estranea alle prescrizioni del codice civile (art. 782) e della legge notarile (art. 48), circa, rispettivamente, la forma pubblica dell'atto e la presenza dei testimoni; che pure infondatamente Domitilla Simonetti sosteneva che l'atto in questione avrebbe dovuto restare caducato nei limiti della donazione del diritto di usufrutto, giacche' la nullita' dell'atto discendeva nella specie dalla carenza dei requisiti essenziali di forma richiesti per il negozio dissimulato, ed era altresi' da tener presente che la nullita', ai sensi dell'art. 1421 c.c., puo' essere fatta valere da "chiunque vi abbia interesse"; che l'appellante non aveva ragione di dolersi dell'omessa sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3 c.p.c., a seguito dell'accertata falsita' della dichiarazione del Simonetti, nell'atto n. 2981, di aver ricevuto dalla parte acquirente il prezzo della compravendita, poiche' la falsita' penalmente rilevanti non comprendono le dichiarazioni non rispondenti al vero fatte dalle parti al notaio rogante; che dal chiaro tenore della controdichiarazione risultava che con essa le parti avevano riconosciuto essersi trattato di atti di liberalita', non in relazione ad una remissione del debito del prezzo, come pretendeva l'appellante (Domitilla Simonetti), ma perche' questo debito non era in realta' mai sorto; che infondatamente da parte dell'appellante Cecilia Simonetti, si invocava l'applicazione del principio per cui i requisiti di forma prescritti in genere per le donazioni non si estendono agli atti di liberalita' originati da un intento restitutorio, poiche' l'espresso richiamo fatto nella controdichiarazione" ai particolari meriti" delle donatarie, inequivocamente confermava il carattere remunerativo delle donazioni dissimulate dagli atti di compravendita stipulati il 23-12-1983; che infondatamente infine, Cecilia Simonetti, per escludere il carattere meramente rimuneratorio dell'atto di liberalita', aveva evidenziato l'avvenuto accreditamento da parte sua, in favore del venditore e sul suo conto corrente, di una cospicua somma (L. 48.415.000), poiche' come il Simonetti aveva chiarito, senza smentita o contestazione alcuna, si era trattato della restituzione di somma gia' da lui affidata alla figlia affinche' costei potesse depositarlo presso la banca ove era impiegata e fargli lucrare i maggiori interessi corrisposti dall'istituto ai propri dipendenti. Avverso detta sentenza hanno proposto autonomi ricorsi Cecilia Simonetti e gli eredi di Domitilla Simonetti, deceduta nelle more. Ad entrambi i ricorsi resiste, con separati controricorsi, Casimiro Simonetti. Nessuna attivita' difensiva ha svolto invece la Pettazzi. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sempre preliminarmente vanno esaminate la portata e la rilevanza, ai fini di un'eventuale declaratoria di cassazione della materia del contendere, delle tre dichiarazioni di rinunzia 'a far valere l'azione di nullita'" dei tre atti di compravendita del 23 dicembre 1983, sottoscritti da Francesca Pettazzi, quale rappresentante di Casimiro Simonetti per mandato generale al negatia del medesimo rilasciatile con atto per notar Giuliani di Roma del 31 maggio 1967, ed a cura e richiesta della stessa notificata a Cecilia Simonetti (il 17 novembre 1989) ed agli eredi di Domitilla Simonetti (il 27 maggio 1991): dichiarazioni tutte prodotte e depositate in fotocopia da Cecilia Simonetti, come allegati alla memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 31 maggio 1991. Alla questione deve darsi soluzione negativa, stante la nessuna rilevanza, ai fini anzidetti, della dichiarazione di rinunzia sopra descritta, resa in difetto dei dedotti poteri rappresentativi. La revoca tacita del mandato, ammissibile anche quando - come nella specie - esso concerna o comprenda il compimento di atti relativi a beni immobili o l'esercizio di azioni a tutela della proprieta' immobiliare (Cfr. Cass. 14-2-63 n. 319), puo' risultare da un comportamento del mandante incompatibile con l'ulteriore sussistenza del mandato, cioe' da fatti del mancante nei quali sia insita ed implicita la volonta' di togliere al mandatario i poteri prima conferitigli: cosi', ad es., allorquando il mandante provveda egli stesso al compimento dell'affare precedentemente affidato al mandatario (v. Cass. 28-7-69 n. 2845), o l'incarico sia conferito ad altro procuratore (cfr. Cass. 21-2-70 n. 403). Nella specie un simile comportamento e' stato inequivocamente posto in esame dal mandante (il Simonetti), promovendo direttamente - nei confronti anche della mandataria - la causa di simulazione, lasciando immutate e ferme le proposte domande per tutto il corso del giudizio di merito, resistendo ai ricorsi per cassazione proposti dalle figlie contro la sentenza del giudice di secondo grado. Se a cio' si aggiunge che la dichiarazione di rinunzia e' stata resa dalla mandataria in forza di un mandato conferitole in data (31 maggio 1967) anteriore di circa sedici anni rispetto a quella (23 dicembre 1983) di compimento degli atti impugnati di simulazione, e di circa diciotto anni rispetto all'atto introduttivo del relativo giudizio, nel quale le posizioni e gli interessi del mandante e della mandataria erano e sono rimasti confliggenti, non puo' che concludersi per l'avvenuta revoca tacita del mandato in base al quale le ridette dichiarazione di rinunzia sono state rese, e, quindi, per l'assoluta inidoneita' delle stesse a determinare la cessazione della materia del contendere. Col primo motivo del ricorso proposto dagli eredi di Domitilla Simonetti si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assumono i ricorrenti che la corte di merito, muovendo dalla considerazione che con l'atto di compravendita avente per oggetto l'appartamento di via S. Costanza 46 (int. 13), il Simonetti e la Pettazzi avevano disposto, in favore della figlia Domitilla, del diritto reale su detto bene di cui erano rispettivamente titolari di usufrutto il primo e nuda proprieta' la seconda, sarebbe pervenuto ad affermare l'interesse e la legittimazione del Simonetti all'accertamento della simulazione ed alla declaratoria di nullita' dell'intero contratto sulla base di una motivazione inadeguata e non esente da errori giuridici. Sostengono che nessuna delle argomentazioni con le quali i giudici d'appello hanno ritenuto di poter suffragare tale conclusione (l'unitarieta' del trasferimento; l'estensibilita' dei requisiti di forma richiesti a pena di nullita' dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 legge notarile agli atti di liberalita' aventi per oggetto la cessione dell'usufrutto; la legittimazione generale all'azione di nullita') risulterebbe idonea a giustificarla, avuto riguardo all'autonomia dei due contratti posti nella specie in essere con un unico documento negoziale ed alla posizione di terzo del Simonetti rispetto al contratto - non impugnato di simulazione dalle parti interessate - di cessione della nuda proprieta'. Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1418, 1325 n. 5 e 1414 cpv c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La corte di merito, ricordano i ricorrenti, ha escluso che il tribunale avesse pronunziato ultra petita dichiarando la simulazione, e quindi la nullita', di un contratto - quello di cessione della nuda proprieta' - in relazione al quale non erano state proposte le relative domande, sul rilievo che la nullita' dell'atto ineriva nella specie al difetto dei requisiti di forma richiesti per il dissimulato negozio di donazione e che non poteva conseguentemente sostenersi che l'atto medesimo avrebbe dovuto restare caducato nei limiti della donazione del solo diritto sul bene trasferito - quello di usufrutto - di cui l'attore era titolare. Assumono che cosi' argomentando i giudici d'appello non avrebbero considerato che la contestualita' in un unico documento di due contratti, diversi per requisiti soggettivi ed oggettivi, non comporta che, se la volonta' negoziale risulti, in uno di essi, simulata, tale debba ritenersi anche nell'altro, ne' che la declaratoria di simulazione di un contratto possa essere estesa all'altro in difetto di una corrispondente, specifica domanda. I due motivi, da esaminare congiuntamente perche' tra loro strettamente connessi, sono entrambi fondati. La contestuale stipulazione con un unico atto di due (o piu') negozi distinti, strutturalmente e funzionalmente autonomi, aventi per oggetto il medesimo bene (tali, nella specie, i negozi di trasferimento del diritto di usufrutto e della nuda proprieta' dell'immobile di via S. Costanza 46 a Domitilla Simonetti, posti in essere da Casimiro Simonetti e Francesca Pettazzi, rispettivi titolari di tali diritti, con un unico atto), conserva alle singole dichiarazioni negoziali l'individualita' e la disciplina giuridica propria del tipo negoziale in cui rispettivamente s'inquadrano, senza che le vicende dell'una si ripercuotono necessariamente in quelle dell'altro. Sul piano processuale questa autonomia si traduce e si concreta nella carenza, in chi non sia stato parte di uno di questi negozi, dell'interesse e della legittimazione ad agire per l'accertamento della sua invalidita', inefficacia o risoluzione, e, corrispettivamente nel difetto del potere del giudice, al quale chi abbia rivestito la qualita' di parte di uno di questi negozi si sia rivolto per ottenere che simile accertamento, e le correlate statuizioni, abbiano per oggetto l'atto contenente la pluralita' delle dichiarazioni negoziali, di estendere la pronunzia - ed i suoi effetti - al negozio (o negozi) cui l'attore sia rimasto estraneo. Sono percio' fondati i rilievi critici mossi con i motivi in essere, sotto il profilo della violazione delle indicate norme di diritto processuale e sotto quello del vizio di motivazione, alle statuizioni con cui i giudici d'appello: a) hanno riconosciuto al Simonetti l'interesse e la legittimazione all'azione di simulazione dell'atto di compravendita dell'immobile di via S. Costanza 46, anche in ordine al trasferimento in favore dell'apparente acquirente, con detto atto effettuato contestualmente MOTIVI DELLA DECISIONE a quello del diritto di usufrutto di pertinenza di esso attore, della nuda proprieta' spettante sul bene alla moglie Francesca Pettazzi; b) hanno esteso a tale negozio l'accertamento della dedotta simulazione, la relativa declaratoria, le correlate pronunzie restitutorie e riparatorie. Nessuna delle argomentazioni sulle quali quei giudici hanno fondato siffatte statuizioni regge all'invocato controllo di legittimita' della correttezza ed adeguatezza logica della motivazione. All'unitarieta' dell'atto (documento negoziale) con cui i diritti di usufrutto e di nuda proprieta' dell'immobile, rispettivamente di pertinenza dell'attore e della di lui moglie, furono trasferiti a favore dell'(apparente) acquirente, ed all'estensibilita' ai negozi di donazione dell'usufrutto dei requisiti formali prescritti a pena di nullita' (dall'art. 782 c.c e dall'art. 48 legge notarile) per gli atti di donazione in generale, la Corte di merito ricollega, sul piano logico, le sovraesposte criticate conclusioni. Ma e' agevole obiettare, da un lato, che l'unitarieta' del documento negoziale non consente siffatte deduzioni quando di risolva, come nella specie, in un dato occasionale e di mera strutturazione esteriore di una pluralita' di distinte dichiarazioni negoziali, e, dall'altro, che l'identita' di disciplina giuridica, sul piano dei requisiti di forma per essi richiesti a piena di nullita', dei negozi a titolo gratuito che si assumono dissimulati da quelli posti in essere con un unico atto, non vale certo ad attribuire all'attore in simulazione, parte di uno di detti negozi, una posizione diversa, rispetto all'altro od agli altri negozi, da quella di qualsiasi altro terzo, e quindi a riconoscergli - salva la dimostrazione da parte sua dell'esistenza di un proprio diritto, attuale e concreto interesse alla proposizione della relativa azione - il potere di agire per l'accertamento della simulazione e la correlata declaratoria di nullita', per difetto degli anzidetti requisiti di forma, anche dell'altro o degli altri negozi. Ne' puo' certo ritenersi idoneo a giustificare esposto convincimento, il generico richiamo fatto dai giudici d'appello (pag. 13 della sentenza) alla legittimazione generale all'azione di nullita' ex art. 1421 c.c.("... la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse..."). Posto che tale legittimazione presuppone le sussistenze di un concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., ossia la dimostrazione, da parte dell'attore, della necessita' di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, avrebbero invero dovuto quei giudici dare adeguata ragione, sotto questi profili, dell'esistenza in concreto di un potere del Simonetti di agire per far accertare la simulazione relativa (e la nullita' dell'atto di liberalita' da esso simulato) nel negozio di vendita della nuda proprieta' dell'appartamento sito in via S. Costanza 46, stipulato il 23-12-83 da Francesca Pettazzi quale venditrice e da Domitilla Simonetti quale acquirente. Cassata, nei limiti segnati dai motivi innanzi accolti, la sentenza impugnata, spettera' al giudice del rinvio rinnovare l'indagine attenendosi ai criteri giuridici sopra enunciati e colmando le rilevate carenze della motivazione. Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3 c.p.c., dell'art. 483 c.p.c., degli art. 2700 e 2701 c.c., nonche' vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). I ricorrenti, premesso che la domanda del Simonetti e l'intero giudizio si fondano sulla non veridicita' della dichiarazione liberatoria, in ordine all'avvenuto integrale pagamento del prezzo (L. 150.000.000), da costui resa in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita, sostengono che avrebbero errato i giudici d'appello nel negare di dover sospendere il giudizio fino alla definizione della controversia sulla falsita' da parte del giudice penale. Il motivo e' infondato. La sussistenza della simulazione provata - come nella specie - dalla controscrittura, non comporta alcuna falsita' dell'atto pubblico nel quale il prezzo si dichiari gia' versato in precedenza, perche' in tal uso la controdichiarazione non si risolve in una smentita della dichiarazione resa davanti al pubblico ufficiale, e da costui certificata nel rogito, ma nel dare atto che quella affermazione faceva parte dell'apparenza. Anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello evidenziato nella sentenza (l'esclusione dal novero della falsita' prevalmente rilevanti delle dichiarazioni non veritiere rese dalle parti al notaio rogante, per essere la fede privilegiata dell'atto pubblico limitata alla provenienza di tali dichiarazioni), risulta quindi esente dalle censure svolte col motivo in esame la statuizione di rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 3 c.p.c. Col quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1470 c.c. e vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti sostengono che in tali vizi sarebbero incorsi i giudizi d'appello col ritenere provata dalla controdichiarazione la simulata onerosita' della cessione dell'usufrutto. Assumono che le espressioni usate nella ridetta controscrittura erano tali, invece, da avvalorare la tesi difensiva, sempre sostenuta, secondo cui il prezzo dichiarato nell'atto era stato effettivamente corrisposto e solo successivamente al trasferimento del diritto il Simonetti aveva rimesso alla controparte il debito cartolare. Anche questo motivo e' privo di fondamento. La tesi difensiva con esso riproposta e' stata disattesa dai giudici d'appello all'esito di un'indagine interpretativa del contenuto e della portata della controdichiarazione che si sottrae a qualsiasi censura perche' condotta in ossequio ai canoni ermeneutici legali ed esente da vizi logici. Nella sentenza impugnata si e' evidenziato, in particolare, che il tenore letterale delle espressioni con cui nella controscrittura, le parti si erano date reciprocamente atto che le compravendite contestualmente effettuate ("in data odierna") non avevano "avuto alcun pagamento", non lasciava dubbi sul titolo gratuito dei trasferimenti, per avere le parti voluto precisare, di contro alla dichiarazione del venditore, negli atti pubblici e scritture private di compravendita, di aver gia' ricevuto il prezzo, che in realta' nessun pagamento di prezzo le compravendite avevano mai "avuto". Col quinto motivo, denunziando falsa ed erronea applicazione dell'art. 1362 c.c., nonche' vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti addebitano alla corte di merito di aver male interpretato il contenuto ed il significato della controdichiarazione, nel senso di un riconoscimento espresso che l'attribuzione degli immobili ottenuta con gli atti di compravendita fosse invece ed in realta' avvenuta a titolo di donazione e per spirito di liberalita' del donante, mosso dalla considerazione dei particolari meriti delle figlie donatarie. Il motivo, con il quale si sviluppano i rilievi critici svolti con il precedente mezzo, e', come questo, e per analoghe considerazioni privo di fondamento. Alle criticate conclusioni i giudici d'appello sono invero pervenuti in base ad una corretta analisi ermeneutica, sottolineando le espressioni adoperate nelle parti nella controdichiarazione che, riguardate nel loro chiaro significato letterale e nella concatenazione logica e lessicale delle proposizioni, univocamente deponevano per la natura gratuita ed il carattere remunerativo dei trasferimenti (cfr. pag. 15 e 16 della sentenza). Con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1362, 1367 e 809 c.c., nonche' vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti ripropongono le censure svolte con i due motivi precedenti, finalizzando le corrispondenti argomentazioni a sostegno della tesi secondo cui si sarebbe trattato non di una donazione d'immobile ma di una liberalita' attuata mediante la remissione del debito del prezzo, come tale non necessariamente della forma solenne e della presenza dei testimoni, prescritte per le sole donazioni. Ad escludere la fondatezza di questo motiva, basta - quindi - richiamare quanto esposto, nella disamina del quarto e del quinto motivo di ricorso, in ordine alla correttezza giuridica ed all'adeguatezza della motivazione che caratterizzano le affermazioni dei giudici d'appello circa la reale natura di donazioni remuneratorie propria delle compravendite impugnate con l'azione di simulazione. Passando all'esame del ricorso proposto da Cecilia Simonetti, deve escludersi, anzitutto, che ricorra l'eccepita ragione d'inammissibilita' del medesimo: mancata esposizione sommaria dei fatti in causa (art. 366 n. 3 c.p.c.). L'esame della parte espositiva del ricorso consente invero di ritenere che tale esposizione, sia pure limitata ai punti ed alle vicende essenziali del processo, non sia mancata. Col primo motivo, denunziando "nullita' della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 770 c.c. e 48 L. 16-2-1913 n. 89", la ricorrente sostiene che avrebbero errato i giudici d'appello nell'escludere, per i negozi di donazione dissimulati, la prevalenza dell'intento restitutorio rispetto all'animus donandi, e, quindi, in conformita' di una consolidata giurisprudenza, l'esenzione dall'obbligo di osservare i requisiti di forma di cui all'art. 48 della legge notarile. Assume che tale errore sarebbe stato determinato: a) dall'aver quei giudici attribuito all'espressione "particolari meriti delle donatorie", contenuta nella controdichiarazione, il significato di un'evidenziazione dell'intento di liberalita' del donante, anziche' quello di un'estrinsecazione dell'interno di restituire e-o ricompensare; b) dal non aver quei giudici attribuito alcun peso alla circostanza, documentata, dell'accredito della somma di L. 45.415.000, effettuato da essa ricorrente il 15-6-1983, a favore del padre. Col secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 1362 commi 1 e 2 c.c e vizio della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente sviluppa ulteriormente il rilievo di cui sopra sub b). Addebita alla corte di merito di aver considerato la circostanza dell'accreditamento della cospicua somma irrilevante ai fini della prova della prevalenza di un intento restitutorio del donante, sul rilievo che si era trattato della semplice restituzione di somme dal Simonetti affidate alla figlia perche' costei gli facesse lucrare i maggiori interessi corrisposti dalla banca di cui era dipendente. Cosi' argomentando, assume, i giudici d'appello non hanno considerato che proprio questa attivita', con i correlati vantaggi economici, poteva aver originato, restandone caratterizzata la successiva donazione, un intento restitutorio del donante. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perche' strettamente connessi, sono infondati. E' principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. per ult. Cass. n. 8446 del 20-8-90) che quanto l'atto di liberalita', oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o dai particolari meriti del donatario, sia diretto altresi' al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte gratuiti, influenti sulla disciplina del negozio secondo il criterio della prevalenza. Cosicche', ove prevalga l'intento piu' propriamente remuneratorio, l'atto sara' di liberalita', e per esso dovranno osservarsi le forme solenni prescritte per le donazioni tipiche, mentre, allorche' il fine della corrispettiva si riveli assorbente rispetto all'animus donandi, si avra' un semplice negozio a titolo oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, e' sufficiente la scrittura privata. Espressamente richiamandosi a tale principio, i giudici d'appello hanno manifestato il convincimento che le donazioni dissimulate dagli atti di compravendita impugnati con l'azione di simulazione non potessero ritenersi caratterizzate da un prevalente intento restitutorio, essendo stata chiaramente espressa e ribadita - nella controdichiarazione - la motivazione eminentemente remuneratoria degli atti di liberalita' posti in essere dal Simonetti in favore delle sue figlie, sia con l'esplicito richiamo all'art. 770 c.c., sia, soprattutto, con l'indicare la ragione di detti atti nei "particolari meriti delle donatarie". Siffatto convincimento si sottrae alle censure svolte con i motivi in esame, perche' sorretto da una motivazione logica, adeguata ed esente dalle omissioni e carenze specificamente denunziate (col secondo motivo). La circostanza dell'accreditamento della somma non e' stata ignorata dai giudici d'appello, ma da essi motivatamente ritenuta priva di concreta rilevanza - una volta chiaritine gli antefatti - ai fini della dimostrazione della pretesa caratterizzazione restitutoria delle donazioni di cui Cecilia Simonetti era stata beneficiaria (v. pag. 18 della sentenza). Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento. Si rimette invece al giudice del rinvio, relativamente al ricorso principale, la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso proposto da Simonetti Cecilia (n. 9183-89 R.G.) e compresa tra le parti le spese; accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dagli eredi di Domitilla Simonetti (n. 8789-89 R.G.), rigettando gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa, anche per la pronunzia sulle spese di questo procedimento, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Cosi' deciso in Roma il 7-6-19
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