La pronuncia del giudice del divorzio, in ordine all'assegnazione
della casa familiare, non e' vincolata dall'accordo, con cui uno dei
coniugi, in sede di separazione consensuale, si sia impegnato a
costituire, in favore dell'altro coniuge, diritto d'usufrutto su
dett immobile, salva restando la deducibilita' di tale impegno in
separato giudizio, promosso ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. (con
la conseguenziale rilevanza, esclusivamente nell'ambito di questo
divers giudizio, delle questioni circa la validita' ed efficacia di
quell' accordo).
ANNO/NUMERO: 1991 12897
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
" Renato BORRUSO Consigliere
" Pellegrino SENOFONTE "
" M. Gabriella LUCCIOLI Rel. "
" Giulio GRAZIADEI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
PENNATI ADELE, elett. dom.ta in Roma, Viale Cassiodoro, 19 c-o l'Avv.
Luigi Janari che la rappres. e difende unitamente all'avv. Silvia
Banfi Rochat giusta del. a margine ric.
Ricorrente
contro
FUMAGALLI CARLO
Intimato
E sul 2 ric. n. 13450-88 proposto
da
FUMAGALLI CARLO, elett. dom.to in Roma, Via Cicerone 28 c-o l'Avv.
Giorgio Natoli che lo rappres. e difende unitamente all'Avv. Alberto
Borella, giusta delega in calce al c-ric. e ric. incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
PENNATI ADELE
Intimata
Avverso la sent. n. 2798 della C.A. di Milano del 22.12.87.
Sono presenti per il ric. l'Avv. Zampoli (delega), per il res. l'Avv.
Borella.
Il Cons. Luccioli svolge la relazione.
La difesa del ric. chiede accoglimento ric. princ., rigetto ric.
incid..
La difesa del res. chiede accoglimento ricorso incidentale, rigetto
ric. princ..
Il P.M. Dott. Mario Zema conclude per rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 febbraio-11 aprile 1985 il Tribunale di Milano
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
Carlo Bruno Fumagalli e Adele Pennati, disponeva che il Fumagalli
corrispondesse alla Pennati, a titolo di assegno di divorzio, la
somma di L. 400.000 mensili gia' concordata nel verbale di
separazione consensuale in data 10 luglio 1979, con la rivalutazione
annua, anche per il futuro, pari al 75% degli indici ISTAT,
confermava l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, con
facolta' per il marito di sostituirla con altra di analoghe
caratteristiche.
Proposto appello dal Fumagalli avverso il capo concernente
l'attribuzione dell'assegno di divorzio e quello relativo alla
prevista possibilita' di sostituzione della casa coniugale, per non
aver il Tribunale precisato che nell'esercizio di detta facolta'
potesse prescindersi dalle dimensioni dell'attuale alloggio, ed
appello incidentale dalla Pennati in ordine alla medesima facolta',
con sentenza del 7 novembre 1986-22 dicembre 1987 la Corte di Appello
di Milano, in parziale riforma, dichiarava essere in potere del
Fumagalli fornire alla Pennati l'uso gratuito della casa di
abitazione mediante sostituzione a quello attualmente goduto di altro
appartamento ubicato nel medesimo Comune o un altro limitrofo, di
consistenza non inferiore a mq. 60-70; confermava nel resto la
sentenza impugnata.
Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto qui rileva,
che correttamente il primo giudice aveva fissato l'assegno di
divorzio in misura pari alla somma stabilita dalle parti all'atto
della separazione consensuale, atteso che il Fumagalli non aveva
provato che in epoca successiva le sue condizioni economiche si
fossero apprezzabilmente deteriorate; per altro la circostanza che
qualche tempo dopo la separazione la moglie aveva cominciato a
percepire la pensione INPS non appariva rilevante, presumendosi che
tale evento fosse stato ben presente al Fumagalli nel momento in cui
si era impegnato a versare l'assegno di separazione.
D'altro canto - precisava la Corte - alla Pennati andava riconosciuto
l'assegno di divorzio anche con funzione compensativa, essendosi ella
dedicata per ventiquattro anni, dopo aver lasciato il lavoro, alle
cure della famiglia.
Quanto al godimento della casa coniugale, rilevava che, pur essendosi
il Fumagalli impegnato nell'accordo di separazione a costituire
l'usufrutto sull'immobile in favore della moglie, non aveva piu'
provveduto in tal senso, ne' la Pennati aveva esperito l'azione per
l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
Pertanto ella non aveva alcun diritto su detta abitazione, ne' poteva
chiederne l'assegnazione, in mancanza di figli: conseguentemente era
priva di titolo ad opporsi al cambio dell'alloggio offertole dal
Fumagalli con altro di minori dimensioni, ma sufficiente alle sue
esigenze.
Avverso detta sentenza la Pennati ha proposto ricorso per cassazione
fondato su due motivi.
Resiste il Fumagalli con controricorso e propone ricorso incidentale
deducendo cinque motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di
quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo, denunciando contraddittorieta' della
motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver accertato
che la Pennati era titolare dell'usufrutto sulla casa coniugale, in
forza della convenzione stipulata tra le parti all'atto della
separazione consensuale, e che conseguentemente aveva il diritto di
godere di quel bene e di trarne ogni utilita', con esclusione di
qualsiasi possibilita' di sostituzione con altro immobile da parte
del Fumagalli.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e inesatta applicazione
dell'art. 978 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce
che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la cessazione
degli effetti civili del matrimonio aveva caducato le condizioni
della separazione, e quindi anche la costituzione dell'usufrutto, non
essendo prevista tale ipotesi fra le cause di estinzione del diritto
reale.
I due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno trattati
congiuntamente.
Essi sono entrambi infondati.
Ed invero la Corte di merito ha correttamente rilevato che l'impegno
di concedere l'usufrutto sulla casa coniugale, assunto dal marito in
sede di separazione consensuale - che, come e' evidente, non
determinava di per se' il sorgere del diritto reale, ma solo
l'obbligo di costituirlo - era completamente estraneo all'oggetto
della causa. Nell'ambito del giudizio di divorzio promosso dal
Fumagalli la pronunzia sull'assegnazione della casa familiare trovava
infatti la propria disciplina giuridica unicamente nella legge: era
pertanto in contestazione un diritto personale di godimento, derivato
dal diritto di proprieta' dell'altro coniuge, che nell'elaborazione
dottrinale viene generalmente ricondotto alla fattispecie del
comodato (v. sul punto Cass. 1986 n. 624; 1985 n. 5082).
La specifica obbligazione assunta dal Fumagalli di costituire in
favore della moglie l'usufrutto sullo immobile, dalla medesima
abitato, di sua proprieta', pur trovando sede ed occasione nella
separazione consensuale, quale elemento del piu' ampio accordo
raggiunto, integrava invece un atto di autonomia negoziale sul quale
fondare la diversa ed autonoma pretesa da parte del beneficiario di
esecuzione in forma specifica.
Correttamente pertanto la Corte di Appello ha ritenuto di non doversi
pronunciare in ordine alla validita' ed efficacia di detto impegno,
essendo detta valutazione rimessa al giudice investito della causa ai
sensi dell'art. 2932 c.c., che la stessa ricorrente ha dichiarato di
aver gia' promosso, ed ha al tempo stesso considerato caducata, a
seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, l'assegnazione in godimento della casa coniugale concessa
dal marito in sede di separazione.
Le ulteriori deduzioni svolte dalla Pennati in ordine al contenuto,
alla durata ed alle cause di estinzione del diritto di usufrutto sono
pertanto completamente estranee alla fattispecie in esame. Con il
primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione
dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10
della legge n. 74 del 1987, si censura la decisione impugnata per
aver omesso di rilevare che il Fumagalli all'atto della separazione
consensuale aveva assunto l'onere di versare alla moglie l'assegno di
L. 400.000 mensili prima che questa iniziasse a percepire la pensione
INPS, e per non aver quindi considerato il reddito della Pennati
costituito da detta pensione.
Con il secondo motivo, denunciando ancora falsa applicazione
dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10
della legge n. 74 del 1987, si deduce che la Corte di Appello ha
ritenuto vincolante l'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di
separazione, non tenendo conto che la regolamentazione dei rapporti
economici in regime di divorzio e' del tutto autonoma rispetto a
quella disposta per il periodo della separazione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2729 c.c., si
sostiene che la sentenza impugnata ha determinato l'assegno di
divorzio sulla base della presunzione, infondata e smentita dai
fatti, che il Fumagalli avesse previsto al momento della separazione
che la moglie avrebbe in breve tempo iniziato a percepire la
pensione.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente
connessi.
Essi sono tutti infondati.
Ed invero la Corte di Appello, nel provvedere sullo assegno di
divorzio, ha certamente considerato il reddito della Pennati,
costituito unicamente dalla pensione INPS, della quale ha anzi
rimarcato la palese insufficienza a soddisfare le sue esigenze di
vita. Che poi la stessa Corte abbia ritenuto che il Fumagalli, al
momento di assumere l'impegno di versare alla moglie separata la
somma di L. 400.000 mensili, dovesse essere ben consapevole che di
li' a poco ella avrebbe maturato il diritto alla pensione - in quanto
aveva provveduto a versare i relativi contributi durante gli anni di
matrimonio - costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in
questa sede.
Il sindacato della Cassazione al riguardo non puo' che limitarsi al
controllo della legalita' del procedimento logico seguito e dell'uso
corretto dello strumento presuntivo.
Ne' la sentenza impugnata ha operato alcuna confusione tra i due
assetti economico-patrimoniali concernenti il regime di separazione e
quello di divorzio: la circostanza che abbia ritenuto utilizzabile
anche per il periodo successivo alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio la determinazione relativa alla fase della separazione
non vale a concretare la lamentata commistione tra i due regimi,
atteso che - come questa Suprema Corte ha in piu' occasioni precisato
(v. Cass. 1986 n. 6312; 1983 n. 3520) - malgrado la diversita' dei
presupposti genetici, il primo assetto ben puo' costituire un indice
di riferimento nella regolazione del secondo, fornendo utili elementi
per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entita' dei
loro redditi.
Tale collegamento era tanto piu' evidente nel caso di specie, in
quanto il Fumagalli, com rilevato dalla Corte di merito, all'udienza
presidenziale del procedimento di divorzio aveva consentito alla
conferma provvisoria della clausola delle condizioni della
separazione relativa all'assegno di mantenimento. Con il quarto
motivo, denunciando ancora violazione dell'art. 2729 c.c., si deduce
che la sentenza impugnata ha ingiustificatamente affermato che la
Pennati aveva contribuito durante il matrimonio alla formazione del
patrimonio del coniuge.
Il mezzo e' infondato.
Esso tende infatti a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti e
delle prove che non puo' trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Peraltro la Corte di Appello ha dato pienamente conto delle ragioni
del proprio convincimento, sia con riferimento alla lunga durata del
matrimonio sia alle scelte di vita operate dalla Pennati ed alla sua
totale dedizione alle cure della famiglia: nella utilizzazione e
valutazione di dette circostanze ai fini dell'accertamento del fatto
da provare non si ravvisano illogicita' o errori giuridici.
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge
n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987,
si sostiene che la decisione impugnata ha omesso di valutare, nella
determinazione dell'assegno, l'elemento fondamentale costituito dalla
mancanza di disparita' dei redditi percepiti dalle parti,
erroneamente considerando non gia' i soli guadagni del Fumagalli,
decurtati dell'importo dell'assegno e degli altri oneri a suo carico,
ma anche il valore degli immobili a lui intestati, dei quali ha
peraltro effettuato una stima approssimativa e gratuita.
Anche tale motivo e' infondato.
La Corte di merito ha infatti proceduto ad una valutazione completa
delle condizioni economiche dei due coniugi e ne ha quindi operato un
attento raffronto, ponendo in evidenza che mentre la Pennati godeva
soltanto della modesta pensione INPS il Fumagalli beneficiava di un
patrimonio immobiliare di notevole consistenza e di una proficua
attivita'. Appare al riguardo opportuno ricordare che al fine della
determinazione delle condizioni economiche dell'obbligato non e'
necessario precisare l'esatto importo dei redditi percepiti,
attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma e' sufficiente
un'attendibile ricostruzione complessiva di esse, nel senso che
risultino tali da consentire l'erogazione all'avente diritto di una
somma corrispondente alle sue esigenze (v. Cass. 1989 n. 4955).
E' inoltre principio pacifico in giurisprudenza che nell'accertamento
di detta condizione va presa in considerazione la situazione
patrimoniale complessiva del coniuge obbligato (cosi' come, del
resto, del coniuge beneficiario), comprensiva non solo dei redditi in
senso stretto, ma anche dei profitti derivanti da investimenti di
capitali e di ogni altra utilita' economicamente rilevante, nonche'
del valore dei beni immobili, i quali, anche se improduttivi, sono
comunque suscettibili, oltre che di utilizzazione diretta, di essere
diversamente impiegati e convertiti (v. in tal senso Cass. 1990 n.
2799; 1987 n. 170; 1983 n. 3721).
I due ricorsi vanno pertanto rigettati.
L'esito della lite induce a disporre la totale compensazione tra le
parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione
civile l'8 ottobre 1990.
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