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Usufrutto del coniuge

La pronuncia del giudice del divorzio, in ordine all'assegnazione della casa familiare, non e' vincolata dall'accordo, con cui uno dei coniugi, in sede di separazione consensuale, si sia impegnato a costituire, in favore dell'altro coniuge, diritto d'usufrutto su dett immobile, salva restando la deducibilita' di tale impegno in separato giudizio, promosso ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. (con la conseguenziale rilevanza, esclusivamente nell'ambito di questo divers giudizio, delle questioni circa la validita' ed efficacia di quell' accordo). ANNO/NUMERO: 1991 12897 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Italo BOLOGNA Presidente " Renato BORRUSO Consigliere " Pellegrino SENOFONTE " " M. Gabriella LUCCIOLI Rel. " " Giulio GRAZIADEI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PENNATI ADELE, elett. dom.ta in Roma, Viale Cassiodoro, 19 c-o l'Avv. Luigi Janari che la rappres. e difende unitamente all'avv. Silvia Banfi Rochat giusta del. a margine ric. Ricorrente contro FUMAGALLI CARLO Intimato E sul 2 ric. n. 13450-88 proposto da FUMAGALLI CARLO, elett. dom.to in Roma, Via Cicerone 28 c-o l'Avv. Giorgio Natoli che lo rappres. e difende unitamente all'Avv. Alberto Borella, giusta delega in calce al c-ric. e ric. incidentale. Controricorrente e ricorrente incidentale contro PENNATI ADELE Intimata Avverso la sent. n. 2798 della C.A. di Milano del 22.12.87. Sono presenti per il ric. l'Avv. Zampoli (delega), per il res. l'Avv. Borella. Il Cons. Luccioli svolge la relazione. La difesa del ric. chiede accoglimento ric. princ., rigetto ric. incid.. La difesa del res. chiede accoglimento ricorso incidentale, rigetto ric. princ.. Il P.M. Dott. Mario Zema conclude per rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 febbraio-11 aprile 1985 il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Carlo Bruno Fumagalli e Adele Pennati, disponeva che il Fumagalli corrispondesse alla Pennati, a titolo di assegno di divorzio, la somma di L. 400.000 mensili gia' concordata nel verbale di separazione consensuale in data 10 luglio 1979, con la rivalutazione annua, anche per il futuro, pari al 75% degli indici ISTAT, confermava l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, con facolta' per il marito di sostituirla con altra di analoghe caratteristiche. Proposto appello dal Fumagalli avverso il capo concernente l'attribuzione dell'assegno di divorzio e quello relativo alla prevista possibilita' di sostituzione della casa coniugale, per non aver il Tribunale precisato che nell'esercizio di detta facolta' potesse prescindersi dalle dimensioni dell'attuale alloggio, ed appello incidentale dalla Pennati in ordine alla medesima facolta', con sentenza del 7 novembre 1986-22 dicembre 1987 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma, dichiarava essere in potere del Fumagalli fornire alla Pennati l'uso gratuito della casa di abitazione mediante sostituzione a quello attualmente goduto di altro appartamento ubicato nel medesimo Comune o un altro limitrofo, di consistenza non inferiore a mq. 60-70; confermava nel resto la sentenza impugnata. Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto qui rileva, che correttamente il primo giudice aveva fissato l'assegno di divorzio in misura pari alla somma stabilita dalle parti all'atto della separazione consensuale, atteso che il Fumagalli non aveva provato che in epoca successiva le sue condizioni economiche si fossero apprezzabilmente deteriorate; per altro la circostanza che qualche tempo dopo la separazione la moglie aveva cominciato a percepire la pensione INPS non appariva rilevante, presumendosi che tale evento fosse stato ben presente al Fumagalli nel momento in cui si era impegnato a versare l'assegno di separazione. D'altro canto - precisava la Corte - alla Pennati andava riconosciuto l'assegno di divorzio anche con funzione compensativa, essendosi ella dedicata per ventiquattro anni, dopo aver lasciato il lavoro, alle cure della famiglia. Quanto al godimento della casa coniugale, rilevava che, pur essendosi il Fumagalli impegnato nell'accordo di separazione a costituire l'usufrutto sull'immobile in favore della moglie, non aveva piu' provveduto in tal senso, ne' la Pennati aveva esperito l'azione per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto. Pertanto ella non aveva alcun diritto su detta abitazione, ne' poteva chiederne l'assegnazione, in mancanza di figli: conseguentemente era priva di titolo ad opporsi al cambio dell'alloggio offertole dal Fumagalli con altro di minori dimensioni, ma sufficiente alle sue esigenze. Avverso detta sentenza la Pennati ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Resiste il Fumagalli con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo, denunciando contraddittorieta' della motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver accertato che la Pennati era titolare dell'usufrutto sulla casa coniugale, in forza della convenzione stipulata tra le parti all'atto della separazione consensuale, e che conseguentemente aveva il diritto di godere di quel bene e di trarne ogni utilita', con esclusione di qualsiasi possibilita' di sostituzione con altro immobile da parte del Fumagalli. Con il secondo motivo, denunciando violazione e inesatta applicazione dell'art. 978 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva caducato le condizioni della separazione, e quindi anche la costituzione dell'usufrutto, non essendo prevista tale ipotesi fra le cause di estinzione del diritto reale. I due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno trattati congiuntamente. Essi sono entrambi infondati. Ed invero la Corte di merito ha correttamente rilevato che l'impegno di concedere l'usufrutto sulla casa coniugale, assunto dal marito in sede di separazione consensuale - che, come e' evidente, non determinava di per se' il sorgere del diritto reale, ma solo l'obbligo di costituirlo - era completamente estraneo all'oggetto della causa. Nell'ambito del giudizio di divorzio promosso dal Fumagalli la pronunzia sull'assegnazione della casa familiare trovava infatti la propria disciplina giuridica unicamente nella legge: era pertanto in contestazione un diritto personale di godimento, derivato dal diritto di proprieta' dell'altro coniuge, che nell'elaborazione dottrinale viene generalmente ricondotto alla fattispecie del comodato (v. sul punto Cass. 1986 n. 624; 1985 n. 5082). La specifica obbligazione assunta dal Fumagalli di costituire in favore della moglie l'usufrutto sullo immobile, dalla medesima abitato, di sua proprieta', pur trovando sede ed occasione nella separazione consensuale, quale elemento del piu' ampio accordo raggiunto, integrava invece un atto di autonomia negoziale sul quale fondare la diversa ed autonoma pretesa da parte del beneficiario di esecuzione in forma specifica. Correttamente pertanto la Corte di Appello ha ritenuto di non doversi pronunciare in ordine alla validita' ed efficacia di detto impegno, essendo detta valutazione rimessa al giudice investito della causa ai sensi dell'art. 2932 c.c., che la stessa ricorrente ha dichiarato di aver gia' promosso, ed ha al tempo stesso considerato caducata, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione in godimento della casa coniugale concessa dal marito in sede di separazione. Le ulteriori deduzioni svolte dalla Pennati in ordine al contenuto, alla durata ed alle cause di estinzione del diritto di usufrutto sono pertanto completamente estranee alla fattispecie in esame. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, si censura la decisione impugnata per aver omesso di rilevare che il Fumagalli all'atto della separazione consensuale aveva assunto l'onere di versare alla moglie l'assegno di L. 400.000 mensili prima che questa iniziasse a percepire la pensione INPS, e per non aver quindi considerato il reddito della Pennati costituito da detta pensione. Con il secondo motivo, denunciando ancora falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, si deduce che la Corte di Appello ha ritenuto vincolante l'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione, non tenendo conto che la regolamentazione dei rapporti economici in regime di divorzio e' del tutto autonoma rispetto a quella disposta per il periodo della separazione. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2729 c.c., si sostiene che la sentenza impugnata ha determinato l'assegno di divorzio sulla base della presunzione, infondata e smentita dai fatti, che il Fumagalli avesse previsto al momento della separazione che la moglie avrebbe in breve tempo iniziato a percepire la pensione. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. Essi sono tutti infondati. Ed invero la Corte di Appello, nel provvedere sullo assegno di divorzio, ha certamente considerato il reddito della Pennati, costituito unicamente dalla pensione INPS, della quale ha anzi rimarcato la palese insufficienza a soddisfare le sue esigenze di vita. Che poi la stessa Corte abbia ritenuto che il Fumagalli, al momento di assumere l'impegno di versare alla moglie separata la somma di L. 400.000 mensili, dovesse essere ben consapevole che di li' a poco ella avrebbe maturato il diritto alla pensione - in quanto aveva provveduto a versare i relativi contributi durante gli anni di matrimonio - costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede. Il sindacato della Cassazione al riguardo non puo' che limitarsi al controllo della legalita' del procedimento logico seguito e dell'uso corretto dello strumento presuntivo. Ne' la sentenza impugnata ha operato alcuna confusione tra i due assetti economico-patrimoniali concernenti il regime di separazione e quello di divorzio: la circostanza che abbia ritenuto utilizzabile anche per il periodo successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio la determinazione relativa alla fase della separazione non vale a concretare la lamentata commistione tra i due regimi, atteso che - come questa Suprema Corte ha in piu' occasioni precisato (v. Cass. 1986 n. 6312; 1983 n. 3520) - malgrado la diversita' dei presupposti genetici, il primo assetto ben puo' costituire un indice di riferimento nella regolazione del secondo, fornendo utili elementi per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entita' dei loro redditi. Tale collegamento era tanto piu' evidente nel caso di specie, in quanto il Fumagalli, com rilevato dalla Corte di merito, all'udienza presidenziale del procedimento di divorzio aveva consentito alla conferma provvisoria della clausola delle condizioni della separazione relativa all'assegno di mantenimento. Con il quarto motivo, denunciando ancora violazione dell'art. 2729 c.c., si deduce che la sentenza impugnata ha ingiustificatamente affermato che la Pennati aveva contribuito durante il matrimonio alla formazione del patrimonio del coniuge. Il mezzo e' infondato. Esso tende infatti a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove che non puo' trovare spazio nel giudizio di cassazione. Peraltro la Corte di Appello ha dato pienamente conto delle ragioni del proprio convincimento, sia con riferimento alla lunga durata del matrimonio sia alle scelte di vita operate dalla Pennati ed alla sua totale dedizione alle cure della famiglia: nella utilizzazione e valutazione di dette circostanze ai fini dell'accertamento del fatto da provare non si ravvisano illogicita' o errori giuridici. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, si sostiene che la decisione impugnata ha omesso di valutare, nella determinazione dell'assegno, l'elemento fondamentale costituito dalla mancanza di disparita' dei redditi percepiti dalle parti, erroneamente considerando non gia' i soli guadagni del Fumagalli, decurtati dell'importo dell'assegno e degli altri oneri a suo carico, ma anche il valore degli immobili a lui intestati, dei quali ha peraltro effettuato una stima approssimativa e gratuita. Anche tale motivo e' infondato. La Corte di merito ha infatti proceduto ad una valutazione completa delle condizioni economiche dei due coniugi e ne ha quindi operato un attento raffronto, ponendo in evidenza che mentre la Pennati godeva soltanto della modesta pensione INPS il Fumagalli beneficiava di un patrimonio immobiliare di notevole consistenza e di una proficua attivita'. Appare al riguardo opportuno ricordare che al fine della determinazione delle condizioni economiche dell'obbligato non e' necessario precisare l'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma e' sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva di esse, nel senso che risultino tali da consentire l'erogazione all'avente diritto di una somma corrispondente alle sue esigenze (v. Cass. 1989 n. 4955). E' inoltre principio pacifico in giurisprudenza che nell'accertamento di detta condizione va presa in considerazione la situazione patrimoniale complessiva del coniuge obbligato (cosi' come, del resto, del coniuge beneficiario), comprensiva non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei profitti derivanti da investimenti di capitali e di ogni altra utilita' economicamente rilevante, nonche' del valore dei beni immobili, i quali, anche se improduttivi, sono comunque suscettibili, oltre che di utilizzazione diretta, di essere diversamente impiegati e convertiti (v. in tal senso Cass. 1990 n. 2799; 1987 n. 170; 1983 n. 3721). I due ricorsi vanno pertanto rigettati. L'esito della lite induce a disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte di Cassazione Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione civile l'8 ottobre 1990.
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